LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31782-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
B.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2349/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 31/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. B.S. impugnava, con distinti ricorsi, tre avvisi di accertamento, con i quali l’Ufficio, all’esito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanze recuperava a tassazione, per gli anni 2005, 2006 2006, le maggiori imposte Irpef ed Iva per indebita esposizione di costi e illegittima detrazione Iva; in particolare veniva ritenuta l’oggettiva inesistenza di prestazioni indicate in fatture emesse da L.S. e la ditta Kyteryon Design di V.A. e venivano disconosciuti costi per spese carburante e minusvalenze.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, riuniti i ricorsi, li accoglieva 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava fondata la pretesa tributaria limitatamente all’Iva.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Il contribuente non si è costituito.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione o falsa del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, degli artt. 2697,2729 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene la nullità della sentenza in quanto contenente motivazione carente, illogica e contraddittoria 2. Il motivo è fondato.
2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n. 2876 del 2017 e Cass. n. 1461 del 2018).
2.2 Nel caso di specie, come si evince dalla lettura dell’atto di appello versato in atti, l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTP denunciando l’errore in cui erano incorsi i giudici di primo grado che non avevano correttamente valutato gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio a dimostrazione della oggettiva inesistenza delle operazioni riportate nelle fatture, portate in detrazione Iva e in deduzione del reddito, ed avevano omesso di motivare in relazione alla denunciata violazione concernente l’indebita deduzione di costi per spese di carburante e minusvalenze.
2.3 I giudici di secondo grado non hanno speso una sola parola sulle fatture emesse dalla Kyteryon Design di V.A. e sulle schede carburanti e le minusvalenze; sul punto la motivazione è senz’altro carente.
2.4 Per quanto concerne le fatture emesse nell’ambito del rapporto tra il contribuente e L., la CTR, dopo essersi diffusamente soffermata sulla distinzione tra il regime probatorio delle operazioni oggettivamente inesistenti e di quelle soggettivamente inesistenti, reputa, in maniera del tutto apodittica, accoglibile l’appello, limitatamente alla parte relativa all’Iva, e ritiene di confermare la sentenza di primo grado “quanto alla ritenuta regolarità delle detrazioni per le sole imposte sui redditi…..non essendosi giunti ad una dimostrazione, nemmeno per presunzioni od in via indiziaria, che esistesse un fraudolento accordo tra il B. ed il Lignani volto a garantire al primo indebiti costi attraverso false fatture per operazioni inesistenti. Infatti è indubitabile che parte appellata ha prodotto in primo grado una serie di fatture di acquisto di beni presso soggetti terzi, non contestate dall’Amministrazione Finanziaria, che dimostrano che comunque le operazioni sottostanti le fatture per servizi emesse da L. non potevano riguardare “operazioni” inesistenti.”.
2.5 Non è dato comprendere quali fossero le ragioni per le quali sono stati confermati gli avvisi di accertamento in punto di indetraibilità dell’Iva per inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alla fatture emesse dal L. e nello stesso tempo i costi derivanti dalle medesime fatturazioni sono stati considerati realmente sostenuti e, conseguentemente, deducibili ai fini del calcolo dell’imposta sui redditi.
2.6 La motivazione e’, sul punto, contraddittoria e perplessa.
3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale della Calabria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021