Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30275 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19796-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

DGB SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DELLA CANCELLERIA, 85, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO PITORRI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO ROCCO BRIGANTI, WALTER ESPOSITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 717/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 21/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione da parte della DGB srl in liquidazione, in persona del liquidatore D.G.A., di avviso di accertamento per Iva, Irap anno 2011, in relazione a costi ritenuti indeducibili perché riferiti a intermediazione di mano d’opera con imprese subappaltatrici mediante operazioni soggettivamente inesistenti, dopo aver escluso per l’Irap l’applicabilità del beneficio del cd. raddoppio dei termini per l’accertamento, ha ritenuto nel merito fondato il ricorso introduttivo della contribuente, rigettando conseguentemente l’appello dell’Ufficio proposto in relazione all’IVA.

La società si costituisce con controricorso; deposita memoria ex art. 378 c.p.c., ribadendo la mancanza di prova sulla consapevolezza delle operazioni poste in essere dalle società sub appaltatrici a fronte della concreta esecuzione dei lavori e del pagamento effettuato, preso atto delle due sentenze di merito favorevoli alla società.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, artt. 21,26, art. 54 comma 2, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, limitatamente all’IVA, in relazione all’errato riparto dell’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.

2. Il motivo è infondato.

2.1. In ordine al riparto dell’onere della prova in relazione all’accertamento di costi per operazioni soggettivamente inesistenti va premesso che grava sull’Amministrazione l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà delle operazioni, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisce in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta (Cass. n. 15369 del 20/07/2020).

2.2. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell’Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione PIVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l’uso della diligenza media, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un’evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto, il contribuente è stato posto nella disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il bene o il servizio al concedente aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto una frode (Cass. n. 5873/2019). 2.3. E’ stato altresì statuito in tema di IVA, che ove l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. n. 27566 del 2018).

3. Nella fattispecie la CTR si è attenuta agli indicati principi, laddove ha statuito che l’Ufficio non aveva “fornito alcuna prova in relazione alla consapevolezza della DGB srl riguardo alle operazioni truffaldine poste in essere dalle ditte subappaltatrici”, a fronte della prova fornita dalla società “non solo della regolarità dei contratti in questione e del relativo pagamento, ma anche delle opere a cui si riferiscono i singoli contratti e non si ravvisano elementi anche solo indizi, che possano indurre o far presumere che la società fosse a conoscenza della frode posta in essere dalle società subappaltatrici o dalla loro organizzazione”. Peraltro il provvedimento cautelare era stato revocato in sede di riesame mentre “nessuna affermazione sussiste riguardo alla conoscenza o almeno al sospetto che la società contribuente avrebbe potuto avere sull’illiceità delle operazioni, usando l’ordinaria diligenza”.

A fronte di siffatta motivazione il ricorso dell’Ufficio è inammissibile nella parte in cui prospetta una violazione di legge al fine di ottenere un riesame in fatto della vicenda; è infondato laddove insiste nell’avere fornito attendibili riscontri indiziari sull’inesistenza delle operazioni fatturate, contro la motivata decisione della CTR che ha correttamente ripartito l’onere probatorio, accertandone l’assolvimento da parte della contribuente (regolarità dei contratti di subappalto e relativo pagamento, opere riferibili ai singoli contratti) e la mancanza di prova da parte dell’Ufficio, “che nella motivazione dell’atto si limita a richiamare l’accesso eseguito dalla Polizia giudiziaria in sede penale, mentre nessuna affermazione sussiste riguardo alla conoscenza o almeno al sospetto che la società contribuente avrebbe potuto avere sull’illeceità delle operazioni, usando l’ordinaria diligenza”.

Il ricorso va conclusivamente respinto e l’Agenzia delle entrate va condannata al pagamento delle spese processuali, per il principio di soccombenza, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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