Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30291 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18825-2019 proposto da:

SERENISSIMA SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANO LUCCHESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8907/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 25130/17, sez. 24, accoglieva il ricorso proposto dalla Serenissima società di gestione del risparmio srl avverso l’avviso d’accertamento ***** per rendita catastale.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Roma che, con sentenza n. 8907/2018, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di quattro motivi.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce che, in assenza di censure riguardante il merito da parte dell’atto di appello relativo alla misura del classamento, la sentenza di primo grado doveva ritenersi passata in giudicato e, quindi, vi sarebbe stata una ultra petizione da parte della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo deducono che erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto che fosse sufficiente la motivazione dell’accertamento basato sul semplice riferimento alle caratteristiche estrinseche degli immobili senza la necessità di un raffronto con le unità immobiliari similari.

Con il terzo ed il quarto motivo lamenta, sotto diversi profili, che la sentenza non abbia tenuto conto che le caratteristiche dell’immobile e la sua ubicazione lo rendevano incomparabile con le unità utilizzate dall’ufficio per attribuire la classe e la categoria accertate.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Invero, i motivi di appello dell’Agenzia, riportati nel ricorso in osservanza del principio di autosufficienza, nel censurare la sentenza di primo grado sostenendo che la motivazione dell’avviso di accertamento fosse del tutto adeguata in quanto conferente con i principi normativi ha implicitamente dedotto la erroneità della sentenza di primo grado che aveva ritenuto non corretta l’attribuzione delle classi ai rispettivi immobili della società ricorrente.

Investendo dunque l’appello la decisione nella sua totalità lo stesso ha implicitamente censurato anche i singoli classamenti senza che su detto punto si sia verificato alcun giudicato.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, prospettando sostanzialmente la medesima questione sotto diversi profili, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati.

La Commissione regionale ha fondato la decisione in ragione del fatto che, trattandosi di un riclassamento operato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 355, in ragione della necessità di ridurre la sperequazione esistente a livello impositivo tra i valori di mercato e quelli catastali degli immobili in una data microzona in ragione delle trasformazioni e dei miglioramenti intervenuti in quest’ultima, era sufficiente fare riferimento alle circostanze che giustificavano siffatto riclassamento senza rivalutare e argomentare circa le caratteristiche dell’immobile.

Tale motivazione non è condivisibile.

La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; Cass. 27180/2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. n. 249/17).

E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di *****, questa Corte ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. n. 9770/2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che – come nella specie – faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

Si aggiunge da ultimo che l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione. (Cass. n. 25037/17).

Alla luce dei sopra indicati principi va dunque cassata la sentenza impugnata che ha ritenuto che fosse adeguato che l’avviso di accertamento trovasse riferimento ai fini della propria sufficienza nella normativa di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, senza l’indicazione delle particolari caratteristiche dell’immobile poiché la semplice allocazione dell’immobile in una delle microzone in questione conferisce a quest’ultimo un oggettivo aumento della capacità reddituale. In tal modo ha omesso di valutare le caratteristiche intrinseche degli immobili della società ricorrente senza compararle con quelli degli altri immobili prospettati aventi caratteristiche analoghe di cui non viene dato alcun conto nonostante la contestazione sul punto della contribuente.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio. Si compensano le spese dell’intero giudizio stante gli iniziali contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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