Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30451 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19946-2019 proposto da:

C.C., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRATTACASO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2028/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da C.C. contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro gli estratti di ruolo relativi a 15 cartelle di pagamento emesse per tributi erariali.

Secondo il giudice di appello, per quel che qui ancora rileva, quanto alle cinque cartelle per le quali ancora la lite doveva ritenersi esistente – dopo l’estinzione degli altri carichi tributari in base al D.L. n. 119 del 2018, art. 4, conv. nella L. n. 136 del 2018 – l’impugnazione era infondata, poiché la contestazione relativa alla non corrispondenza delle copie agli originali era del tutto generica, non vincolando il giudice alla procedura di disconoscimento, potendo quest’ultimo valutare quando il documento fosse idoneo a dimostrare un fatto storico.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate Riscossione si è costituita con controricorso.

Con le quattro censure proposte si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, art. 140 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e art. 2719 c.c..

Con il primo motivo si lamenta che la CTR avrebbe utilizzato documenti prodotti tardivamente in primo grado al fine di ritenere comprovata la notifica delle cartelle in discussione, senza considerare che l’Agente della riscossione non si era costituito in appello.

Si lamenta, poi, con il secondo motivo, che la CTR avrebbe errato nel fondare la decisione sulle fotocopie, dovendosi ammettere l’impugnabilità degli estratti di ruolo.

Nel terzo motivo si deduce che la CTR avrebbe ancora errato nel non considerare l’impugnabilità del ruolo senza nemmeno considerare, la possibilità di promuovere un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, tanto contestandosi con il quarto motivo.

Tutte le doglianze proposte, che meritano un esame congiunto, sono infondate.

Ed invero, qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di una scrittura privata, l’esigenza di accertarne la conformità all’originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell’art. 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima.

Giova ricordare, sul punto, che il disconoscimento deve essere fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che, in relazione ad uno o più determinati documenti prodotti in copia, contenga una non equivoca negazione della loro conformità all’originale (Cass. n. 12730/2016).

Peraltro, si è aggiunto che nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne né l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215 c.p.c., comma 2, e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica cfr. Cass. n. 25292/2018 -. A tali principi si è adeguato il giudice di merito, desumendo dalle copie della documentazione concernente le notifiche delle cartelle la prova della rituale notifica delle stesse.

Ed è appena il caso di evidenziare che la ricorrente non risulta avere formulato nel corso del giudizio di appello alcuna censura concernente la tempestività della documentazione prodotta in primo grado sulla base della quale la CTP aveva respinto il ricorso.

Tanto esclude di potere esaminare in questa sede la questione relativa alla tempestività del deposito della documentazione concernente l’avvenuta notifica, sulla quale si è ormai formato il giudicato interno implicito circa la ritualità della produzione. Quanto alla possibilità di impugnare gli estratti di ruolo, la censura non contesta alcuna ratio posta a base della decisione che ha desunto dalla ritualità delle notifiche delle cartelle l’impossibilità di impugnazione degli estratti di ruolo. Affermazione pienamente coerente con quanto affermato da questa Corte – cfr. Cass. n. 27799/2018 – allorché si è riconosciuto che il contribuente può impugnare, con l’estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano mai stati notificati. Evenienza non ricorrente nel caso di specie.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquidai in favore dell’Agenzia delle entrate Riscossione in Euro 2.600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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