Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30324 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27861/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 346/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2015 R.G.N. 367/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Torino, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato prescritto il credito dell’Inps relativo ai contributi a percentuale dovuti per l’anno 2006 da B.P., che l’Istituto aveva richiesto a seguito di avviso di accertamento di maggior reddito emesso dall’Agenzia delle Entrate per lo stesso anno d’imposta, notificato all’interessato il 9/11/2011; la Corte territoriale ha ritenuto che, essendo l’Inps titolare di poteri di accertamento autonomi rispetto a quelli propri dell’Agenzia delle Entrate, il termine di prescrizione iniziava a decorrere anteriormente all’accertamento del maggior reddito da parte dell’ente della riscossione; sotto diverso profilo ha ritenuto che tale ultimo accertamento non potesse interrompere la prescrizione dei contributi, trattandosi di atto proveniente da soggetto diverso dal titolare del credito;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di tre motivi di censura, illustrati da successiva memoria;

B.P. è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Istituto ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2 e D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, conv. con modificazioni nella L. n. 438 del 1992”, per avere la Corte territoriale ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi c.d. a percentuale dovesse identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento, invece che con quello, eventualmente successivo, in cui l’Agenzia delle Entrate avesse accertato un maggior reddito;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1” per aver ritenuto che l’avviso di accertamento proveniente dall’Agenzia delle Entrate non avesse efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell’Inps;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2 e D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, conv. con modificazioni nella L. n. 438 del 1992", per avere la Corte d’appello ritenuto inapplicabile l’istituto della sospensione della prescrizione nelle more dell’avviso di accertamento;

il primo motivo è infondato;

secondo il principio di diritto formulato da questa Corte, al quale, in questa sede, va data continuità, ” In tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito della L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo – ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’Inps – con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, un maggior reddito” (Così Cass. n. 13463 del 2017; cfr. anche Cass. n. 19640 del 2018);

in attuazione del principio sopra richiamato, il secondo motivo va accolto;

la Corte territoriale, pur avendo correttamente individuato il dies a quo della prescrizione nella data di scadenza del debito, ha erroneamente mancato di conferire efficacia interruttiva all’accertamento compiuto dall’Agenzia delle Entrate;

la valutazione di tale efficacia interruttiva produce effetti, nel caso in esame, a beneficio dell’Inps, essendo il debito venuto a scadenza il 30/06/2007 ed essendo stato, l’avviso dell’ente della riscossione, notificato al contribuente l’1/11/2011, entro il quinquennio;

in virtù dell’accoglimento del secondo motivo, il terzo, concernente il presunto doloso occultamento del reddito, quale causa di sospensione del termine di prescrizione rimane assorbito;

in definitiva, accolto il secondo motivo, dichiarato infondato il primo e assorbito il terzo, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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