LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15515/2019 R.G. proposto da:
F.P. e F., rappresentati e difesi dall’avvocato DANIELE NICOLIN, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ARCANGELI, *****;
– ricorrenti –
contro
ACQUE SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI BIMBI, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BARNESCHI, Via Panama 77;
– controricorrente-
e contro
ACQUE TOSCANE SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE DI MASI, DANILO TASSAN MAZZOCCO E LAURA MARIA GIAMMARRUSTO domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 496/2019 pubblicata il 5 marzo 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2021 dal Consigliere Gorgoni Marilena.
RILEVATO IN FATTO
che:
Acque Toscane S.p.A., gestore del servizio idrico integrato del Comune di Montecatini Terme, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, F.P., quale erede di S.M.D., e F. S.r.l., per sentirli condannare, in solido, al pagamento di Euro 7.456,00, a titolo di recupero tariffario dei servizi di fognatura e di depurazione in ordine alle bollette relative al periodo 2004 al 2007.
Il Tribunale di Pistoia, con ordinanza n. 906/2014, rigettava la domanda e condannava la società Acque Toscane al pagamento delle spese di lite.
La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 496/2019, pubblicata il 5 marzo 2019 e notificata il 12 marzo 2019, accoglieva l’appello della società Acque Toscane e, in riforma della decisione di prime cure, condannava F.P. e la società F., in solido, al pagamento di Euro 7.456,00.
F.P. e la società F. erano rimasti contumaci nel giudizio di appello.
Era intervenuta volontariamente, ex art. 344 c.p.c., la società Acque S.p.A., allo scopo di rivendicare la paternità dell’erogazione del servizio di fognatura e depurazione nel territorio del comune di Montecatini Terme, di far valere, nei confronti delle parti in causa, i propri diritti sull’oggetto dedotto nel processo, oltre che di chiedere la riforma del provvedimento appellato e l’accoglimento della domanda proposta in primo grado da Acque Toscane S.p.A..
Per quanto ancora di interesse, la Corte territoriale rilevava che tra ATO 2 Basso Valdarno e Acque S.p.A. era intervenuta una convenzione di gestione del servizio idrico integrato che dava atto che la società Acque Toscane S.p.A., già concessionaria del servizio di acquedotto, conservava il diritto di esigere dall’utenza il pagamento anche per il servizio di fognatura e depurazione, nonostante la titolare di quest’ultimo fosse divenuta la società Acque S.p.A, cui, una volta riscosse le somme dovute dagli utenti, la società Acque Toscane avrebbe dovuto versare quanto spettantele per l’erogazione del servizio di fognatura-depurazione; concludeva, quindi, che, sotto il profilo procedurale, non vi erano ragioni per negare la costituzione nel giudizio di appello di Acque S.p.A. al fine di supportare l’azione della società attrice, la quale, peraltro, non aveva contestato la posizione espressa da Acque Toscane S.p.A..
Quanto alla prova della pretesa creditoria, la sentenza impugnata riteneva legittimo il diritto di ricalcolare, a titolo di conguaglio, le differenze tra le tariffe applicate e quelle da applicare in ragione dell’intervenuto incremento nella misura del 5% degli scostamenti dei ricavi verificatisi nel 2004, a seguito della delibera del consiglio di amministrazione della Ato 2 Basso Valdarno del 27 maggio 2004. A fronte della dimostrazione, da parte della somministrante, del diritto alle somme richieste, basato, appunto, sulla suddetta delibera, spettava al somministrato l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa; tale prova non era stata data, essendosi gli odierni ricorrenti limitati “ad opporre non meglio chiarite posizioni riferibili al pregresso pagamento del debito ovvero della presunta prescrizione del diritto”, senza fornirne la prova e senza contestare il provvedimento dell’Ato 2 che autorizzava la società Acque Toscane a richiedere la somma a titolo di conguaglio, salvo poi trasferirla alla società Acque S.p.a..
F.P. e la società F. ricorrono per la cassazione della suddetta decisione, articolando tre motivi.
