LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27070/2019 proposto da:
A.A., in qualità di amministratore della Kodekap srl in liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Lazzati e Marco Bassano Colombo;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO;
R.V., in qualità di curatore del Fallimento Kodekap srl in liquidazione;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 1393/2019 della Corte d’appello di Torino, depositata il 21/8/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1393/2019, depositata in data 21/8/2019, ha respinto il reclamo della Kodekap srl in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento n. 122/2019 del Tribunale di Torino, su istanza del PM.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che: a) il PM aveva piena legittimazione a chiedere il fallimento, nell’ambito del procedimento concordatario, in presenza dei presupposti di cui all’art. 7 L. Fall., sulla base di una segnalazione della Guardia di Finanza; b) la liquidazione delle immobilizzazioni materiali, in terreni e fabbricati, per un valore iscritto in bilancio al 31/12/2018 di Euro 171.595, ovvero la presenza in attivo di crediti di dubbia recuperabilità, a fronte di un’esposizione debitoria per oltre Euro 423.000,00, non poteva condurre ad un esito positivo per i creditori, trovandosi, oltretutto, la società in liquidazione, con conseguente impossibilità di finanziare la sofferenza debitoria con eventuali ricavi dell’attività produttiva.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 21/8/2019, A.A. in qualità di amministratore di Kodekap srl in liquidazione, propone ricorso per cassazione, notificato il 17/9/2019, affidato a tre motivi, nei confronti di Procura della Repubblica presso Tribunale Torino, Vittorio Rossotto, in qualità di Curatore del Fallimento, Kodekap srl in liquidazione (che non svolgono difese).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della normativa ex art. 7 L. Fall., atteso che la richiesta di fallimento formulata dal PM, a seguito della dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato per rinuncia del proponente, doveva contenere l’allegazione e la dimostrazione dell’esistenza di una delle situazioni previste dalla citato L. Fall. art. 7, mentre il PM non aveva specificato a quale caso individuato dalla norma predetta esso avesse fatto riferimento; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L. Fall., in relazione al ritenuto stato di decozione dell’impresa, atteso che, invece, la procedura di liquidazione avrebbe potuto portare al soddisfacimento dei debiti sociali; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione sempre dell’art. 5 L. Fall. e sempre in ordine al presupposto dello stato di insolvenza, la cui prova deve essere posta a carico non del debitore ma di chi ha fatto istanza di fallimento.
2. La prima censura è inammissibile.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che “Nel concordato preventivo in caso di rinuncia alla domanda dopo l’apertura del procedimento di revoca di cui all’art. 173 L. Fall., il P.M. ha sempre il potere di formulare, prima che il tribunale dichiari l’improcedibilità, la richiesta di fallimento, in quanto la detta rinunzia, senza determinare la cessazione automatica del procedimento concordatario, non elimina il potere di iniziativa del P.M. fondato sulla ravvisata esistenza di atti di frode” (Cass. 27936/2020; Cass. 12010/2018).
Nella specie, peraltro, si dà conto nella sentenza impugnata che l’iniziativa del PM era motivata con richiamo ad una segnalazione della Guardia di Finanza del luglio 2018, nell’ambito di procedimento penale mod. 45.
Deve quindi essere richiamato – e qui riaffermato – il seguente principio di diritto: “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del P.M., il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere il fallimento, ai sensi dell’art. 7 L. fall., n. 1, , non solo qualora apprenda la “notitia decoctionis” da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale, cosicché esse possono emergere anche da procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato, il c.d. modello 45 ” (Cass. 26407/2021). 3. La seconda e la terza censura sono inammissibili, perché del tutto generiche, consistendo, al di là dell’unico prospettato motivo di violazione di legge, in una mera critica, al di fuori dei rigorosi limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, della sufficienza motivazionale della decisione impugnata.
La sentenza si è adeguata a tali principi di diritto, dando conto della rilevante esposizione debitoria della società, quale emergente anche da debiti documentati e non specificamente contestati, e dell’inconsistenza, in proporzione, dell’attivo patrimoniale, con ricorrenza dello stato di insolvenza pur in relazione ad impresa in stato di liquidazione.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021