LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12352-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
MRC COSTRUZIONI SNC, in persona del legale rappresentante, M.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE GIARDINA, ANGELA PORCELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 523/12/2019 della COMMISIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 30/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 523/12/2019, depositata il 30 gennaio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato, dopo averli riuniti, i suoi appelli avverso le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che avevano accolto, in due distinti giudizi, il ricorso della MRC Costruzioni s.n.c. di M. C. & R. C. contro l’avviso d’accertamento emesso nei confronti di quest’ultima, per l’anno d’imposta 2009, in materia di Iva ed Irap; ed il ricorso di M.C., socio al 50% della predetta s.n.c., contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, sempre per l’anno d’imposta 2009, in materia di Irpef relativa al maggior reddito di partecipazione, sulla base di quanto accertato a carico della società.
La società ed il socio M.C. si sono costituiti con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente, è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione, sollevata dai controricorrenti con riferimento alla decadenza dell’Amministrazione ricorrente dal termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., non essendo stata dedotta la notifica della sentenza impugnata all’Amministrazione soccombente.
Infatti, il ricorso è tempestivo rispetto al termine semestrale a far data dalla pubblicazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 e art. 49, ed all’art. 327 c.p.c., comma 1, (applicabile ratione temporis ai sensi della L. n. 69 del 2009, ex art. 46, comma 17, in ragione dell’instaurazione del giudizio di primo grado dopo il 4 luglio 2009), ed alla proroga dello stesso conseguente alle sospensioni di cui si dirà infra.
Il dies ad quem dell’originario termine semestrale, da computare ex nominatione dierum ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, dal deposito della sentenza impugnata (30 gennaio 2019) era quindi il 30 luglio 2019.
Tuttavia, a norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, convertito con modifiche dalla L. n. 136 del 2018, “Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.”.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riferimento ad una disposizione diversa, ma sostanzialmente analoga nel contenuto che qui interessa, “In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell’interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal cit. art. 11, comma 9, opera automaticamente, purché la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (v. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2017).” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11913 del 07/05/2019; nello stesso senso, con riferimento a precedente normativa condonistica, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11531 del 06/06/2016).
Pertanto, per le controversie rientranti nella definizione agevolata de qua, i termini d’impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano a scadere nel periodo ricompreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, sono stati sospesi ope legis per nove mesi (arg. da Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29997; Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2020, n. 3512).
Includendo la controversia tributaria di specie tra quelle definibili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e ritenendo che la sospensione semestrale di cui a tale articolo, comma 11, abbia operato ope legis, senza necessità di apposita istanza, deve concludersi che la scadenza del 30 luglio 2019, dies ad quem dell’originario termine semestrale, si collocava all’interno del periodo considerato dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, con la conseguenza che, ai sensi della stessa disposizione, lo stesso termine è stato ope legis sospeso per nove mesi.
Pertanto, alla data della scadenza naturale, come sopra determinata, del termine d’impugnazione vanno dunque aggiunti, sempre ex nominatione dierum, nove mesi, con conseguente proroga del termine sino al 30 aprile 2019.
Nel caso di specie la scadenza del termine originario semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, non deve essere ulteriormente prorogata anche ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, primo periodo, nella versione applicabile ratione temporis, secondo cui ” Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 10 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.”.
Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, sia pur con riferimento ad altre fattispecie legali di sospensione speciale dei termini processuali in materia tributaria, “In tema di definizione agevolata delle liti fiscali ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1 agosto al 15 settembre 2011), essendo quest’ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale. Se, per effetto di quest’ultima sospensione, il termine effettivo d’impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale.” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020).
Anche nel caso sub iudice, infatti, “il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876)” (Cass. 29/05/2020, n. 10252, cit., in motivazione).
Pertanto, se al termine semestrale originario si applicava comunque la sospensione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 11, l’eventuale parziale coincidenza tra l’arco temporale di quest’ultima ed il periodo feriale non comporta la proroga del termine di ulteriori 31 giorni, in aggiunta ai nove mesi dettati dalla norma speciale.
Tanto premesso, il termine per proporre il ricorso per cassazione sarebbe scaduto quindi il 30 aprile 2020.
Tuttavia, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, espressamente includendovi i termini stabiliti per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stesso art. 83, successivo comma 21, ha poi previsto che “le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi (…) alle commissioni tributarie”.
