Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30431 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26675-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PUMA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 78/2, presso lo studio dell’avvocato SILVANA MELIAMBRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARA ARMELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 451/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 1397/16, sez. 5, accoglieva il ricorso proposto dalla Puma Italia srl avverso il diniego di rimborso 2763/RU per dazi Dogane 2007.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Liguria che, con sentenza 451/2019, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

La società contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la insussistenza di presupposti per la proroga del termine per la richiesta di rimborso di un dazio antidumping.

Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione apparente in quanto la sentenza impugnata è motivata per relationem a quella di primo grado alla quale aderisce pedissequamente senza avere tenuto in alcun modo conto dei motivi di appello.

Riveste carattere pregiudiziale l’esame del secondo motivo che risulta manifestamente fondato.

Invero, si osserva che la sentenza impugnata dopo avere in modo del tutto sintetico riprodotto in quattro righe in tutto la decisione del giudice di prime cure, ha limitato la motivazione della propria decisione alla seguente frase: “La Commissione tributaria regionale, visti gli atti e sentite le parti, ritiene che la sentenza appellata sia debitamente motivata e condivisibile e supportata da diverse deliberazioni della Corte di Giustizia e da disposizioni dello stesso Ufficio centrale delle Dogane, rimane solo la questione relativa al diritto al rimborso attualmente sotto giudizio Europeo”.

E’ di tutta evidenza che la motivazione predetta è basata su affermazioni puramente apodittiche che non riportano neppure gli argomenti posti a base della decisione di primo grado ed in alcun modo svolge argomentazioni sulle censure proposte con l’atto di appello di cui non riporta neppure il contenuto.

Su tale punto la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame(da ultimo Cass. 27112/18).

Il motivo va quindi accolto. Resta assorbito l’esame del primo motivo di ricorso.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Liguria per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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