Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30289 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18610-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA, 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ODOARDI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8552/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 30145/16, sez. 51, rigettava il ricorso proposto da D.G.D. avverso gli avvisi di accertamento catastale n. ***** e n. ***** che avevano determinato un nuovo classamento catastale L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, relativamente a tre immobili del contribuente di cui due siti in ***** ed uno in *****.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 8552/2018, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso per sulla base di due motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Amministrazione lamenta la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, norma a carattere speciale tendente a sopperire al mancato aggiornamento delle rendite catastali eliminando le sperequazioni esistenti in uno stesso comune in ragione del rilevante periodo di tempo trascorso, in riferimento alla quale deduce che gli atti di riclassamento necessitano di una motivazione limitata alla normativa dianzi citata poiché ” il presupposto della revisione è il riallineamento resosi essenziale per il registrato significativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza che sia necessario indicare specifiche caratteristiche dell’immobile alle quali deve essere invece attento un diverso tipo di atto di classamento che trova in altre norme la propria giustificazione”.

In altri termini “il riferimento agli specifici mutamenti del contesto urbano che costituivano le condizioni estrinseche rilevanti ai fini del reddito dell’unità immobiliare sono pienamente idonei a dar conto della causale concreta per la quale lo specifico atto è stato adottato”.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento.

In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156 del 2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione – anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. n. 249 del 2017).

E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il provvedimento in questione, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051 del 2019; Cass. n. 9770 del 2019; Cass. n. 1543 del 2020).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

In tale contesto questa Corte ha altresì precisato che occorre anche dare conto della incongruità del classamento dell’immobile rispetto a fabbricati similari.

In questa ipotesi l’atto impositivo è tenuto ad indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione. (Cass. n. 25037 del 2017).

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che – come nella specie – faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.

In tal senso l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019).

La sentenza impugnata si è attenuta ai dianzi indicati principi affermando che l’avviso di accertamento mancava di concreta specificazione degli elementi fattuali che hanno concorso alla rivalutazione e che lo stesso era basato su generiche affermazioni di interventi di riqualificazione urbana prive di indicazioni sugli interventi di trasformazione intervenuti nella microzona. Ha altresì correttamente evidenziato che l’avviso era inidoneo a dar conto del perché l’appartenenza ad una data microzona comportasse necessariamente l’attribuzione di una più elevato classamento.

Il motivo va quindi respinto.

Il secondo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha rilevato che nell’atto di accertamento “non vi era stata considerazione alcuna dei caratteri edilizi dell’unità immobiliare, i quali non possono non essere tenuti in peculiare attenzione ogni volta che si procede ad una nuova qualificazione catastale”.

Tale affermazione risulta del tutto corretta alla luce della giurisprudenza di questa Corte dianzi evidenziata secondo cui nella procedura di revisione di classamento si deve tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).

La mancanza di motivazione su tali aspetti rende di per sé l’atto illegittimo senza che venga in questione alcun aspetto di carattere probatorio poiché il solo fatto che non risulti alcun accertamento delle caratteristiche dell’immobile nell’atto impugnato rende quest’ultimo illegittimo senza che il contribuente abbia alcun onere probatorio a suo carico; onere eventualmente suscettibile di venire ad esistenza solo nel caso in cui il provvedimento avesse individuato le caratteristiche dell’immobile ed argomentato su come esse giustificavano l’attribuzione di una certa categoria e classe.

Il ricorso va in conclusione respinto. Stante l’iniziale oscillamento della giurisprudenza sulle questioni trattate si compensano le spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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