LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3534-2020 proposto da:
UNICREDIT LEASING SPA, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 1/B, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO CAUMONT CHIMI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA BORZOMI’, GIUSEPPE PIZZONIA, FRANCESCA STELLA ORLANDO;
– ricorrente –
contro
COMUNE di BROVELLO CARPUGNINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO BORGINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 770/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 12/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO
che la s.p.a. “UNICREDIT LEASING” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Piemonte, di accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Brovello-Carpugnino (VB) avverso una sentenza CTP Verbania, che aveva accolto il suo ricorso avverso due avvisi di accertamento IMU 2012 e 2013, riferita ad un complesso immobiliare da essa acquistato nel 2004 e concesso in locazione finanziaria alla s.r.l. “JOLLY”, con contratto risolto in via anticipata il 14 dicembre 2011 e con riconsegna dell’immobile avvenuta solo nel dicembre 2013; la CTR, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che, in base al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, l’IMU relativa ad un immobile, concesso in locazione finanziaria ad una società, il cui contratto si era sciolto anticipatamente, era a carico del proprietario per il periodo intercorrente fra lo scioglimento del contratto di leasing e la riconsegna effettiva dell’immobile alla società proprietaria da parte dell’utilizzatore.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la s.p.a. “UNICREDIT LEASING” lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 comma 2 e 9 comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il legislatore tributario, dopo avere individuato nel possesso di immobili il presupposto impositivo dell’IMU (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2), non ha operato un rinvio indiscriminato alla categoria civilistica del possesso, ma ha sviluppato il contenuto del citato presupposto impositivo in maniera autonoma, selezionando una serie di posizioni giuridiche eterogenee, con le quali ha dato rilevanza a situazioni caratterizzate da alcuni specifici profili di realità sostanziale, dando prevalenza al rapporto materiale con il bene, si che il proprietario formale dell’immobile, qualora si fosse trovato in situazioni di fatto tali da impedirgli di ripristinare il rapporto materiale con il bene, perdeva, per ciò stesso, la qualifica di soggetto passivo IMU; e numerose sentenze di merito si erano pronunciate in favore delle società di leasing, applicando in via analogica la parallela norma dettata in materia di TASI; la CTR aveva pertanto emesso una sentenza errata in diritto, in quanto non poteva attribuirsi un significato restrittivo alla nozione di durata del contratto, in forza del quale, per il solo effetto della risoluzione di un contratto di locazione finanziaria, la titolarità passiva IMU riviveva in capo al proprietario dell’immobile; occorreva invece tener conto della particolare natura del contratto di leasing, in forza del quale la società concedente esercitava sul bene una proprietà di tipo formale o fiduciaria, mentre, invece, all’utilizzatore era riconosciuta una sorta di dominio utile, essendo egli il soggetto che rivestiva la qualifica di proprietario/possessore, al quale spettavano i benefici e gli oneri che normalmente facevano capo al proprietario del bene; pertanto, qualora il locatario/utilizzatore, alla risoluzione anticipata del contratto, non adempiva all’obbligo di restituzione del bene, il rapporto negoziale non cessava istantaneamente di produrre i suoi effetti, in quanto lo stesso diventava fonte di ulteriori obblighi, sempre derivanti dal contratto, idonei a configurare una sorta di ultravigenza del rapporto medesimo; inoltre, il tipo di possesso presupposto dalla legge per il versamento dell’IMU andava oltre la titolarità di un diritto reale su beni immobili, comprendendo altresì soggetti che, come il locatario/utilizzatore nel contratto di locazione finanziaria, rivestiva posizioni che, seppur formalmente proprie della detenzione, erano da equiparare nella sostanza alla titolarità di diritti reali, siccome caratterizzate da facoltà di godimento dell’immobile particolarmente incisive e penetranti, si da potersi parlare di una realità sostanziale, con la conseguenza che l’utilizzatore/locatario, inadempiente all’obbligo di restituzione dell’immobile, era da ritenere esercitare un dominio sulla cosa, che assumeva rilevanza ai fini del presupposto dell’imposta in esame; infine, qualora fosse stato ritenuto che, nella durata del contratto di leasing, non andava ricompresa anche la fase successiva alla risoluzione formale dello stesso, fino alla riconsegna dell’immobile, era da ravvisare una violazione del principio della capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., in quanto essa ricorrente avrebbe dovuto pagare un’IMU per un immobile, di cui era priva di ogni disponibilità sotto il profilo economico e patrimoniale;
