Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.30415 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14028/2015 R.G. proposto da:

ADDCONS SRL (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ADABELLA GRATANI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. MARIO ARPINO in Roma, Via di S. Maria Mediatrice, 1;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 6095/36/2014 depositata in data 24 novembre 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2021 dal Consigliere Filippo D’Aquino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La società contribuente ADDCONS SRL ha separatamente impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2005, 2006 e 2007, con cui si disconoscevano costi per premi di polizze assicurative non inerenti, recuperandosi IVA e IRAP. Gli atti impositivi traevano origine da una verifica, all’esito della quale era emerso in sede di PVC che la società aveva stipulato in Svizzera (Chiasso), nell’anno 2001, un contratto di Management Risk con una società statunitense (Woodrow McKinney & Co. LLC), con la finalità di coprire eventuali perdite di esercizio dei propri dirigenti, contratto ritenuto dall’Ufficio antieconomico, per cui si procedeva a disconoscere i costi allocati sub specie di premi assicurazione crediti, di cui alle fatture passive emesse dalla suddetta società assicuratrice.

La CTP di Milano, previa riunione, ha rigettato i ricorsi.

La CTR della Lombardia, con sentenza in data 24 novembre 2014, ha rigettato l’appello della società contribuente. Il giudice di appello ha ritenuto che oggetto dell’esame del giudice di primo grado sarebbero gli atti di accertamento oggetto di causa, avendo accertato che nella intestazione della suddetta sentenza vi era stato un mero errore materiale. Ha, poi, ritenuto corretta la riunione operata dal giudice di primo grado, stante la connessione soggettiva e oggettiva. Ha, poi, accertato la CTR che l’originario PVC fosse atto conosciuto dal socio unico e legale rappresentante della società contribuente, in quanto a questi notificato. Ha, poi, rilevato l’assenza di impugnazione in punto voce costi per Euro 5.974,00 contabilizzati nell’anno 2005 al conto prestazioni di servizi. La CTR ha, inoltre, ritenuto la sottoscrizione del contratto di Management Risk del tutto antieconomica, il cui corrispettivo era pari al 10% dei ricavi della ricorrente, in quanto non sussisteva il rischio assicurato (consistente in azioni imprudenti, imperite o contrarie alla legge di dirigenti), non essendo mai stato allegato al contratto l’elenco dei dirigenti, nonché non essendo mai stato sviluppato il piano di investimenti al quale era legato il rischio assicurato. La CTR ha, poi, escluso che il rischio coperto dal contratto potesse riguardare anche la perdita su crediti. Ha, quindi, concluso la CTR che il contratto è stato stipulato in condizioni di antieconomicità manifesta, esulante dal normale margine di errore di valutazione economica dell’imprenditore e, quindi, valido indizio di non verità dell’operazione e di non inerenza del servizio, con inversione dell’onere della prova, rispetto alla quale la società contribuente non ha offerto prova contraria.

Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a nove motivi, alcuni dei quali articolati sotto diversi molteplici ulteriori profili, cui ha fatto seguito memoria; resiste con controricorso l’ente impositore.

