LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19231/2016 proposto da:
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato DIEGO PERUCCA, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO ANTONIOLI;
– ricorrente –
contro
S.P.I. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONDRAGONE 10, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MASTRANGELI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO BERTOZZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 144/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/06/2016 R.G.N. 109/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
Che:
La Corte d’appello di Perugia confermava la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da S.F. nei confronti della S.P.I. s.p.a. volta a conseguirne la condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso nonché dell’indennità prevista dall’art. 1751 c.c. e al pagamento di ulteriori importi,spettanti in relazione all’intercorso rapporto di agenzia a tempo determinato, cessato con comunicazione del 30/7/2008, anteriormente alla scadenza del termine triennale previsto dallo statuto negoziale.
Il giudice del gravame, per quanto ancora qui rileva, poneva a fondamento del decisum l’essenziale rilievo che l’istituto del preavviso è connaturato alle ipotesi di contratto a tempo indeterminato per i quali non è prevedibile in anticipo il momento in cui viene a cessare il rapporto instaurato fra le parti, non essendo pertanto applicabile alla tipologia dei contratti a termine quale quello oggetto di delibazione. Rimarcava poi, come istituto diverso dal recesso senza preavviso fosse il recesso cd. ante tempus dal contratto a tempo determinato che, se illegittimo, perché carente di giusta causa, comportava il diritto della parte la quale aveva subito il recesso, a percepire il risarcimento del danno ex art. 1223 c.c.; domanda questa che, tuttavia, non era stata formulata dall’agente.
La cassazione di tale pronuncia è domandata dallo S. sulla base di unico motivo cui resiste con controricorso la società intimata.
CONSIDERATO
Che:
1. Con unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c..
Si osserva che nel contratto a termine, durante il periodo assistito da stabilità, parte preponente – escluse le ipotesi di risoluzione del contratto per mutuo consenso o per impossibilità sopravvenuta – avrebbe potuto recedere anticipatamente dal contratto, solo per giusta causa. In ordine alla applicabilità in via analogica anche al rapporto di agenzia, delle tutele sancite dall’art. 2119 c.c., si invoca la giurisprudenza di legittimità che riconosce il diritto dell’agente all’indennità sostitutiva del preavviso in caso di recesso della mandante non assistito da giusta causa. Si deduce, in tale prospettiva, che il recesso ante tempus dal contratto di agenzia a tempo determinato, deve ritenersi illegittimo per mancanza di giusta causa e da esso scaturisce il diritto al risarcimento del danno che si sostanzia nell’erogazione della indennità sostitutiva del preavviso.
In tal senso si deduce che erroneamente il Tribunale aveva prospettato lo stigma della novità in relazione alla domanda di risarcimento del danno per anticipata risoluzione del rapporto di agenzia a tempo determinato, sul rilievo che in giudizio fosse stato azionato il diritto alla l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 1750 c.c., giacché il pregiudizio patrimoniale sotteso sarebbe in re ipsa, e l’indennità di preavviso, finalizzata al ristoro delle conseguenze negative derivanti dalla necessità di immediata risoluzione del rapporto, sarebbe dovuta per presunzione di legge.
2. Il motivo è privo di fondamento.
Per un corretto inquadramento della fattispecie scrutinata, è bene premettere che in tema di rapporto di agenzia, l’istituto del preavviso riguarda unicamente il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato (vedi ex aliis, Cass. 23/4/2013 n. 9777).
L’art. 1750 c.c., così come sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, art. 3 (di attuazione della direttiva comunitaria 86/653), applicabile nella presente fattispecie, stabilisce, per quanto qui interessa: “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito (comma 2)”.
Anche gli accordi economici collettivi del 18/1/1977 e del 24/6/1981 (settore commercio), gli accordi economici collettivi del 18/12/1977 e del 19/12/1979 (settore industria), nonché quelli successivi del 1988 per entrambi i settori, stabilivano che le disposizioni degli stessi si applicavano anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili, con esclusione comunque delle norme relative alla indennità di preavviso.
La ratio dello statuto codicistico e delle consequenziali previsioni contrattualcollettive, risiede nella circostanza che l’istituto del preavviso è connaturato ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto di lavoro inter partes.
Tanto precisato, deve rimarcarsi che nel caso in esame il ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva chiesto un bene esattamente individuato, l’indennità di mancato preavviso (art. 1750 c.c.).
Prestata acquiescenza alla parte della sentenza di primo grado che aveva negato tale indennità in quanto prevista dalla legge solo per il recesso dal rapporto di agenzia a tempo indeterminato, l’agente in sede di gravame ha chiesto il risarcimento del danno per l’anticipata risoluzione del rapporto a tempo determinato, assumendo l’identità della causa petendi: recesso ante tempus.
Ma nelle due ipotesi il petitum, pur derivando da un fatto simile (il recesso ante tempus), è completamente diverso.
Nella fattispecie di cui all’art. 1750 c.c., l’indennità di mancato preavviso è predeterminata dalla contrattazione collettiva e facilmente determinabile nel quantum attraverso un mero calcolo aritmetico.
In caso di ingiustificato recesso, da parte del proponente dal contratto di agenzia a tempo determinato, il danno va determinato invece in base ad una serie di elementi (le spese sostenute dall’agente, la natura dell’attività, il prevedibile mancato guadagno nel periodo residuo, tenuto conto di quanto l’agente ha guadagnato in altre attività o comunque avrebbe potuto guadagnare usando l’ordinaria diligenza), che vanno dedotti e provati (vedi 25/2/1998 n. 2049, Cass. 13/12/1982 n. 6851).
E’ evidente, allora, che la invocata diversa qualificazione di ufficio della causa petendi non poteva giovare al ricorrente, attesa la obiettiva diversità del petitum: indennità di mancato preavviso in un caso, risarcimento del danno per il periodo residuo in cui l’attività non si è potuta svolgere nell’altro, danno che non risultava né allegato né provato e che, in ipotesi, potrebbe anche mancare.
Orbene, la Corte distrettuale si è conformata ai ricordati principi, procedendo alla qualificazione giuridica della domanda, in coerenza col principio di legalità della decisione giudiziaria (art. 113 c.p.c.), rimarcando la distinzione fra domanda di indennità di preavviso ex art. 1750 c.c. e domanda di risarcimento danni da recesso ante tempus nel contratto di agenzia a tempo determinato, e negando che il ricorrente avesse avanzato domanda risarcitoria ex art. 1223 c.c., in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c..
Ne’ tale statuizione risulta specificamente censurata sotto il ricordato profilo, mediante riproduzione del tenore del ricorso introduttivo del giudizio.
3. Al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.
La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
Codice Civile > Articolo 1223 - Risarcimento del danno | Codice Civile
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Codice Civile > Articolo 1751 - Indennita' in caso di cessazione del rapporto | Codice Civile
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Codice Procedura Civile > Articolo 113 - Pronuncia secondo diritto | Codice Procedura Civile
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