Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30471 del 28/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BATUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21751-2020 proposto da:

MANDIANG AMADOU, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO pubblicata il 24 giugno 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

FATTO E DIRITTO

//Mandiang Amadou ha proposto ricorso articolato in due motivi (1- violazione e falsa applicazione dell’art. 702 ter c.p.c., comma 5; omesso esame circa un fatto decisivo) avverso l’ordinanza del 24 giugno 2020 resa dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata rigettata l’opposizione formulata dal medesimo Mandiang Amadou contro il decreto che aveva revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di protezione internazionale, per la mancanza del provvedimento impugnato.

L’intimato Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

il Collegio ritiene che non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla questione di diritto secondo cui, nel giudizio di opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato, la domanda non può essere rigettata per la mancanza, nel fascicolo dell’opposizione, del provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio, dovendo il giudice adito attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento in forza della previsione del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 5 (Cass. Sez. 2, 30/01/2020, n. 2206; Cass. Sez. 2, 16/02/2017, n. 4194; Cass. Sez. 6 – 2, 02/10/2015, n. 19690).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472