il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si deduce un quadruplice ordine di distinti profili di censura. Sotto il primo profilo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non esservi stata impugnazione in relazione alla ripresa del costo di prestazioni di servizi per Euro 5.974,00. Deduce parte ricorrente di avere contestato specificamente tale ripresa, sia pure nell’ambito della complessiva contestazione della maggiore imposta accertata. Deduce parte ricorrente come la CTR non avrebbe esaminato né il prospetto dei calcoli, né le doglianze articolate in primo grado. Deduce il ricorrente come la CTR non avrebbe esaminato i costi non documentati e quelli non inerenti, omettendo di esaminare sia la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente, sia quella trasmessa all’Ufficio in sede amministrativa. Evidenzia parte ricorrente come l’erronea percezione da parte del giudice di appello dell’omessa impugnazione di tale specifico profilo sarebbe deducibile con il vizio di omesso esame di fatto decisivo, trattandosi di questione controversa tra le parti. Sotto un secondo profilo il ricorrente deduce, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, violazione degli artt. 3,24 e 97 Cost., dell’art. 101Cost., comma 2, dell’art. 111Cost., dell’art. 6CEDU, anche in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 5, evidenziando come la CTR avrebbe errato nel ritenere inammissibile la contestazione in oggetto, in quanto proposta con memoria prodotta nel corso del giudizio di primo grado, trattandosi di contestazione formulata sin dal ricorso introduttivo. Sotto un terzo profilo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, oltre che dell’art. 101 Cost., comma 2, dell’art. 111Cost. e dell’art. 6CEDU, nonché “denegata giustizia”, essendo stato incardinato il contraddittorio su tale punto sin dal ricorso introduttivo, non trattandosi di domanda nuova. Infine, in relazione ai medesimi profili, si evidenzia come la CTR avrebbe contraddittoriamente denegato giustizia e poi sarebbe entrata nel merito. Sotto un quarto profilo e in relazione anche al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, oltre che degli artt. 3,24,97 Cost., invoca la deducibilità del suddetto costo in quanto prestazione professionale inerente e di competenza dell’esercizio.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazioni processuali e sostanziali – assenza di presupposti per la riunione de giudizi distinti e arbitrariamente assunti connessi”, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, degli artt. 33 e 40 c.p.c., nonché degli artt. 3,24,70,76,111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza relativa alla erronea riunione dei ricorsi originari, contestando esservi connessione oggettiva, trattandosi di differenti imposte e differenti periodi di imposta, oltre che essendo diversi i profili di fatto.

1.3. Con il terzo motivo si deduce un triplice ordine di profili di censure. Sotto il primo profilo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce motivazione apparente, perplessa e incomprensibile in relazione alla fittizietà del contratto di Management Risk; pur osservando la ricorrente come la parte di motivazione in oggetto avrebbe natura di obiter dictum, tale motivazione sarebbe secondo parte ricorrente priva di fondamento e di supporto motivazionale. Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame dell’esistenza di specifiche clausole del contratto di Management Risk relative alla copertura del rischio di credito della clientela, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso dal rischio assicurabile il suddetto rischio di perdite su crediti quale rischio esogeno derivante dall’inadempimento della clientela. Evidenzia, inoltre, come la società abbia intrapreso diverse azioni giudiziali per il recupero dei crediti. Sotto un terzo profilo, evidenzia sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come sia stato omesso come fatto decisivo la valutazione di congruità del premio in base a una percentuale dei ricavi (nella specie il 10A) del fatturato).

1.4. Con il quarto motivo si deduce un duplice profilo di censura. Sotto un primo profilo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 21-septies, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, degli artt. 3, 24, 53 e 97Cost., dell’art. 101Cost., comma 2, dell’art. 111Cost., dell’art. 6CEDU, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto l’antieconomicità del contratto, ravvisando un difettoso esame degli atti. Sotto un secondo profilo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e agli artt. 3,24,53,101,111 Cost. nella parte in cui la sentenza ha accertato che non sarebbe mai stato prodotto l’elenco dei dirigenti. Evidenzia parte ricorrente che l’elenco sarebbe allegato al contratto, in quanto allegato al contratto sottoscritto per atto pubblico, che farebbe prova sino a querela di falso. Sottolinea, inoltre, di avere prodotto in giudizio un organigramma del personale dirigenziale, dal quale risulterebbero i nominativi dei dirigenti.

1.5. Con il quinto motivo si deducono ulteriori tre profili di censure. Sotto un primo profilo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi, che il ricorrente individua nell’esistenza dei contraenti, nel versamento dei premi, nella regolare fatturazione e nel pagamento delle indennità da parte dell’assicuratore. Tali circostanze evidenzierebbero secondo il ricorrente l’esistenza del contratto e del rapporto di assicurazione, circostanze che evidenzierebbero l’esistenza dei costi. Sotto un secondo profilo, si censura come violazione di legge, in relazione al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, il giudizio di non inerenza fondato sulla manifesta antieconomicità del contratto di assicurazione. Deduce il ricorrente che il costo deve essere riferito all’attività e non correlato ai ricavi, considerando le potenziali utilità e i futuri vantaggi conseguibili. Sempre sotto il medesimo motivo, si deduce un terzo profilo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 109TUIR e dell’art. 2729 c.c., oltre che dell’art. 41 Cost. e dell’art. 1322 c.c., per avere la CTR invertito l’onere della prova, addossando al contribuente l’onere di provare l’inerenza dei costi, laddove l’onere di provare l’indeducibilità dei costi incombe all’amministrazione finanziaria, non essendo tale onere surrogabile dal riferimento alla antieconomicità manifesta.

