Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3038 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21748-2019 proposto da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORSICA 6, presso lo studio dell’avvocato MARCO BIELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEANDRO DIANA;

NETLIT MEDIA LITERACY NETWORK S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA di VILLA EMILIANI 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE QUARISA, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

I CANTIERI DELL’ETERE SRL, SERAT SRL, MANDRAGOLA ADVERTISING SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4571/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 5 luglio 2019, n. 4571/2018, resa dalla Corte d’Appello di Roma.

F.M. e la Netlit Media Literacy Network s.r.l. (avente causa della Mandragola Advertising s.r.l.), resistono con distinti controricorsi. Rimangono altresì intimati, senza aver svolto attività difensive, I Cantieri dell’Etere s.r.l. e SERAT s.r.l..

La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico contro l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., resa dal Tribunale di Roma il 16 luglio 2014, con cui lo stesso Ministero era stato condannato al pagamento della somma di 23.582,15 oltre interessi in favore della I Cantieri dell’Etere s.r.l., a titolo di contributi L. 28 dicembre 2001, n. 448, ex art. 52, comma 18, per le emittenti radiofoniche locali. La Corte d’appello ha rilevato che, essendo rimasto il Ministero contumace in primo grado, l’ordinanza pronunciata il 16 luglio 2014 era stata comunque “notificata all’Avvocatura Generale, mediante ritiro in cancelleria” in data 16 luglio 2014, sicchè era tardivo l’appello poi notificato in data 8 ottobre 2014.

L’unico motivo di ricorso del Ministero dello Sviluppo Economico denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 702-quater, 136 e 327 c.p.c., avendo la Corte di Roma erroneamente affermato che il termine breve per la proposizione dell’appello ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c., decorra anche per la parte contumace che, come nella specie, abbia preso conoscenza non mediante comunicazione, ma mediante ritiro di copia in cancelleria.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già precisato, e va qui ribadito, che l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione deve essere appellata dalla parte contumace nel termine “breve” di cui all’art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo. Il termine breve per la proposizione dell’appello ex art. 702 quater c.p.c., decorre, dunque, quando il soccombente sia rimasto contumace in primo grado, solo nel caso in cui l’altra parte abbia notificato la decisione, sicchè il disposto secondo il quale l’ordinanza del giudice deve essere appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione opera unicamente nei confronti della parte costituita (Cass. Sez. 3, 27/06/2018, n. 16893; Cass. Sez. 1, 13/12/2019, n. 32961).

Agli effetti della comunicazione prescritta dall’art. 702-quater c.p.c., (la quale costituisce adempimento previsto dal codice di rito soltanto in favore delle parti costituite) non ha dunque rilievo, come invece sostengono i controricorrenti, e come ha supposto la Corte d’appello di Roma, che il Ministero dello Sviluppo Economico, contumace in primo grado, avesse comunque acquisito aliunde conoscenza dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale il 16 luglio 2014 mediante ritiro informale in pari data di copia del provvedimento in cancelleria. Va dunque accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della causa uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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