Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30481 del 28/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22942/2017 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA, 80, presso lo studio dell’avvocato ELETTRA BIANCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINO MIRANDA;

– ricorrente –

contro

BANCA MEDIOLANUM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 25, presso lo studio dell’avvocato FULVIO NERI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 28/03/2017 R.G.N. 674/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

CONSIDERATO

Che:

La Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia del giudice di prima istanza con cui era stata respinta la domanda proposta da G.F. nei confronti della Banca Mediolanum s.p.a., volta a conseguirne la condanna al pagamento dei benefici aggiuntivi previsti dal contratto di agenzia che aveva disciplinato il rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 1/12/1998 al 12/9/2016 nell’ambito della promozione finanziaria;

nel pervenire a tale convincimento i giudici del gravame osservavano, in estrema sintesi, che fra le parti era stato concluso nel 2001 un contratto per “incarico di agenzia senza esclusiva e senza rappresentanza” in cui era stato specificamente previsto il divieto di concorrenza relativamente ad attività bancarie, finanziarie ed assicurative, sia in pendenza del rapporto (art. 8, lett. D) che nei due anni successivi al termine dello stesso (art. 8, lett. E);

in data 4.7.2002 la Banca aveva proposto la risoluzione del patto di non concorrenza per il biennio successivo alla cessazione del rapporto, con la specificazione che i benefici aggiuntivi (compenso portafoglio clienti e compenso cessione struttura) previsti dall’art. 6, lett. D, sarebbero stati riconosciuti solo qualora egli non avesse svolto le attività concorrenziali di cui all’art. 8, lett. D, nel biennio successivo alla cessazione del rapporto;

detta clausola era da ritenersi legittima, in quanto idonea ad introdurre un meccanismo di tipo premiale: essa conferiva all’agente la facoltà di scegliere fra l’astensione dallo svolgimento di attività in concorrenza con la preponente – cui era connessa l’erogazione di un compenso aggiuntivo rispetto a tutti gli altri previsti ex lege – e lo svolgimento di tale attività concorrenziale, opzione quest’ultima che non avrebbe comportato alcuna penale od obbligazione risarcitoria, ma solo la mancata erogazione delle indennità aggiuntive;

doveva pertanto escludersi che si fosse verificata alcuna restrizione della libertà contrattuale che, in base alle enunciate considerazioni, non era riconducibile alla categoria delle clausole vessatorie;

avverso tale decisione G.F. interpone ricorso per cassazione sostenuto da cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

resiste con controricorso la società intimata che a propria volta ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

si addebita alla Corte di merito di non avere considerato che mediante la clausola oggetto di scrutinio, la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare la questione della “reintroduzione surrettizia del patto di non concorrenza post contrattuale a condizioni più gravose”, ed in assenza, del relativo compenso; tanto alla luce dell’art. 1751 bis c.c., che disciplina le condizioni della non concorrenza e del relativo compenso;

per ottenere il compenso aggiuntivo, il ricorrente avrebbe dovuto osservare per i due anni successivi alla cessazione del rapporto il patto di non concorrenza come modificato, rinunciando a qualsiasi attività lavorativa, dovendo osservare la disciplina più gravosa contenuta dell’art. 8, lett. D, del contratto originario che disciplinava il patto di non concorrenza in costanza di rapporto;

l’esame di questa circostanza avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda;

2. il motivo non è ammissibile;

come sottolineato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. 7/4/2014 n. 8053), per effetto della riforma del 2012 per un verso è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo;

ma, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica con precisione il fatto storico (Cass. 27/4/2017 n. 10416), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare;

né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza così radicale da comportare” in linea con quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”;

non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue;

dopo una puntuale ricostruzione dei fatti di causa, la Corte ha rettamente escluso che la clausola con la quale era stata prevista la risoluzione del patto di non concorrenza per il biennio successivo alla cessazione del rapporto nella lettera del 4/7/2002, potesse assumere profili di nullità in quanto vessatoria, spiegando i motivi di tale esclusione derivanti dalla natura “premiale” della clausola, alla stregua delle argomentazioni richiamate nello storico di lite;

la pronuncia si sottrae, pertanto, a detta prima censura;

3. il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1363,1751 bis, 1343,1344,1418 e 1421 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

si deduce che, diversamente da quanto opinato dal giudice del gravame, la pattuizione oggetto di scrutinio costituiva un patto aggiunto il cui contenuto rispetto alle altre clausole del contratto era funzionalmente incompatibile, oltre che in aperta violazione delle norme imperative che governano il contratto di agenzia;