che il Comune di Brovello Carpugnino (VB) si è costituito con controricorso;
che la società ricorrente ha altresì presentato memoria illustrativa;
che l’unico motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente è infondato;
che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 418 del 2021; Cass. n. 29973 del 2019; Cass. n. 13793 del 2019) è concorde nel ritenere (salvo Cass. n. 19166 del 2019, rimasta peraltro isolata) che, in materia di IMU, il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9 individua, nel contratto di locazione finanziaria, il locatario quale soggetto passivo dell’imposta a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, si che, qualora in contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato ancora restituito, è la società di leasing locatrice che torna ad essere il soggetto passivo dell’imposta, pur non avendo essa ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene locato per mancata sua riconsegna da parte dell’utilizzatore; pertanto il locatario finanziario non viene più ritenuto quale soggetto passivo non dalla riconsegna da parte sua del bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, momento che, ai fini dell’IMU, come nella disciplina civilistica, va identificato in quello del pagamento dell’ultimo canone, in base alla durata stabilita dal contratto, oppure, in ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella specie in esame, dal momento in cui il contratto è stato risolto; né appare pertinente il richiamo fatto dalla società ricorrente alle norme vigenti in materia di TASI, trattandosi di norme dettate per un tributo differente e che non possono certo rivestire natura interpretativa; invero la TASI e l’IMU sono tributi ben differenti fra di loro, atteso che la TASI è destinata a finanziare servizi pubblici indivisibili, dei quali usufruiscono i detentori o possessori di beni immobili, mentre l’IMU ha per presupposto la mera titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento;
che, alla stregua di quanto sopra esposto, va ritenuto che, in base al disposto del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’IMU, in caso di risoluzione di un contratto di leasing, torna ad essere la società locatrice, anche se la stessa non abbia ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene, per mancata sua riconsegna da parte del locatario; invero, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, ma l’esistenza di una vincolo contrattuale, che legittimi la detenzione qualificata, atteso che è quest’ultima a conferire al locatario la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, titolarità che permane finché rimane in vita il rapporto giuridico e che si trasforma in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno; come innanzi rilevato, non può poi essere richiamata, in favore della tesi contraria, la diversa disciplina dettata in materia di TASI, la quale è dovuta dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in considerazione del diverso presupposto impositivo di tale ultimo tributo;
che l’eccezione di incostituzionalità, dedotta in memoria dalla ricorrente, secondo la quale il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, se interpretato così come prospettato dal collegio, violerebbe il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., non è condivisibile, in quanto la contrapposizione fra le società di leasing, il cui contratto si sia risolto anticipatamente per mancato pagamento dei canoni da parte dell’utilizzatore e le società di leasing, il cui contratto di leasing abbia avuto esito regolare, costituisce una contrapposizione fattuale e non giuridica, essendo essa riferibile non alla legge, ma al comportamento tenuto dalle parti; parimenti non è condivisibile l’altra eccezione d’incostituzionalità, pure sviluppata dalla ricorrente in memoria, secondo la quale il citato D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, se interpretato nel senso prospettato dal collegio, violerebbe il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.; invero la posizione del locatario che abbia omesso di versare i canoni di leasing, nel periodo ricompreso fra la formale risoluzione del contratto e la materiale riconsegna del bene locato, è una mera detenzione precaria, non equiparabile a quella dei soggetti che abbiano il legittimo godimento del bene, ai quali si riferisce la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 1997;
che, pertanto, il ricorso proposto dalla società ricorrente va respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio, tenuto conto del recente formarsi di un’univoca giurisprudenza di legittimità in materia;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla contribuente, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021