Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30401 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1880/2020 proposto da:

S.G., Sa.Ma.An., nella qualità di nonni materni dei minori F.T., F.G.M. e F.A., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Sanna Silvio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fa.Lu., nella qualità di curatore speciale dei minori F.T., F.G.M. e F.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da se medesima;

– controricorrente –

contro

Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Bosa, D.C.;

F.C., Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 30/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, pubblicata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – La Corte d’appello di Cagliari respingeva il gravame proposto S.G. e da F.C., rispettivamente nonno materno e padre dei minori T., G.M. ed A., nel contraddittorio con il loro curatore speciale, il tutore provvisorio (l’assessore ai servizi sociali del Comune di Bosa), la madre S.M. ed il pubblico ministero presso la Procura generale di quella Corte, avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni del capoluogo sardo: quest’ultimo aveva dichiarato decaduti entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, ordinato l’interruzione dei rapporti fra costoro ed i figli, dichiarato lo stato di adottabilità dei minori e disposto la trasmissione degli atti per l’individuazione di coppie con aspettative adottive cui affidare i piccoli.

2. – Questa Corte, con ordinanza n. 29476 del 2017, cassava la sentenza enunciando il principio per cui il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono. Ha osservato, in particolare, come la Corte di appello si era “solo formalmente attenuta al detto principio ma non lo ha osservato nella sostanza, avendo precipitosamente concluso per lo stato di abbandono dei minori in ragione della mancanza dei necessari margini temporali per il successo del programma di sostengo alla genitorialità che, proprio per la considerazione di questo anticipato fallimento, non è stato neppure iniziato”.

3. – In sede di rinvio la Corte di Cagliari pronunciava, in data 2 dicembre 2019, sentenza con cui rigettava l’appello. Osservava, in sintesi, che il contesto costituito dalla famiglia di origine non era in grado di offrire ai minori le garanzie di una crescita serena alla quale gli stessi avevano diritto e per la quale non risultava sufficiente la sussistenza del legame effettivo parentale.

4. – La pronuncia resa in sede di rinvio è impugnata per cassazione da S.G. e da Sa.Ma.An. con un ricorso articolato in due motivi. Resiste con controricorso il curatore speciale dei minori. Sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 283 c.p.c., comma 1 e il vizio di nullità della sentenza ex art. 158 c.p.c.. Viene dedotto che uno dei componenti del collegio che ha pronunciato la sentenza impugnata era stato componente del collegio che aveva respinto l’istanza di sospensiva della prima sentenza di appello.

Il motivo è infondato.

La sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 1, (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio), contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata sull’alterità la sentenza cassatoria (Cass. Sez. U. 27 febbraio 2008, n. 5087; da ultimo, Cass. 29 gennaio 2021, n. 2114).

Ora, è pacifico che il consigliere indicato nel motivo di ricorso -la dottoressa C.E. – abbia integrato il collegio chiamato a pronunciarsi, a norma dell’art. 373 c.p.c., sulla sospensione dell’esecuzione della prima sentenza di appello che è stata impugnata per cassazione, non anche il collegio che deliberò la sentenza poi annullata. Nella fattispecie non si configura, pertanto, la situazione di identità, tra componenti del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato e componenti del collegio chiamato a pronunciarsi in sede di rinvio, che assume rilievo quale vizio di costituzione del giudice.

Deve escludersi, d’altro canto, che il giudizio di cui è investita la Corte di appello a mente del cit. art. 373 c.p.c. sia sovrapponibile a quello cui è chiamata la stessa Corte in sede di pronuncia della sentenza di gravame, giacché il procedimento di cui al cit. art. 373 c.p.c. ha carattere incidentale e cautelare (Cass. Sez. U. 10 gennaio 1973, n. 29; Cass. 30 marzo 1979, n. 1847): il provvedimento reso è cioè espressione di una cognizione sommaria, incentrata sul “grave e irreparabile danno” che possa derivare alla parte dall’esecuzione della sentenza di appello: e i ristretti contorni di questa cognizione spiegano come non possa ravvisarsi, con riferimento ad essa, quell’esigenza di assicurare l’imparzialità del giudice, e di impedire che esso possa pronunciarsi due volte sulla medesima res iudicanda, che è alla base della regola, posta dall’art. 383 c.p.c., comma 1, circa l’alterità tra giudice del rinvio e giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Uno spunto, nella detta direzione, lo ha fornito, del resto, la Corte costituzionale, se pure con riguardo ai provvedimenti cautelari ante causam, allorquando ha osservato che la struttura sommaria della cognizione non può, per definizione, interferire con la cognizione piena, al cui esito soltanto matura la decisione del merito (cfr. Corte Cost., sent. n. 326 del 1997).

2. – Il secondo mezzo oppone la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, per essere stato erroneamente dichiarato lo stato di abbandono di minori, non ricorrendone i presupposti. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’inadeguatezza dei nonni materni rispetto ai bisogni emotivi ed evolutivi dei minori. Viene dedotto che la motivazione darebbe evidenza di un giudizio sommario ed apodittico con riguardo alla persona dei predetti parenti, i quali non si erano resi responsabili di fatti gravi indicativi dello stato di abbandono, morale e materiale, dei nipoti durante il periodo, di circa tre anni e mezzo, nel quale i piccoli gli erano stati affidati.

Il motivo è inammissibile.

L’accertamento richiesto al giudice del rinvio riguardava il recupero, da parte di S.M. e di F.C., delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità dei minori di vivere in uno stabile contesto familiare. La Corte di merito ha escluso il detto recupero, come si è detto: sul punto non vi è censura.

Va a questo punto considerato che ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l’adozione ultrafamiliare costituisce l’extrema ratio impongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti, che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione: tale valutazione richiede che un giudizio negativo su di essi possa essere formulato solo attraverso la considerazione di dati oggettivi, quali le osservazioni dei servizi sociali che hanno monitorato l’ambito familiare o eventualmente il parere di un consulente tecnico (così Cass. 16 febbraio 2018, n. 3915).

Nel corso del giudizio di rinvio è stata disposta una consulenza tecnica che, come ricordato nella sentenza impugnata, ha rilevato la “profonda inadeguatezza” dei nonni, gravemente carenti quanto al riconoscimento dei bisogni dei nipoti: per modo che anche un intervento “mirato” non poteva essere di aiuto, in ragione della “pochezza delle risorse di base”.

La dichiarazione di adottabilità, che pure rappresenta una extrema ratio, risulta giuridicamente coerente con un tale esito dell’indagine: ove la vita offerta dai genitori e dai parenti, a prescindere dai loro intendimenti, sia inadatta allo sviluppo psico-fisico del minore, ricorre la situazione di abbandono ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8 (cfr. Cass. 24 novembre 2015, n. 23979).

Il giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito sfugge, poi, al sindacato di legittimità. L’istante lamenta la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8: ma ciò solo nominalmente. Infatti, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, una allegazione – quale quella qui formulata – circa l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315).

3. – Il ricorso è respinto.

4. – Reputa il Collegio che, in ragione della rimarchevole particolarità della vicenda trattata, incentrata sul controverso recupero di capacità genitoriali e sulla rimozione di complesse situazioni di disagio familiare, ricorrano le condizioni per una statuizione di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Poiché il procedimento è esente (L. n. 184 del 1983, art. 82, comma 1), esso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 1, non è soggetto al contributo unificato, onde non opera la disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater del medesimo decreto circa il raddoppio del detto contributo.

Deve disporsi l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese; dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, non venga fatta menzione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la Sezione Civile, il 17 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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