1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “(D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, conv. In L. n. 134 del 2012) motivazione apparente od omessa in punto di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – riconoscimento della errata indicazione degli atti impugnati – omesso esame delle conseguenze”, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il giudice non abbia esaminato gli atti oggetto di impugnazione, rilevando un mero errore materiale nell’intestazione della sentenza di primo grado. Sottolinea il ricorrente che l’erroneo riferimento all’errore materiale evidenzierebbe come i giudizi di primo e di secondo grado non avrebbero fatto riferimento al contenuto dell’atto impugnato.

1.7. Con il settimo motivo si deduce un ulteriore quadruplice profilo di censura. Sotto un primo profilo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza impugnata in relazione agli artt. 132 e 112 c.p.c., violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21-septies, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 56, degli artt. 3,24 e 97 Cost., dell’art. 101Cost., comma 2, dell’art. 111 Cost., “arbitraria integrazione della motivazione degli avvisi di accertamento – motivazione diversa da quella degli avvisi”. Sostiene il ricorrente che l’atto impugnato abbia contestato la non inerenza dei costi, laddove il precedente PVC avrebbe accertato la sola antieconomicità dei costi. Il ricorrente censura la sentenza per non avere operato le correzioni alla sentenza di primo grado. Sotto un secondo profilo si deduce ulteriormente, in relazione al medesimo motivo, nullità della sentenza sulla questione dell’assenza di motivazione in relazione agli importi indicati dall’Ufficio anche a titolo di sanzioni, nonché violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, per omessa applicazione della disciplina del concorso e della continuazione in materia di sanzioni. Deduce di avere dedotto la questione del cumulo e della continuazione in tema di sanzioni in grado di appello. Sotto un terzo profilo la nullità della sentenza vien dedotta in relazione alla tematica degli studi di settore e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, comma 3, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, come dedotto in appello, in cui la contribuente ha dedotto la propria congruità rispetto agli studi di settore. Sotto un quarto profilo, la nullità della sentenza viene dedotta in relazione alla disparità di trattamento tra fatture per il medesimo oggetto in relazione alle annate precedenti, con conseguente lesione del principio di legittimo affidamento. Il ricorrente evidenzia che per gli anni 2003 e 2004 non sarebbe stato evidenziato alcun difetto di inerenza dei premi assicurativi versati per tali menzionati periodi di imposta.

1.8. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, commi 4 e 5, della L. n. 241 del 1990, art. 7, dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 3,24,53,70,76 e 111 Cost., “assenza di motivazione degli avvisi di accertamento in relazione alla memoria del 4.12.2008 violazione dell’onere di allegazione Contrasto con le risultanze istruttorie: inesistenza della notifica al socio unico”, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il legale rappresentante e socio unico avrebbe ricevuto copia dell’originario PVC. Il ricorrente, oltre a contestare l’esistenza di un socio unico, contesta l’obbligo di motivazione dell’Ufficio, ravvisando difetto di istruttoria, deducendo ulteriormente che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato “tutte le imposte”.

1.9. Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 75 e 77 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, nella parte in cui la sentenza impugnata ha condannato la parte contribuente, benché soccombente, ritenendo la liquidazione del tutto sproporzionata in relazione all’attività difensiva da parte dell’ente impositore.

2. Va accolta l’eccezione di inammissibilità del controricorso per tardività, articolata in memoria. La ricorrente allega (come risulta, del resto, dalle relate di notifica) che il ricorso è stato notificato all’ente impositore in data 27 maggio 2015, il che rende intempestiva la proposizione del controricorso notificato in data 7 luglio 2015, essendo l’ultimo giorno utile il 6 luglio 2015 (non festivo).

