LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5027-2019 proposto da:
C.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 2, presso lo studio dell’avvocato WALTER CONDOLEO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO BARBIERI;
– ricorrente –
contro
COMUNE di LAMEZIA TERME, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMESANA 46, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MIRENZI, rappresentato e difeso dagli avvocati CATERINA FLORA RESTUCCIA, SALVATORE LEONE, FRANCESCO CARNOVALE SCALZO;
– controricorrente –
contro
LAMEZIA MULTISERVIZI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 835/2018 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, depositata il 04/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. C.F.M. convenne in giudizio il Comune di Lamezia Terme, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in seguito alla presenza di diverse buche e avvallamenti non segnalati lungo una strada comunale.
Il Comune si costituì in giudizio contestando la pretesa, eccependo l’infondatezza della domanda e l’addebitabilità del fatto all’attore in quanto, “considerate le caratteristiche di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, il C. avrebbe potuto percepire, o prevedere, con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo e, conseguentemente, adottare tutte le cautele necessarie ad evitare l’accadimento”. Chiese anche di essere autorizzato a chiamare in giudizio la società Lamezia Multiservizi s.p.a., cui sarebbe stato affidato, tramite contratto di appalto, l’incarico di manutenzione della viabilità. Si costituiva anche la predetta società che contestava la fondatezza della domanda.
Con sentenza n. 693/2014, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, rigettò la domanda attorea. Dopo aver acclarato la presenza delle buche e l’assenza di segnaletica, ritenne però non adeguata la velocità dell’attore rispetto alla percepibile situazione di dissesto.
2. Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 835/2018, pubblicata il 04/07/2018, ha rigettato l’appello proposto dal C. avverso la pronuncia di prime cure. Il giudice di merito ha ritenuto assente la prova della dinamica del sinistro così come descritto nell’atto di citazione, sia alla luce del verbale della Polizia Municipale, sia della deposizione resa da un testimone.
3. Avverso la suddetta sentenza C.F.M. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Comune di Lamezia Terme resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. per motivazione inesistente, sufficiente e/o apparente”. Secondo parte ricorrente, la motivazione della sentenza di seconde cure sarebbe solo apparente, in quanto non esporrebbe il percorso logico giuridico seguito dal giudice in relazione alle censure mosse dall’appellante.
Il motivo è infondato.
Come più volte affermato da questa Corte, il vizio di motivazione apparente sussiste nei soli casi in cui non è possibile, nonostante la presenza materiale della stessa, ricavare il percorso logico argomentativo compiuto dal giudice. Ciò avviene non solo nel caso di affermazioni inconciliabili o che presentano una motivazione complessa e incomprensibile, ma anche di quelle quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 25 febbraio 2014). Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 22232 del 3 novembre 2016).
Nel caso di specie non rileva un vizio simile, avendo il Tribunale motivato adeguatamente il rigetto dell’appello, tramite un ragionamento che rende chiaro il percorso di tale decisione (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Il giudice difatti ritiene di correggere la posizione presa dal giudice di prime cure, considerando il cattivo stato di manutenzione percepibile dall’attore, ma aggiunge un altro elemento al proprio ragionamento, ritenendo che in ogni caso il fatto oggetto del ricorso non è stato provato, sulla base di un giudizio di valutazione delle prove che rientra nel suo libero giudizio.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per vizio di ultra petizione”. Il giudice di merito sarebbe incorso in un error in procedendo, avendo rigettato l’appello sul presupposto dell’assenza di prova sufficiente a dimostrare il fatto, circostanza non messa in dubbio invece dal giudice di prime cure.
Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della pronuncia oggetto di impugnazione.
Il Giudice di primo grado ha affermato che a prescindere dalla mancanza di segnalazioni della presenza di buche, dai danni riportati dalla macchina si desume che la velocità non era adeguata al limite consentito nell’abitato e allo stato dei luoghi.
E il giudice dell’appello non ha rigettato l’appello sulla base della assenza di prova idonea a dimostrare il fatto, ma ha ritenuto tale circostanza elemento ulteriore ai fini della valutazione finale, ritenendo in primo luogo di condividere quanto sostenuto dal giudice di prime cure in merito alla visibilità del cattivo stato di manutenzione del manto stradale da parte del conducente. Pertanto il giudice del merito non ha violato, come sosterrebbe il ricorrente, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto ha qualificato i fatti di causa, tramite un suo giudizio autonomo, senza alterare alcun elemento obiettivo di identificazione dell’azione.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.” Il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato gli elementi di prova, in particolare il verbale della Polizia Municipale e la testimonianza resa da V.M.A., che, secondo il ricorrente, sarebbero invece decisivi per il giudizio.
4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2051, 2727, 2729 e 2700 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Secondo parte ricorrente, il giudice di merito non avrebbe valutato complessivamente le prove e gli elementi presuntivi, in quanto dalle circostanze allegate e provate il giudice avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza del nesso causale tra il danno e l’anomalia stradale.
Per quanto riguarda il terzo e quarto motivo, congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, essi sono inammissibili. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 11892 del 10 giugno 2016, ripresa da Cass., Sez. Un. 16598 del 5 agosto 2016).
Pertanto i motivi si risolvono in una sollecitazione alla rivalutazione della quaestio fàcti. Inoltre per quanto riguarda la denunciata violazione delle norme sulle presunzioni, si rileva che essa non è dedotta nel rispetto di quanto indicato da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 24 gennaio 2018.
5. Le spese seguono la soccombenza.
Non è luogo, invece, a provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti di Lamezia Multiservizi attesa la sua indefensio.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Comune controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.400 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021
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