Resistono con separati controricorsi Acque Toscane S.p.A. e la società Acque S.p.a. Quest’ultima ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (error in iudicando): falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la sentenza impugnata, senza alcuna giustificazione, ritenuto fondate le richieste di pagamento del cosiddetto conguaglio, frutto invece di una determinazione unilaterale del gestore riferita a periodi contrattuali conclusi con l’adempimento delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dovuti per la fornitura dei servizi. Secondo i ricorrenti, infatti, la richiesta non si riferiva ad un conguaglio, bensì all’applicazione di una tariffa difforme da quella concordata e priva di effetto retroattivo. Non solo: la somministrante non aveva provato che non aveva richiesto in precedenza le somme per cui è causa per l’erronea applicazione, a causa di un errore materiale, di parametri concernenti tariffe conformi all’accordo concluso con l’utente; sicché la Corte territoriale avrebbe illegittimamente invertito l’onere probatorio, incorrendo nella violazione dell’art. 2697 c.c..
1.1. Quella che i ricorrenti ritengono una determinazione unilaterale modificativa delle tariffe concordate in precedenza, attuata tramite il documento assunto dal Cda dell’Ato 2 nel maggio 2004, non è stata riprodotta nel ricorso.
Pertanto, questa Corte non è stata messa nella condizione di verificare la fondatezza degli argomenti spesi dai ricorrenti.
Alla base della dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., vi e’, infatti, il diverso significato attribuito al documento, sulla scorta del quale la società Acque Toscane aveva preteso il pagamento delle somme per cui è causa: secondo la Corte d’Appello si trattava, infatti, di somme richieste a titolo di conguaglio e spettava ai somministrati, per paralizzare la domanda attorea, dimostrare l’estinzione del diritto di credito o per prescrizione o per avvenuto pagamento dei consumi; al contrario, secondo i ricorrenti, la pretesa creditoria avrebbe trovato titolo in una rideterminazione unilaterale delle tariffe relative ai servizi resi, oltretutto illegittimamente applicata retroattivamente.
Non potendo questa Corte verificare l’assunto su cui si fonda la censura, cioè se si trattasse di incrementi tariffari illegittimamente determinati ed altrettanto illegittimamente applicati retroattivamente o di rideterminazione tariffaria, correttamente applicata – anche in considerazione del fatto, pacifico in giurisprudenza, che il corrispettivo (tariffario) per il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”- essa non può che essere dichiarata inammissibile. Deve essere, infatti, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure con cui il ricorrente si limiti a richiamare atti e documenti, su cui si è basata la decisione di merito, senza riprodurli nel ricorso ovvero, là dove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469).
2. Con il secondo motivo viene imputata alla Corte territoriale la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Motivazione solo apparente e/o insufficiente”.
La Corte territoriale si sarebbe limitata a ritenere provato il diritto di Acque Toscane S.p.A. di ricalcolare, a titolo di conguaglio verso gli utenti, le differenze tra le tariffe applicate e quelle da applicarsi, in virtù dell’incremento del 5% deliberato dal CdA dell’ATO 2 Basso Valdarno il 27 maggio 2004, senza domandarsi se il conguaglio trovasse il proprio fondamento in un errore di calcolo o se supponesse la determinazione di nuove tariffe diverse da quelle concordate tra le parti, omettendo di verificare l’unico documento da cui avrebbe potuto dedursi la legittimità dei conguagli richiesti, cioè la delibera dell’ATO 2 di approvazione dell’articolazione territoriale del servizio idrico integrato nel periodo 2004-2009, mai acquisito agli atti, come rilevato dal giudice di prime cure. La Corte territoriale non avrebbe in alcun modo giustificato il discostamento dalla decisione precedente, limitandosi a osservare che, in assenza di prove poste a sostegno delle difese del convenuto, attraverso una corretta lettura dei documenti esibiti in atti, ben poteva pervenirsi all’accoglimento della domanda. Per non incorrere nel vizio di difetto di motivazione e/o di motivazione meramente apparente, rimproveratole, secondo i ricorrenti, la sentenza gravata avrebbe dovuto evidenziare il contenuto della prova da cui aveva tratto il convincimento della sussistenza del fatto contestato.
2.1. Innanzitutto, si rileva che i ricorrenti lamentano un vizio di motivazione della sentenza impugnata, desumendolo non già dalla sentenza in sé e per sé considerata, bensì dal confronto, o meglio dall’asserito mancato confronto tra la sentenza ed il documento dell’ATO 2. La giurisprudenza di questa Corte afferma che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054). Non può dunque ammettersi una censura che investa la motivazione della sentenza impugnata, traendo argomenti dal confronto tra la motivazione e le risultanze processuali.