3. Il sesto motivo, il quale assume ruolo pregiudiziale, è infondato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, declinabile come violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in caso di sentenza inesistente, apparente, manifestamente contraddittorietà o incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), tale da non consentire la ricostruzione delle ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). La sentenza impugnata ha esaminato gli avvisi di accertamento, già riuniti in prime cure, confermando con ampia motivazione la natura manifestamente antieconomica del contratto di Risk Management in quanto contratto totalmente estraneo all’attività di impresa della società contribuente. Ne’ ha alcuna rilevanza nell’iter motivazionale il dedotto errore materiale nell’intestazione della sentenza di prime cure.

4. Il primo motivo è inammissibile in relazione al primo profilo dedotto (nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non esservi stata impugnazione in relazione al costo di prestazioni di servizi per Euro 5.974,00 per prestazioni di servizi), in quanto – in disparte dell’erronea qualificazione come omesso esame di un fatto storico, anziché come erronea valutazione del contenuto degli atti processuali – per il combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (appello depositato in data 31 marzo 2014), in tema di “doppia conforme”, devono essere indicate le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774), circostanza che il ricorrente non ha illustrato.

5. Il secondo, il terzo e il quarto profilo del primo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente – in relazione alla violazione di legge per avere la CTR ritenuto erroneamente inammissibile la medesima contestazione perché tardivamente proposta in memoria e per avere negato il contraddittorio su tale questione, nonché ove si invoca la deducibilità del suddetto costo in quanto prestazione professionale inerente e di competenza dell’esercizio – si osserva (anche qui in disparte dalla manifesta sovrabbondanza del corredo normativo e dalla erronea qualificazione del secondo e del terzo profilo come violazione di legge, anziché come vizio processuale) che i profili (costituenti propriamente autonome censure) difettano di specificità, non essendo stato indicato, né trascritto il contenuto della originaria doglianza dedotta nel ricorso introduttivo e di quanto invece dedotto nella richiamata memoria, al fine di verificare che si tratti di mera emendatio di una contestazione già incardinata (nell’ambito della allegata complessiva contestazione) e non di nuova contestazione. In ogni caso non è stato censurato l’accertamento compiuto dalla CTR che l’originaria contestazione non conteneva la contestazione del costo di Euro 5.974,00, ove afferma che “la sentenza impugnata deve essere confermata in quanto non risulta alcuna specifica impugnazione sul punto nel ricorso di primo grado con il quale si chiedeva espressamente l’annullamento degli atti di accertamento a) per assoluta carenza di motivazione e b) in quanto la deduzione dei costi relativi al contratto di management risk era da ritenersi pienamente legittima”. Analogamente, quanto al quarto profilo difetta ogni indicazione in ricorso in ordine alla dedotta inerenza del suddetto costo.

6. Il secondo motivo è infondato, posto che il provvedimento di riunione delle cause (nella specie operato dal giudice di primo grado), fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. U., 6 febbraio 2015, n. 2245; Cass., Sez. VI, 30 marzo 2018, n. 8024) 7. Il terzo motivo è, nel suo complesso, inammissibile, vertendosi in tema di doppia conforme, come già evidenziato in relazione al primo profilo del primo motivo, nonché – in relazione al primo dei tre profili – trattandosi di obiter dictum come osserva lo stesso ricorrente, estraneo alla ratio decidendi.

8. Il quarto motivo è inammissibile in relazione ad entrambi i profili dedotti. Quanto alla censura del giudizio dato dalla CTR sulla antieconomicità del contratto, il ricorrente, pur denunciando formalmente una violazione di legge (invocando, peraltro, un parametro normativo del tutto avulso dal contenuto del ricorso e privo di ogni riferimento all’art. 109 TUIR), mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758; Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315). Il che è reso persino evidente dal fatto che il ricorrente si duole del fatto che la CTR non avrebbe né “esaminato né letto né gli atti impugnati né l’istruttoria”, così pervenendo a una revisione dell’esame degli atti e del ragionamento decisorio cui è giunto il giudice di appello. Quanto, poi all’omesso esame delle risultanze istruttorie – con particolare riferimento all’accertamento in fatto che l’elenco dei dirigenti non sarebbe mai stato prodotto in giudizio – circostanza in relazione al quale parte ricorrente deduce di avere prodotto sia gli allegati al contratto il cui esame non è stato adeguatamente valorizzato dal giudice di appello (documenti, peraltro, indicati in nota ma non allegati, né trascritti), la censura è ugualmente inammissibile in quanto attinente all’esame, alla valutazione degli atti di causa e alla scelta del materiale probatorio, spettante al giudice del merito.

