Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30284 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13118-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente

contro

F.E.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO DEMARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1692/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cuneo. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di F.E.E. ed L.E. contro un avviso di modifica del classamento di due unità immobiliari.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a tre formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, giacché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto privo di adeguata motivazione un avviso di accertamento contenente l’indicazione dei dati oggettivi e la classe;

che, col secondo, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: diversamente dalle affermazioni della sentenza impugnata, non vi sarebbe stato alcun obbligo di attivazione del contraddittorio;

che, col terzo, la ricorrente assume la violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la sentenza CTR Piemonte 1785/03/2017 non avrebbe fatto stato nel caso di specie;

che gli intimati si sono costituiti;

che il primo motivo è fondato;

che, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Sez. 6-5, n. 31809 del 07/12/2018; Sez. 5, n. 12777 del 23/05/2018);

che la CTR ha dato atto di una divergente valutazione degli elementi di fatto addotti dai contribuenti, senza aver congruamente motivato circa la natura e la portata dei suddetti elementi, in modo di consentire a questa Corte di capire in che modo gli accertamenti dell’Ufficio abbiano potuto divergere dalle prospettazioni degli istanti;

che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, perché privi di interesse per la ricorrente, giacché le relative affermazioni della CTR costituiscono obiter dicta, senza alcuna incidenza sulla decisione impugnata;

che pertanto il ricorso va accolto, con riguardo al primo motivo, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Piemonte, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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