Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30470 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21297-2020 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 168, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO GIAMMARIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTO E DIRITTO

D.I. ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1- violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 5) avverso l’ordinanza del 18 novembre 2019 resa dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata rigettata l’opposizione formulata dal medesimo D.I. contro il decreto che aveva revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di protezione internazionale, per la mancanza agli atti del provvedimento impugnato.

L’intimato Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

il Collegio ritiene che non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla questione di diritto secondo cui, nel giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato, la domanda non può essere rigettata per la mancanza, nel fascicolo dell’opposizione, del provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio, dovendo il giudice adito attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento in forza della previsione del D.Lgs. n. 150 del 2011, citato art. 15, comma 5 (Cass. Sez. 2, 30/01/2020, n. 2206; Cass. Sez. 2, 16/02/2017, n. 4194; Cass. Sez. 6 – 2, 02/10/2015, n. 19690).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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