Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3045 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13510/2019 R.G., proposto da:

R.G., rappresentato e difeso da sè stesso, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 86, presso l’avv. Fabio Accardo.

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SESTO FIORENTINO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Franco Zucchermaglio e dall’avv. Chiara Doretti, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sinisi n. 71, presso l’avv. Amerigo Cianti.

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 666/2019, depositata in data 28.2.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4.12.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI di CAUSA

R.G. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Firenze, avverso il verbale di accertamento della Polizia Municipale del Comune di Sesto Fiorentino n. *****, con cui gli è stata contestata la violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 2, in relazione all’art. 41 C.d.S., comma 1, poichè, trovandosi all’altezza di un incrocio, aveva proseguito diritto, non rispettando la prescrizione imposta dalla lanterna semaforica di corsia.

Il giudice di pace ha annullato la sanzione con sentenza integralmente riformata in appello.

Il tribunale, dopo aver premesso che l’art. 146 C.d.S., comma 2, sanziona tutti i comportamenti non conformi alla segnaletica stradale, ha osservato che la vettura del ricorrente, che occupava la corsia di destra di una strada con più corsie, aveva svoltato a sinistra, profittando del fatto che il semaforo che regolava il traffico sulla diversa corsia destinata ai veicoli che volessero effettuare detta manovra, emetteva la luce verde.

Secondo il giudice di merito, il conducente avrebbe – invece dovuto immettersi nella corsia che inalveava il traffico dei mezzi diretti a svoltare e, comunque, avrebbe dovuto attendere sulla linea di arresto che il segnale luminoso gli consentisse di procedere a diritto.

La cassazione della sentenza è chiesta da R.G., con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

Il Comune di Sesto Fiorentino ha depositato controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza trascurato che, nel caso concreto, le corsie di preselezione ed attestamento dei veicoli all’altezza dell’intersezione non erano contrassegnate con frecce direzionali di colore bianco, così come prescritto dal regolamento di attuazione art. 147 C.d.S., comma 1, per cui la condotta di guida del ricorrente, che aveva proceduto diritto per svoltare a sinistra, doveva ritenersi legittima.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 41, comma 1, lett. d), e art. 146, comma 2, e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 147, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, esponendo che il ricorrente aveva – in realtà – svoltato a sinistra non appena il semaforo di corsia aveva proiettato la luce verde, mentre il tribunale, sostenendo che il conducente aveva proseguito diritto in violazione della segnaletica, avrebbe illegittimamente modificato i termini dell’originaria contestazione.

2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Secondo l’incensurabile accertamento del giudice di merito, il veicolo, collocato sulla corsia a destra di una strada con più corsie, ha dapprima proceduto diritto nonostante il semaforo di corsia emettesse la luce rossa, e poi ha svoltato a sinistra, come consentito dal semaforo della (diversa) corsia destinata ad inalveare il traffico in tale direzione.

La manovra di svolta a sinistra non era però consentita, dovendo il conducente osservare le prescrizioni della segnaletica riguardanti la corsia ove era posizionata la sua vettura, mentre è irrilevante che il veicolo abbia svoltato allorquando il semaforo di altra corsia emetteva la luce verde, configurandosi comunque la violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 2, e art. 41 C.d.S., oggetto di contestazione. Come già precisato da questa Corte, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull’area dell’incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla segnaletica orizzontale.

Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrono la restante parte della carreggiata.

Il conducente che si trovi nella corsia in favore della quale la luce semaforica è rossa deve attendere sulla linea di arresto, non potendo svoltare solo perchè la freccia direzionale della corsia di svolta, da lui non occupata, sia verde (Cass. 8412/2016).

2.1. Il fatto che le corsie di specializzazione non fossero delimitate con le frecce direzionali è circostanza non menzionata nella sentenza impugnata e che il ricorrente in realtà ha inteso valorizzare quale fatto decisivo, risultante dall’istruttoria (cfr. ricorso, pag. 9), senza tuttavia indicare se e quando sia stato dibattuto in giudizio.

Va ribadito che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. s.u. 8053/2014). Per altro verso, l’eventuale assenza delle corsie di specializzazione poteva integrare una autonoma ed ulteriore causa di illegittimità del provvedimento che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare con i motivi di opposizione (Cass. 18288/2010; Cass. 22637/2013; Cass. 2962/2016), posto che, ai sensi del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 160, comma 3, le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere usate solo in presenza, sulla carreggiata stradale, di corsie specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richieda.

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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