Va ulteriormente osservato che l’assunto dei ricorrenti, secondo cui il giudice a quo non avrebbe verificato il documento con cui venivano disposti i conguagli e che il documento non fosse stato versato in atti dalla somministrante, non trova riscontro nella sentenza impugnata, dalla quale si evince che nel primo grado di giudizio la società attrice ebbe a depositare i contratti di fornitura idrica, quello di somministrazione in favore della società F., la fattura notificata per il pagamento della somma oggetto di causa e “l’ulteriore documentazione dalla quale risultava l’evidenziato conguaglio”. Alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2004, del resto, la sentenza fa riferimento, rilevando che essa aveva autorizzato l’incremento delle quote fisse e variabili, nella misura del 5% a causa degli scostamenti dei ricavi verificatisi nell’anno 2004, traendo la conclusione che anche da essa si evincesse la prova che Acque Toscane, richiesta da Acque Italia, “ebbe ad acquisire il diritto di ricalcolare, a titolo di conguaglio verso gli utenti, le differenze tra le tariffe applicate e quelle da applicarsi”.
Il motivo, dunque, a dispetto della rubrica, si concretizza in una sollecitazione ad attribuire al provvedimento giustificativo della richiesta di conguaglio per cui è causa un significato diverso da quello riconosciutogli dalla Corte territoriale, peraltro, omettendo di tener conto del fatto che la Corte d’Appello aveva respinto le eccezioni degli odierni ricorrenti anche in ragione dell’omessa contestazione, in via amministrativa del provvedimento dell’ATO 2 Basso Valdarno. Non può che dichiararsene l’inammissibilità.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza della Corte territoriale per “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4: decisione del giudice d’appello assunta sulla base di un fatto non provato dalla parte resistente”.
Avendo posto a base della propria decisione un fatto non provato dall’istante, cioè la asserita erronea applicazione delle tariffe previamente concordate con gli utenti, quali risultanti dalla delibera dell’Ato di approvazione dell’articolazione territoriale del servizio idrico integrato nel periodo dal 2004 al 2008, la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché avrebbe dovuto porre alla base della propria decisione fatti allegati e provati non specificamente contestati e non già basarsi su fatti contestati, ritenendoli non contestati. In particolare, i ricorrenti sostengono di avere tempestivamente contestato il fondamento della pretesa creditoria, deducendo che non si trattava di conguaglio, bensì di applicazione retroattiva di tariffe non concordate, quindi opponendo alla domanda attorea un’eccezione di adempimento che avrebbe potuto essere superata dall’attrice solo con la prova della ricorrenza di un errore di calcolo, emendato attraverso l’emissione di fatture rettificative comprensive dei maggiori importi dovuti sulla base delle tariffe già concordate, correttamente applicate. Non troverebbe conferma, secondo la prospettiva dei ricorrenti, che i convenuti avessero opposto alla richiesta del gestore del servizio idrico integrato “non meglio chiarite posizioni riferibili al pregresso pagamento del debito ovvero alla presunta prescrizione del diritto”. Ne’ la contumacia in appello avrebbe potuto comportare una presunzione di non contestazione, restando fermo, in caso di contumacia, il potere-dovere del giudice di accertare se parte attrice avesse dimostrato il fatto costitutivo del suo diritto di credito.
3.1. La censura non merita accoglimento.
In primo luogo, la Corte territoriale ha ritenuto giustificato il diritto alla pretesa azionata, ma non ha mai fatto cenno ad alcun errore occorso nella precedente fatturazione che era stato necessario rettificare successivamente con la fattura azionata, bensì ha riferito di un incremento delle quote fisse variabili a causa degli scostamenti dei ricavi verificatisi nell’anno 2004, con conseguente diritto al ricalcolo (cfr. supra sub primo motivo). In altri termini, il conguaglio era stato giustificato dall’Ato con la necessità di applicazione del principio del c.d. full cost recovery. Per contestare la legittimità di tale determinazione anche sotto il profilo della illegittima applicazione retroattiva – sarebbe stato necessario rivolgersi al giudice amministrativo. In materia, infatti, secondo la copiosa e consolidata giurisprudenza amministrativa, vige la giurisdizione amministrativa, dinanzi alla quale i ricorrenti avrebbero dovuto lamentare, ad esempio, la non ricorrenza di un nesso di corrispettività tra le voci di tariffa ed i servizi in concreto resi, giacché, come sottolineato dal costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa, deve sussistere un nesso di corrispettività concreto tra tutte le voci della tariffa e i servizi erogati agli utenti. Tale nesso ha una sua base contrattuale, preceduta da un atto amministrativo generale deliberativo, e come tale non può essere intaccata retroattivamente dalla delibera tariffaria, essendo “la regola di irretroattività dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltre che del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle situazioni soggettive del privato” (Cons. Stato n. 3920/11).
