LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12581-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, *****, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A. SAS del GEOMETRA D.A. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, A.D., V.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell’avvocato DANIELE VITELLO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4201/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 25/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l’appello della s.a.s. A. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della società avverso un avviso di accertamento IRPEF ed IVA, relativo agli anni 2010-2011.
CONSIDERATO
che:
il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia testualmente deduce la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, nonché del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione fra le parti in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 5”; che, in sostanza, la CTR avrebbe riconosciuto a favore della società costi da dedurre, non dimostrati dalla contribuente;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il motivo, così come proposto, è inammissibile;
che nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Sez. 5, n. 18021 del 14/09/2016);
che nella specie, l’unico contenuto della doglianza sulle differenti violazioni si sviluppa senza soluzione di continuità, rendendo impossibile alla Corte di rapportare alla singola norma – della cui inosservanza la ricorrente si lamenta – il corrispondente punto della sentenza asseritamente viziato; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; che alla predetta declaratoria segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in Euro 10.200, oltre spese forfettarie in misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021