Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30337 del 27/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25591 – 2019 R.G. proposto da:

O.P., – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Salvatore Aloisi, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Gregorio VII, n. 474, presso lo studio dell’avvocato Guido Orlando;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del 9.7.2019 del Tribunale di Messina;

udita la relazione nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. O.P., cittadino della *****, originario dell'*****, di religione *****, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che nel suo paese d’origine aveva vissuto, unitamente al fratello, presso la casa di uno zio; che alcune persone armate avevano fatto irruzione, di notte, nell’abitazione ed avevano ucciso lo zio; che, temendo di essere accusato dell’assassinio e di essere arrestato, si era dato immediatamente alla fuga; che, lasciata la *****, era dapprima giunto in Libia e poi, il 29.6.2017, era approdato in Italia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto del 9.7.2019 il Tribunale di Messina respingeva il ricorso proposto da O.P. avverso il provvedimento della commissione.

Evidenziava il tribunale che dalle dichiarazioni rese si desumeva la gravità dell’episodio narrato e nondimeno era da escludere che il ricorrente fosse vittima, per ragioni ideologiche, di persecuzione; che invero i prefigurati timori erano di natura essenzialmente soggettiva.

Evidenziava quindi che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. a) e b).

Evidenziava altresì che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria dell’art. 14 cit., ex lett. c).

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava segnatamente, nel solco della debita valutazione comparativa, che, in caso di rimpatrio, il ricorrente non si sarebbe ritrovato in condizioni di significativa menomazione dei suoi diritti fondamentali, in considerazione, per un verso, della natura essenzialmente privata della vicenda che lo aveva indotto ad espatriare, in considerazione, per altro verso, del mancato riscontro di un adeguato grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, non bastando al riguardo la incostante frequentazione di corsi di alfabetizzazione.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso O.P.; ne ha chiesto sulla base di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, art. 3, comma 3, lett. a), b) e c), artt. 4,5 e 19, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,9 e 14.

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscergli lo status di rifugiato.

Deduce che la situazione politica e socioeconomica della ***** avrebbe giustificato il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Deduce che ben avrebbe dovuto il tribunale avvalersi dei suoi poteri istruttori, onde riscontrare la reale situazione del suo paese d’origine.

Deduce che il verbale redatto in data 8.6.2018 dinanzi alla commissione territoriale presenta caratteristiche di sinteticità e di estrema concisione, cosicché il colloquio che ha consentito, non ha garantito un compiuto ed approfondito esame della sua personale vicenda.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 4 e 32 e dell’art. 97 Cost.

Deduce che il tribunale ha omesso qualsivoglia pronuncia sulle eccezioni di nullità del provvedimento della commissione territoriale, siccome sottoscritto unicamente dal presidente e privo della certificazione del segretario, siccome viziato da eccesso di potere e siccome redatto, nella versione a lui notificata, limitatamente alle motivazioni, unicamente in lingua italiana ed altresì in una lingua da lui non conosciuta.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3.

Deduce che ha errato il tribunale a respingere la domanda subordinata volta al riconoscimento del diritto d’asilo.

8. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

9. Con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso si ammetta pure – al di là degli oneri di specificità e di “autosufficienza” – che il richiedente asilo abbia sollevato le eccezioni cui è riferimento, appunto, nel secondo motivo, sì che il tribunale abbia omesso di motivare o di pronunciare al riguardo.

Nondimeno sovviene l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte secondo cui la mancanza di motivazione su questione di diritto – è il caso della materia involta dalle eccezioni de quibus agitur – e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame; in tal caso la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda (e’ il caso di specie) ulteriori accertamenti in fatto (cfr. Cass. sez. un. 2.2.2017, n. 2731).

10. Su tale scorta si osserva che, in tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento, poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicché deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (cfr. Cass. (ord.) 3.9.2014, n. 18632; Cass. 6.10.2017, n. 23472; Cass. (ord.) 27.6.2019, n. 17318).