3.2. Ne consegue che la Corte d’Appello non ha fatto leva sulla mancata contestazione del fatto costitutivo, bensì sulla mancata prova, da parte degli odierni ricorrenti, delle contestazioni formulate e sulla mancata impugnazione della deliberazione dell’Ato dinanzi al giudice amministrativo (p. 9).
Il ragionamento della Corte d’Appello è stato il seguente: la società Acque Toscane ha esercitato, per conto di Acque S.p.A., la pretesa creditoria oggetto della fattura, trovante causa nell’atto dell’Ato 2 che aveva deliberato un incremento delle quote fisse e variabili dei servizi resi, invocando il principio della copertura dei costi. I somministrati non avevano contestato la suddetta delibera dinanzi al giudice amministrativo, come secondo la Corte territoriale avrebbero dovuto fare, avevano opposto “non meglio chiarite posizioni riferibili al pregresso pagamento del dovuto ovvero alla presunta prescrizione del diritto” (p. 9) e non avevano provato alcun fatto estintivo della pretesa attorea: né la prescrizione né l’avvenuto pagamento.
In sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto non efficacemente contestato il fatto costitutivo allegato dalla somministrante – giudicando le contestazioni formulate dagli odierni ricorrenti non adeguate – e, quindi, ha considerato provato il diritto di credito degli attori e, di seguito, ha accertato che i debitori non avevano fornito la prova del fatto estintivo.
Il che rende del tutto malposta la censura di violazione da parte della Corte territoriale del principio di non contestazione. In primo luogo, i ricorrenti sembrano confondere la mancata prova con la mancata contestazione (sulla differenza cfr. Cass. 27/08/2020, n. 17889); in secondo luogo, la critica rivolta alla sentenza impugnata, introdotta surrettiziamente attraverso la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., si risolve nella richiesta di una rivalutazione dei fatti di causa: come del resto, si evince dalle argomentazioni a supporto del motivo. Ap. 13 i ricorrenti sostengono di avere, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, sempre contestato espressamente l’esistenza e la legittimità dei conguagli, confutando la sussistenza dei presupposti giustificativi e dei fatti posti a fondamento della pretesa.
3.3. Va, peraltro, rilevato che affermare che il giudice di merito abbia ritenuto non contestati fatti che invece lo erano stati non integra gli estremi di un vizio cassatorio, bensì i presupposti per la eventuale richiesta di revocazione della sentenza. Deve assicurarsi continuità, a tal riguardo, all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto modo di affermare che “la denuncia dell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4” (Cass. 9/02/2016, n. 2529) e che “l’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti” (Cass. 14/03/2016, n. 4893).
3.4. Diversa sarebbe l’ipotesi in cui si intendesse obiettare alla statuizione della sentenza, confutando l’efficacia delle contestazioni.
Il principio di non contestazione riformato dall’art. 115 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, con la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione d’una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.
Ovvio presupposto dell’onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere l’attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum.
Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l’attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l’onere di contestazione tempestiva.
3.5. Ad ogni modo, l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, rientra nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, ed è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito (Cass.12/05/2020, n. 8813; Cass. 11/11/2019, n. 32403), con il limite del vizio di motivazione che nel caso di specie, come si è dimostrato, non ricorre.
3.6. L’ulteriore censura che i ricorrenti muovono alla sentenza impugnata parte dalla premessa che, avendo eccepito l’adempimento, cioè di avere puntualmente saldato le fatture relative ai servizi di fognatura e di depurazione per le annualità 2004-2008, sarebbe stato onere della somministrante quello di allegare e di provare l’errore di fatturazione, giustificativo dell’emissione della successiva fattura.
Deve darsi atto che solo l’eccezione di inadempimento avrebbe comportato la distribuzione dell’onere della prova nei termini pretesi dai ricorrenti. Va, infatti, ribadito che in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l’adempimento, ove sollevi l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l’onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass. 11/02/2021, n. 3587; Cass. 25/05/2021, n. 14421).
La censura, pertanto, è destituita di fondamento.
3. In definitiva, il ricorso non può essere accolto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, a favore di Acque Toscane S.p.A., e di 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, a favore di Acque S.p.A..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
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