LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34079-2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
B.P. e S. s.s., in persona del legale rappresentante Cesare B., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Federico ASSOGNA ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Buozzi, n. 53, presso lo studio legale dell’avv. Emilia NATALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1760/04/2018 della Commissione Tributarla Regionale del PIEMONTE, depositata il 13/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
In controversia relativa ad impugnazione di tre atti di contestazione di sanzioni per omesso versamento di ritenute alla fonte, ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, emesse dall’Agenzia delle entrate nei confronti della società semplice agricola B.P. e S. con riferimento agli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012, la CTR del Piemonte con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello dell’amministrazione finanziaria ritenendo, al pari dei giudici di primo grado, violata la disposizione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, avendo l’Agenzia delle entrate emesso gli atti contestazione delle sanzioni separatamente e non unitamente agli avvisi di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva contestato alla predetta società contribuente, per i medesimi anni d’imposta, l’omessa effettuazione delle ritenute alla fonte ed applicato le relative sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 14.
Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo, cui replica con controricorso la società contribuente.
Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, nella formulazione vigente ratione temporis, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere nella specie violata la disposizione censurata, che al comma 1 prevede che “In deroga alle previsioni dell’art. 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”, in quanto con gli atti impugnati erano state irrogate sanzioni per l’omesso versamento di ritenute IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, comma 1, mentre con gli avvisi di accertamento era stata contestata alla società contribuente l’omessa effettuazione delle ritenute alla fonte sempre per IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 23, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 50 e del D.Lgs., dell’art. 360 c.p.c., art. 1, comma 1, n. 3, del 1998, ed unitamente irrogate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 14.
Il motivo è fondato e va accolto.
In punto di fatto va preliminarmente rilevato che è la stessa CTR a dare atto nella sentenza impugnata che l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società contribuente tre avvisi di accertamento per “mancata esecuzione delle ritenute” (oltre che per infedele dichiarazione, omessa indicazione del percipiente e omessa tenuta delle scritture contabili) applicando in essi le relative sanzioni, mentre con gli atti contestazione oggetto del presente giudizio l’amministrazione finanziaria aveva inflitto alla predetta società sanzioni per “ritenute non versate”.
Ciò posto, osserva il Collegio che nel caso di specie la CTR è incorsa in un duplice errore per avere, da un lato, ritenuto che la sanzione per omesso versamento delle ritenute effettuate sia necessariamente collegata all’accertamento relativo alla mancata effettuazione di quelle ritenute, pur nella diversità delle disposizioni violate (D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per la prima violazione, lo stesso D.Lgs., art. 14, per la seconda), e, dall’altro, che le sanzioni andassero necessariamente irrogate nello stesso avviso di accertamento.
Invero, premesso che “procedimento per irrogazione delle sanzioni e procedimento di accertamento del tributo sono del tutto autonomi (Cass. n. 17529 del 12/10/2012; Cass. n. 10778 del 25/05/2015), tanto che il primo non postula affatto la definitività del secondo (Cass. n. 20938 del 2013, cit.), e sono soggetti, pertanto, ad una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile (Cass. n. 20864 del 2020)”, le sanzioni amministrative e quelle accessorie possono essere irrogate “unitamente” all’avviso di accertamento, a norma del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, ovvero con distinto ed autonomo atto di irrogazione, a norma dell’art. 17, (cfr. Cass. n. 27315 del 2016), purché emesso “contestualmente” all’avviso di accertamento, ovvero nello stesso contesto temporale. E tanto si ricava anche dall’ultima parte della disposizione da ultimo citata, che prevede che tale atto sia “motivato a pena di nullità”; specificazione niente affatto necessaria se le sanzioni dovessero essere applicate nello stesso avviso di accertamento, come erroneamente hanno postulato i giudici di appello.
In buona sostanza, il D.Lgs. citato, art. 17, comma 1, deve ritenersi rispettato quando l’amministrazione finanziaria provvede ad irrogare le sanzioni con atto diverso ed autonomo rispetto all’avviso di accertamento o di rettifica del tributo, ma emesso contestualmente a questo, com’e’ pacificamente avvenuto nel caso di specie (nella sentenza impugnata si dà espressamente atto che sia gli avvisi di accertamento che gli atti contestazione delle sanzioni sono stati notificati alla società contribuente il 16/10/2015).
Pertanto, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente che provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021