Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30272 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6525-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FRAVER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO CAFORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2256/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.

Ritenuto che:

Fraver s.r.l. impugnava un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2006 con il quale, a seguito di indagine ispettiva si rilevava l’utilizzo da parte della contribuente di fatture per operazioni inesistenti emesse da L.A., rivelatosi imprenditore privo di struttura organizzativa, con recupero dell’Iva non detraibile e disconoscimento del relativo costo per mancanza dei requisiti di certezza, effettività ed inerenza ex art. 109 TUIR.

La società contribuente ha dedotto relativamente alla propria estraneità alla frode fiscale.

La Commissione tributaria provinciale di Brindisi ha accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez distaccata di Lecce, con sentenza nr 2256/2019, rigettava l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto infatti il giudice d’ appello che l’Amministrazione finanziaria, non avesse dato prova della consapevolezza della contribuente di essere partecipe di operazioni soggettivamente inesistenti.

Valorizzava in questa prospettiva la decisione resa in sede penale ormai passata in giudicato che aveva rilevato l’operatività della ditta L. alla luce della grande quantità di fatture inerenti l’acquisto di materiali nonché delle buste paga degli operai.

Con riferimento alla prospettata mancanza di attrezzature evidenziava che la tipologia di lavori commissionati riguardanti l’intonacatura di interni ed esterni non richiedeva una particolare struttura organizzativa che invece veniva fornita dall’appellata.

Sottolineava sulla scorta delle dichiarazioni rese dal maresciallo accertatore e di tutta la documentazione in atti, che la ditta L. fosse realmente esistente e che le fatture fossero l’effettivo risultato dei lavori effettivamente eseguiti nei vari cantieri e mai controllati dagli agenti accertatori.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato ad un unico motivo; resiste con controricorso la società contribuente illustrato da memoria.

Considerato che:

Con l’unico articolato motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54, del D.P.R. n. 617 del 1986, art. 109 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che la CTR non avrebbe correttamente valutato le rilevanti presunzioni raccolte dall’Ufficio ritenute idonee a dimostrare l’inesistenza delle prestazioni lavorative della ditta L..

Si sostiene che dal processo verbale di constatazione sarebbero emersi elementi di prova (mancanza di una struttura adeguata, l’assenza di regolare contabilità, l’emissione di fatture a soggetti terzi con data successiva a quella di normale cessazione dell’attività) relativamente al carattere fittizio delle operazioni intercorse fra la contribuente e la ditta L. incaricata di eseguire alcuni lavori da parte della Fraver s.r.l..

Il motivo è infondato.

Il ricorrente Ufficio, pur denunciando formalmente le norme in tema di diniego della detrazione per operazioni inesistenti e di distribuzione dell’onere della prova, mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito, sulla base dei processi verbali redatti dalla G.d.F. e delle deduzioni dell’Amministrazione, a ritenere non assolto l’onere della prova, gravante su quest’ultima, circa la sussistenza in capo alla committente cessionaria della consapevolezza di far parte di una “frode carosello” posta in essere dai propri fornitori.

Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, propone, in realtà, un riesame dell’apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito, sia in ordine agli accertamenti compiuti nei confronti degli emittenti ed alla loro pregnanza in relazione alla posizione della società contribuente; sia riguardo la ricaduta indiziaria delle circostanze relative ai rapporti negoziali intercorsi tra contribuente e la ditta L..

In questo modo, tuttavia, si realizza una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758), nel quale l’inammissibile oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì la loro concreta applicazione operata dal giudice di merito e a questi riservata (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315), sulla base di un apprezzamento che, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054). Censura, quest’ultima neppure dedotta. Lo sconfinamento del motivo nell’ambito delle inammissibili valutazioni dei fatti è reso ulteriormente evidente dalla deduzione della violazione degli artt. 2697 c.c..

Infatti, “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018).

Ebbene, secondo questa Corte, “In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020).

La CTR si è adeguata a tale criterio, escludendo che l’Ufficio, gravato dell’onere di provare la consapevolezza del destinatario delle prestazioni oggetto delle operazioni soggettivamente inesistenti, lo avesse assolto sottolineando con apprezzamento in fatto, non censurabile in questa sede che l’inadempimento agli obblighi fiscali del L. non è sufficiente a dimostrare a fronte dell’effettività dei lavori eseguiti il coinvolgimento nella frode da parte della contribuente.

Quanto poi alla valutazione del giudice a quo in ordine all’insussistenza degli elementi sufficienti a configurare la prova indiziaria in ordine alla consapevolezza della contribuente, questa Corte ha chiarito che “In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020), fattispecie che non ricorrono nel caso di specie.

E comunque, come è stato precisato, ” In tema di giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo” (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020), ipotesi che a sua volta non ricorre nel caso di specie, nel quale peraltro neppure è stato proposto il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo con distrazione a favore del procuratore antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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