LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9411/2019 proposto da:
V.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato difeso dagli avvocati MARIO ALDO COLANTONIO, ROBERTO COLANTONIO;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR n. 19, presso lo Studio TOFFOLETTO – DE LUCA TAMAJO, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 725/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/01/2019 R.G.N. 617/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
Che:
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda proposta da V.A. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. volte a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare senza preavviso intimatogli il 15/4/2016 ai sensi dell’art. 54, comma 6, lett. c) e k) c.c.n.l. 14/4/2011, rispettivamente per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri d’ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi, e per fatti o atti dolosi anche nei confronti dei terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentirne la prosecuzione.
La Corte distrettuale perveniva a tale convincimento all’esito di un’ampia ricognizione del quadro probatorio acquisito, alla cui stregua era emersa l’evidenza del compimento da parte del dipendente, di una serie di gravi irregolarità reiterate negli anni 2012 e 2014, rilevate dal servizio ispettivo nel contesto di attività di vigilanza che aveva evidenziato lo svolgimento di operazioni di negoziazione massiva di assegni su rapporti e libretti di deposito a risparmio, connesse a fattispecie criminose perpetrate ai danni di compagnie assicurative.
Avverso tale decisione V.A. interpone ricorso per cassazione affidato a due articolati motivi.
Resiste con controricorso la società intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,13752104,2106,2119,2118 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 3,L. n. 300 del 1970, art. 7, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 54, 55, 56, 80 c.c.n.l. 14/4/2011 per il personale non dirigente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito laddove ha accertato la sussumibilità delle condotte accertate in capo al ricorrente nella previsione contrattuale di cui all’art. 54, punto 6, lett. c c.c.n.l. di settore, trascurando di considerare che la previsione ivi contenuta di violazioni dolose di leggi e regolamenti, è tale da richiedere l’apporto volontaristico della condotta del dipendente indirizzato ad avvantaggiare il cliente, apporto che nella specie, era assolutamente insussistente.
Si prospetta inoltre la violazione del principio di contestazione dei fatti oggetto di incolpazione, non avendo la società previamente addebitato al dipendente quale effetto della condotta posta in essere, la realizzazione di un forte pregiudizio, e l’erronea qualificazione di detto pregiudizio in termini di potenzialità.
Si soggiunge che “non può ritenersi la sussistenza di un forte pregiudizio in re ipsa per il solo fatto delle irregolarità commesse e/o della commessa violazione da parte del dipendente degli obblighi di servizio”, argomentandosi che la Corte di merito nello scrutinio della sussumibilità delle condotte ascrivibili al ricorrente nell’ambito delle disposizioni pattizie richiamate, avrebbe dovuto procedere ad una valutazione di tale requisito di gravità.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,13752104,2106,2119,2118 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 3,L. n. 300 del 1970, art. 7, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 54, 55, 56, 80 c.c.n.l. 14/4/2011 per il personale non dirigente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ragionamento decisorio che innerva l’impugnata sentenza, viene criticato sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità dell’addebito, sul rilievo della necessità di elaborazione del relativo giudizio, non sulla base di una valutazione puramente astratta – così come verificatosi nello specifico – ma del vaglio di ogni aspetto concreto in cui si atteggia la fattispecie. Si rimarca che tale onere valutativo è rafforzato dalla circostanza che l’inosservanza di leggi regolamenti o doveri d’ufficio è sanzionata diversamente dal c.c.n.l. di settore, anche con sanzione conservativa, in relazione alla gravità della mancanza; ci si duole, tuttavia, che il giudice del gravame non abbia proceduto ad una analisi accurata degli elementi sintomatici propri della gravità dei fatti accertati.
3. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, vanno disattesi per le ragioni di seguito esposte.
Deve osservarsi in via di premessa che, secondo l’orientamento privo di contrasti espresso in sede di legittimità, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale o norma elastica, che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di incongruenze.
Pertanto, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare norme elastiche come quelle relativa alla sussistenza della giusta causa di licenziamento non sfugge alla verifica in sede di legittimità, poiché l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento (cfr., ex plurimis, Cass. 13/8/2008 n. 21575, Cass. 2/3/2011 n. 5095, Cass. 26/4/2012 n. 6498, Cass. 26/3/2018 n. 7426).
Correlato a tale principio è quello secondo cui la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare deve essere in ogni caso elaborata attraverso un accertamento in concreto da parte del giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si riscontri l’astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo.
L’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, faccia venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr., ex plurimis, Cass. 6/8/2020 n. 16784, Cass. 12/2/2016 n. 2830 Cass., Cass. 4/3/2013 n. 5280,).
Peraltro è stato altresì osservato che la facoltà di sindacare l’esistenza della giusta causa da parte dell’organo giudicante, pur in presenza di previsione ad hoc dei contratti collettivi, presuppone l’esistenza di una norma a sua volta “elastica”, ciò che non si verifica allorché un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa (cfr., ex plurimis, Cass. 17/9/2010 n. 19786, Cass. 17/6/2011 n. 13353, Cass. 10/07/2020 n. 14811).
Tale ultima ipotesi non è tuttavia riscontrabile, nel caso di specie, in relazione all’art. 54, comma 4, richiamato (indirettamente e genericamente) dal ricorrente nel contesto della censura, che contempla l’applicazione di sanzione di tipo conservativo, in ipotesi di comportamenti che si traducano nella inosservanza di leggi, regolamenti od obblighi di servizio deliberatamente commessi.
