LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 316-2020 proposto da:
TEAM RAMBO RACING KARTING ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’
CARDUCCI, 4, presso lo studio dell’avvocato DI MARIO NICOLA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3043/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 16/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO
che l’associazione sportiva dilettantistica “TEAM RAMBO RACING KARTING” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Rieti, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRES, IRAP ed IVA 2011; la CTR, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che, nel 2011, l’associazione aveva indebitamente detratto costi per importo complessivo di Euro 598.760,49, oltre ad IVA per Euro 148.186,93, siccome relativi a fatture emesse nei confronti di soggetti per operazioni mai avvenute;
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’associazione sportiva dilettantistica “TEAM RAMBO RACING KARTING” lamenta violazione e falsa applicazione artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l’Agenzia delle entrate avesse assolto l’onere probatorio su di essa incombente circa l’asserita inesistenza delle operazioni commerciali da essa poste in essere; al contrario l’Agenzia delle entrate si era limitata ad una mera enunciazione di circostanze, senza specificare il loro valore indiziante e senza tener conto del vasto corredo documentale da essa depositato; la CTR aveva cioè valorizzato una serie inespressiva di circostanze neutre, costituenti astratte presunzioni non gravi, né precise e concordanti, senza tener conto della documentazione da essa prodotta, che era invece idonea a provare l’effettiva realizzazione degli eventi sportivi, che aveva dato luogo all’emissione da parte sua delle fatture ritenute inesistenti;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;
che l’unico motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente è inammissibile;
che, invero, con esso, l’associazione ricorrente si è limitata ad elencare una serie di affermazioni generiche ed astratte, senza formulare specifiche censure riconducibili ad una delle tassative ragioni d’impugnazione previste dall’art. 360 c.p.c.; è invero noto (cfr. Cass. n. 1163 del 2018; Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata e delimitata, legato a specifici motivi di ricorso; e non è solo indispensabile formulare questi ultimi, ma è altresì indispensabile che essi si riferiscano alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c.; i motivi di ricorso devono pertanto possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed è richiesto che siano enunciati con precisione, si da poter rientrare in una delle categorie logiche previste dal citato art. 360 c.p.c.; non è pertanto consentita una critica generica della sentenza impugnata, come quella fatta dall’associazione ricorrente, formulata con un unico motivo, con il quale, in sostanza, la ricorrente si è lamentata che la CTR abbia omesso di valutare la documentazione da essa prodotta, che sarebbe stata invece idonea a provare l’effettiva realizzazione, da parte sua, degli eventi sportivi, che avevano dato luogo all’emissione delle fatture ritenute inesistenti; si osserva, in contrario, che la CTR ha fondato il proprio convincimento, circa l’inesistenza delle prestazioni da essa fornite e ritenute indebitamente fatturate, su specifiche argomentazioni, assolutamente non contestate dalla ricorrente, la quale si è limitata a fare cenno, in via generica, ad una non meglio precisata documentazione prodotta, che sarebbe stata invece idonea a provare l’effettiva realizzazione degli eventi sportivi, sulla cui base aveva emesso le fatture ritenute inesistenti; si osserva al riguardo che la ricorrente, oltre a non specificare in cosa consistesse tale documentazione, riferendosi ad essa, ha altresì inammissibilmente introdotto nella presente sede di legittimità un tema di merito non consentito, proponendo in sostanza un nuovo esame di detta documentazione, rimessa invece alla valutazione discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 28244 del 2019);
che, pertanto, il ricorso proposto dall’associazione ricorrente va dichiarato inammissibile, con sua condanna alle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’associazione ricorrente, con sua condanna alle spese di giudizio, quantificate in Euro 10.000,00.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021