4. con la terza critica si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1363,1372,1749,1751 bis, 1343,1344,1418 e 1421 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

si censura la statuizione con la quale si è ritenuto sia stata apportata – una modifica in melius delle condizioni contrattuali per l’agente, facendo distinzione fra onere ed obbligo di non concorrenza; si argomenta che in realtà la domanda riguardava la validità ed efficacia della clausola nel suo complesso contenuta nel patto aggiunto e la sua incidenza sulla disciplina contrattuale;

si deduce, in sintesi estrema, che il venir meno del patto di non concorrenza dal quale la Banca aveva espressamente comunicato di recedere, avrebbe dovuto far venir meno la predetta condizione sospensiva, perché non vi era più alcun patto di non concorrenza da rispettare; per contro la società aveva artificiosamente ed in violazione dell’art. 1749 c.c., ripristinatoò il patto sollevandosi tuttavia dall’obbligo di compensarlo, con ciò violando la disposizione di cui all’art. 1751 bis c.c.;

5. con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1749,1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

si criticano gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame per non avere considerato il mancato rispetto da parte della società dello specifico obbligo di correttezza e buona fede cui deve essere conformata la condotta del preponente;

6. i motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, non sono fondati;

le critiche articolate dalla difesa della ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità; esse, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2019, n. 33373), di una diversa interpretazione delle pattuizioni intervenute fra le parti, che è attività istituzionalmente demandata al giudice del merito;

secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di interpretazione. del contratto o di un atto unilaterale ex art. 1324 c.c., il sindacato di legittimità deve essere condotto non sulla ricostruzione della volontà delle parti, o dell’unica parte – che costituisce un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità – ma soltanto sulla individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di riscontrare errore di diritto o vizi del ragionamento (vedi Cass. 16/9/2002 n. 13543, Cass. 26/2/2009 n. 4670, Cass. 8/6/2018 n. 14882);

sotto tale profilo deve rilevarsi che il giudice di seconda istanza non si è sottratto al rispetto delle disposizioni che governano l’ermeneutica contrattuale, verificando l’elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, alla luce dell’intero contesto contrattuale, mediante coordinazione tra loro delle singole clausole come previsto dall’art. 1363 c.c.;

nello specifico, la Corte di appello ha infatti proceduto, con motivazione congrua e, pertanto, insindacabile in questa sede, ad un apprezzamento complessivo dei fatti acquisiti al processo in base alle direttive impartite dai principi di cui sopra; ha, dunque, espresso il convincimento che sussistessero elementi riguardanti il concreto e fisiologico dinamismo dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti in relazione ad una nuova determinazione del patto di non concorrenza, ma escludendo la presenza di indici sintomatici capaci di supportare la tesi del carattere fraudolento o elusivo della nuova pattuizione al disposto dell’art. 1751 bis c.c.; onde sotto tale versante, la pronuncia resiste alle censure all’esame;

7. il quinto motivo attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

si ribadisce la prospettazione in termini di vessatorietà, della clausola delibata, sul rilievo che, rendendo estremamente difficile il rispetto dell’obbligo di non concorrenza post contrattuale, la preponente avrebbe evitato di corrispondere i benefici aggiuntivi in caso di mancato rispetto dello stesso da parte dell’agente e per il caso contrario, risparmierebbe “l’indennità ex art. 8, lett. E ed F prevista anche dall’art. 1751 bis c.c.”;

8. il motivo è privo di fondamento;

alla luce dei principi affermati da questa Corte, ai quali va data continuità, le clausole onerose subordinate alla specifica approvazione per iscritto, sono solo quelle che vengono inserite in contratti o condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli e formulari (art. 1342 c.c.); possono infatti qualificarsi come contratti “per adesione” esclusivamente quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie – ex plurimis, vedi in motivazione, Cass. 6/2/2019 n. 3479, Cass. 19/2/2020 n. 4190).

non possono, invece, ritenersi tali, i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a singole e specifiche vicende negoziali, e a cui l’altro contraente possa, legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto;

la fattispecie scrutinata sfugge all’ambito di applicazione delle esaminate disposizioni, considerato che il regolamento negoziale di cui si discute era riferibile ad una platea limitata e ben definita di soggetti, vale a dire i soli promotori finanziari della banca che avevano sottoscritto un contratto di agenzia nel 2001, e che la pattuizione non era stata predisposta a mezzo di moduli e formulari;

ai fini della operatività delle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., non è infatti sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del regolamento (senza il concorso dell’altra parte) ma è necessario che le condizioni in esso fissate non possano che accettarsi o rifiutarsi, nella loro interezza, e siano finalizzate a disciplinare una serie indefinita dir apporti: condizioni queste che, per quanto sopra detto, non sono riscontrabili nel caso di specie;

in definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto;

il regime delle spese segue il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata;

trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472