Si tratta del rinvio della norma pattizia, ad un concetto ampio ed elastico di condotta, nel quale la fattispecie scrutinata non può essere validamente sussunta, essendosi imposta l’evidenza, in atti, della obiettiva gravità della condotta realizzata dal dipendente, i cui riflessi pregiudizievoli sono ricaduti, compromettendola, sull’immagine della società.
E’ stato, invero, acclarato che il V. aveva consapevolmente posto in essere una nutrita serie di gravi violazioni regolamentari, con negoziazione massiva di assegni su rapporti e su libretti di deposito e risparmio realizzate in alcuni casi, anche in assenza del legittimo titolare del conto, in violazione dei principi di correttezza e buona fede che governano l’esecuzione del contratto, così come la sua formazione e la sua interpretazione, e con lesione in modo irredimibile dell’elemento fiduciario e dell’affidamento che la parte datoriale ripone nel futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa.
Deve, quindi, conclusivamente rimarcarsi come nello specifico la Corte di merito si sia attenuta ai suenunciati principi giurisprudenziali, procedendo ad una ricognizione approfondita delle acquisizioni probatorie; qualificando in termini di gravità la condotta del lavoratore il quale aveva arrecato un vulnus alle obbligazioni che scandivano la prestazione lavorativa; operando una corretta sussunzione dei fatti nell’ambito della categoria dell’inadempimento grave, rubricato all’art. 2119 c.c., ed in tale prospettiva, validamente richiamandosi anche alla “scala valoriale” enunciata dalla contrattazione collettiva di settore (vedi Cass. 19/8/2020 n. 17321) che al comma 6, lettera c), del ricordato art. 54 c.c.n.l. 2011, contempla la sanzione del licenziamento senza preavviso per le ipotesi di violazione dolose di leggi o regolamenti o dei doveri d’ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi.
4. Quanto alla definizione dell’elemento soggettivo sotteso alla menzionata clausola pattizia, deve rimarcarsi come gli approdi ai quali è pervenuto il Collegio del merito siano conformi a diritto perché coerenti coi dicta di questa Corte, alla stregua dei quali ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento, l’art. 54, comma 6, lett. c), del c.c.n.l. in data 11 luglio 2007 per i dipendenti delle Poste italiane, richiede solamente il dolo generico e la mera potenzialità dannosa della condotta contestata (vedi Cass. 4/12/2017 n. 28962), il dolo richiesto rimandando a una nozione più generale, coincidente con la rappresentazione e volizione del fatto costituente l’addebito disciplinare, nel senso che l’evento sia preveduto e voluto quale conseguenza della propria azione, e non con una nozione restrittiva di dolo, in sostanza coincidente con quella di dolo intenzionale, intendendosi per tale il legame psicologico che raggiunge l’intensità massima, nel senso che la rappresentazione del verificarsi del fatto costituente l’addebito disciplinare, costituisce lo scopo finalistico in vista dei quali il soggetto si determina alla condotta (cfr. Cass. 30/11/2015 n. 24367).
Non può poi, sottacersi che il giudice del gravame ha altresì mostrato di conoscere e condividere i principi che governano la nozione di pregiudizio rilevante ai fini della configurabilità della menzionata disposizione contrattual-collettiva.
Deve considerarsi al riguardo che anche a seguito della trasformazione in società per azioni dell’ente pubblico postale, l’impegno di capitale pubblico nella società e lo stesso fine pubblico perseguito (tali da comportare l’assoggettamento della società a verifiche periodiche da parte dell’azionista Ministero dello sviluppo economico sul livello di efficienza nella fornitura del servizio e da sottomettere l’attività svolta ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.), non sono senza riflesso quanto ai doveri gravanti sui lavoratori dipendenti, i quali devono assicurare affidabilità, nei confronti del datore di lavoro e dell’utenza (vedi Cass. 19/1/2015 n. 776). Sulla scia di tali principi è stato affermato, proprio con riferimento all’art. 54 del c.c.n.l. Poste, che la nozione di pregiudizio alla società o a terzi, ossia eventualmente agli utenti del servizio postale, non comprende soltanto il danno patrimoniale ma anche l’imminente pericolo per l’interesse dei soggetti coinvolti (cfr. Cass. 5/8/2015, n. 16464).
E questa è la prospettiva che ha indirizzato la Corte distrettuale, consentendole di connotare come “forte” il pregiudizio arrecato alla società, per avere la condotta del dipendente compromesso quel particolare affidamento riposto in ordine alla corretta esecuzione del servizio relativo alla gestione dei rapporti finanziari. Lungi dal ritenere la sussistenza di un forte pregiudizio in re ipsa per il solo fatto della commessa violazione da parte del dipendente degli obblighi di servizio, ha desunto tale pregiudizio (come detto non necessariamente patrimoniale) in via presuntiva da tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi, connotanti la fattispecie de qua accertando che tale condotta, stata fonte di danno all’immagine della società.
Rispetto a tali considerazioni il ricorrente, ad onta dei richiami normativi indicati, ha sviluppato censure di merito, attinenti alla intensità del pregiudizio arrecato, e dirette ad una “rivalutazione del fatto” non compatibili con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5: il fatto, nel suo complesso, è stato infatti valutato dal giudice di merito con una motivazione che certamente non eccede i limiti costituzionali essendo congrua, puntuale e correlata a specifici elementi (cfr. Cass., S.U. nn. 8052 e 8053 del 7/4/2014).
In definitiva, alla luce delle sinora esposte considerazioni, deve ritenersi che la Corte distrettuale non sia incorsa in alcuna delle violazioni oggetto delle critiche formulate.
Il ricorso e’, pertanto, respinto.
La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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