Successivamente, con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, convertito nella L. n. 40 del 2020, il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all’11 maggio 2020.
Per effetto di tali disposizioni, con riferimento anche al processo tributario, può quindi considerarsi sospesa, dal 9 marzo 2020 all’H maggio 2020, tra l’altro, la decorrenza del termine concernente la proposizione del ricorso per cassazione (conforme, sul punto, è peraltro la circolare n. 10/E del 2020 dell’Amministrazione).
Pertanto, nel caso di specie, il termine per impugnare, che a causa della precedente sospensione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 11, sarebbe scaduto alla data del 30 aprile 2020, per effetto delle citate disposizioni in materia di emergenza epidemiologica è invece rimasto ancora sospeso sino all’11 maggio 2020.
E’ vero infatti, come eccepito dai controricorrenti, che anche relativamente alla relazione tra tali diverse fattispecie di sospensione legale dei termini deve applicarsi il principio, già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. le già citate Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020; Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876) e condiviso dalla stessa prassi citata, solo parzialmente, dai controricorrenti (circolare n. 10/E del 16 aprile 2020), secondo il quale, nell’ipotesi di contemporaneo dispiegarsi degli effetti sospensivi derivanti da titoli giuridici diversi, non si verifica, in difetto di una specifica previsione del legislatore, un cumulo della durata della sospensione, che deve essere pertanto conteggiata, ai fini della conseguente proroga del termine sospeso, una sola volta.
Tuttavia, nel caso di specie, tale contemporanea efficacia sospensiva si è verificata limitatamente al periodo compreso dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, durante il quale hanno operato tanto la sospensione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 11, quanto quella di cui al D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, e del D.L. n. 23 del 2020, art. 36. Viceversa, cessata al 30 aprile 2020 l’efficacia della sospensione derivante dalla definibilità agevolata, quella derivante dall’emergenza pandemica, ancora in corso, ha proseguito ad operare, in via esclusiva ed autonoma, sino all’11 maggio 2020. Pertanto il ricorso, spedito per la notifica il 5 maggio 2020, mentre ancora era in corso la sospensione, è tempestivo.
Nel calcolo del termine per impugnare che precede non si è realizzato un cumulo contemporaneo, ma una successione nel tempo tra gli effetti di sospensioni legali diverse.
Tale ricostruzione della relazione diacronica tra le due fattispecie legali di sospensione è del resto coerente con la ratio dell’intervento legislativo in materia di emergenza epidemiologica, poiché le esigenze oggettive di natura sanitaria che hanno giustificato (anche) la sospensione dei termini per un determinato periodo di tempo non vengono meno, ovviamente, quando si tratti di attività da compiere in un termine che sia stato già prorogato in precedenza per altra ragione.
2. Sempre preliminarmente, è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, atteso che dall’atto (e dai documenti in esso riprodotti), letto in relazione alla sentenza impugnata, si ricavano gli elementi necessari e sufficienti ai fini dell’impugnazione.
3.Con il primo motivo l’ufficio ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità dell’intero giudizio, per la mancata instaurazione, del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, R.C., socio al 50% della s.n.c. de qua, che non è stato parte dei giudizi di merito.
Il motivo è fondato.
Invero, l’esistenza quanto meno di un altro socio della s.n.c., oltre al controricorrente M., non solo è un logico e necessario presupposto della sussistenza stessa della s.n.c., ma è anche ammessa nel controricorso.
La partecipazione, nei giudizi di merito, di soci diversi dal controricorrente M. non risulta dalla sentenza impugnata e non è allegata dai controricorrenti.
Tanto premesso, secondo questa Corte l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, come nel caso sub iudice, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (nella specie, IRAP), fondati su elementi comuni, atteso che, in detta ipotesi, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione. (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018).
E’ stato altresì ritenuto che l’Irap è imposta assimilabile all’Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44. Ne consegue che, essendo l’Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10145 del 20/06/2012; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. U -, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 19599 del 24/07/2018).
Inoltre, si è chiarito che in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008).
Va quindi dichiarata la nullità dell’intero giudizio e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata al giudice di prime cure, il quale procederà previa integrazione del contraddittorio nei confronti del socio litisconsorte necessario.
4. Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, aventi ad oggetto violazioni di legge che attengono l’accertamento controverso.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la nullità dell’intero giudizio, rinviando alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021