11. Nei termini teste’ enunciati – che evidentemente esplicano valenza pur con riferimento alla doglianza veicolata dal primo motivo, ovvero in ordine all’asserita invalidità del verbale dell’audizione innanzi al commissione territoriale, siccome privo, si assume, delle “caratteristiche sufficienti a garantire un completo ed esaustivo colloquio” (così ricorso, pag. 14) – ne discende ulteriormente ed inesorabilmente che non riveste valenza alcuna la circostanza per cui il tribunale abbia omesso di motivare e pronunciare in ordine alle sollevate eccezioni di nullità del provvedimento della commissione territoriale.

12. Per altro verso, questa Corte spiega che, in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione; ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. (ord.) 11.7.2019, n. 18723; Cass. (ord.) 26.4.2019, n. 11295).

13. Su tale scorta si rimarca che, in parte qua, il secondo mezzo di impugnazione è del tutto generico.

Invero O.P. non ha indicato, in modo specifico e puntuale, così come avrebbe dovuto, quale menomazione al suo diritto di difesa è derivata dall’omessa traduzione del provvedimento della commissione nella sua lingua “madre”.

Ne’, evidentemente, può soccorrere la prospettazione secondo cui “non risultano tradotti nella lingua nota al ricorrente le modalità di impugnazione dell’atto di diniego” (cfr. ricorso, pag. 14).

Invero il richiedente asilo ha indiscutibilmente avuto la possibilità di esperire – al di là del loro esito – i rimedi che l’ordinamento appresta.

14. La valutazione del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni del richiedente asilo (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

15. In questi termini, nel solco dunque della previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nessuna forma di “anomalia motivazionale”, rilevante alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si scorge nelle motivazioni che sorreggono, in parte qua, l’impugnato dictum.

In particolare, il tribunale ha opinato, congruamente, nel senso che i timori prefigurati dal ricorrente erano di natura essenzialmente soggettiva, viepiù che non vi era riscontro che il ricorrente fosse ricercato dalla polizia del suo paese o che fosse stato accusato dell’omicidio dello zio (cfr. decreto impugnato, pag. 10).

16. D’altra parte è vero senza dubbio che anche i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. (ord.) 1.4.2019, n. 9043).

E tuttavia il tribunale ha specificato che non vi era alcun riscontro che fosse stata denunciata alla polizia l’aggressione notturna, nel corso della quale lo zio del ricorrente aveva perduto la vita (cfr. decreto impugnato, pag. 11).

17. In questo quadro del tutto legittimo è il mancato esercizio, da parte del tribunale, dei poteri istruttori officiosi.

In questo quadro a nulla vale che il ricorrente deduca che ha reso dichiarazioni coerenti e plausibili, aderenti alle risultanze delle informazioni sulla *****; che il tribunale ha valutato in modo superficiale le sue dichiarazioni.

In questo quadro ineccepibile è il disconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. a) e b).

18. Ovviamente l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

19. Cosicché, nel segno della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco del già menzionato insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere che figure di “anomalia motivazionale” rilevanti alla luce della citata pronuncia delle sezioni unite possano scorgersi in relazione alle motivazioni alla stregua delle quali il Tribunale di Messina ha disconosciuto la protezione sussidiaria art. 14 cit., ex lett. c).

Invero il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

In particolare, il tribunale ha evidenziato che il ricorrente in alcun modo aveva riferito di situazioni di violenza indiscriminata; che in ogni caso il più recente rapporto “E.A.S.O.” e le informazioni rimesse dal Ministero dell’Interno davano conto della concentrazione, essenzialmente nel nord-est della *****, delle azioni terroristiche di “*****” e dunque non davano ragione della sussistenza, nell'*****, regione di origine di O.P., di situazioni di indiscriminata e generalizzata violenza derivante da conflitti armati.

Per altro verso, il ricorrente, in fondo, non adduce fonti di informazioni specifiche e più recenti sulla situazione sociopolitica attualmente esistente in *****, nell'***** (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).

20. Con precipuo riferimento al terzo motivo di ricorso è sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di “rifugiato”, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, cosicché non v’e’ più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (cfr. Cass. (ord.) 4.8.2016, n. 16362; Cass. (ord.) 19.4.2019, n. 11110).

21. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione pertanto va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

22. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. Seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472