9. Il quinto motivo è inammissibile in relazione al primo profilo, non essendo ammissibile (come in relazione al primo profilo del primo motivo) una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in caso di “doppia conforme”.

10. Il quinto motivo è inammissibile in relazione al secondo profilo, anch’esso del tutto autonomo rispetto al precedente, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso la riferibilità del contratto all’attività di impresa della società contribuente (“l’antieconomicità manifesta dell’operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica dell’imprenditore, assume dunque indizio di non verità dell’operazione stessa e di non inerenza del servizio”).

11. Infondato e’, poi, il terzo profilo del quinto motivo, posto che l’onere della prova che di provare la sussistenza dei requisiti di certezza, determinabilità ed inerenza delle componenti negative di reddito in un determinato esercizio sociale al contribuente (Cass., Sez. V, 6 luglio 2021, n. 19166; Cass., Sez. V, 6 giugno 2019, n. 15320).

12. Il settimo motivo è inammissibile per difetto di specificità quanto al primo dei quattro profili di censura, ove il contribuente deduce che vi sia una palese discrasia tra quanto indicato nella motivazione della sentenza (la quale rinvierebbe al PVC) e quanto indicato nell’avviso di accertamento, che sarebbe fondato su presupposti di fatto diversi da quelli indicati nel PVC, non essendovi trascrizione delle parti del PVC e dell’atto impugnato, sicché non è possibile verificare la dedotta “arbitraria integrazione della motivazione degli avvisi di accertamento – motivazione diversa da quella degli avvisi”. D’altro canto, la non inerenza del costo contenuta nell’atto impugnato è chiaramente deducibile, come si evince dalla sentenza impugnata, dalla palese antieconomicità del contratto rispetto alla gestione caratteristica della società contribuente. In ogni caso, oggetto dell’impugnazione è l’avviso impugnato e non il PVC emesso a chiusura dell’istruttoria.

13. Il secondo, il terzo e il profilo del settimo motivo sono inammissibili, in quanto questioni non trattate (né tracciate) nella sentenza impugnata e per le quali il ricorrente non offre alcun elemento per ritenere che abbiano fatto ingresso sin dal primo grado di giudizio. Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038).

14. L’ottavo motivo è infondato quanto alla dedotta violazione di legge, essendo principio affermato da questa Corte che l’onere di allegazione non si estende agli atti già conosciuti dal contribuente (Cass., Sez. V, 12 gennaio 2021, 239; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 14723; Cass., Sez. V, 21 novembre 2018, n. 30052). Non essendo stato censurato l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR, secondo cui l’atto istruttorio costituito dal PVC fosse stato notificato al legale rappresentante (benché non socio unico, come rileva lo stesso controricorrente) e, quindi, fosse conosciuto da questi (“lo stesso era stato regolarmente notificato all’epoca al socio unico e legale rappresentante della società che dunque ne aveva piena conoscenza”), non vi era alcun onere di allegazione da parte dell’Ufficio. Inammissibile e’, poi, l’ulteriore censura relativa all’omesso esame di “tutte le imposte” per carenza di specificità, in punto di diritto e di fatto.

15. Il nono motivo è infondato in relazione all’applicazione del principio della soccombenza, posto che il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito in tema di regolazione delle spese processuali – nella specie, peraltro, precedente l’entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, – è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass., Sez. VI, 26 novembre 2020, n. 26912). Inammissibile è, infine, la censura in relazione alla dedotta sproporzione della liquidazione operata per difetto di specificità.

16. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese per il controricorrente, stante la tardività dello stesso. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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