Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30488 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24181/2016 proposto da:

CREDITO EMILIANO S.P.A. – GRUPPO BANCARIO CREDITO EMILIANO CREDEM, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO, 69, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA ROSATI, rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO TREVISAN;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVINE ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELISABETTA PIROMALLI, PIETRO PAOLO ARCANGELI, EDOARDO CESARI, GIOVANNI VEZZOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/04/2016 R.G.N. 439/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza resa pubblica il 19/4/2016, in riforma della pronuncia del giudice di prima istanza, rigettava la domanda proposta da Credem s.p.a. nei confronti di G.S., volta a conseguire il pagamento della somma di Euro 47.803,03 a titolo di penale prevista dal contratto di agenzia inter partes, risolto dalla società per effetto della cancellazione dell’agente dall’Albo dei Promotori Finanziari.

Nel pervenire a tali conclusioni il giudice del gravame, in estrema sintesi, osservava che – nel contesto della previsione di un patto di stabilità per la durata minima del contratto di 60 mesi – in base allo statuto negoziale (vedi punto 8 all. C), ove la società avesse assunto l’iniziativa della risoluzione del contratto, la penale sarebbe stata riconosciuta esclusivamente nella ricorrenza di una giusta causa di recesso; simmetricamente, poteva essere richiesta dalla preponente quando l’agente avesse assunto l’iniziativa del recesso dal contratto prima della scadenza del termine di 60 mesi, in assenza di giusta causa.

Nello specifico la domanda avanzata dalla ricorrente difettava di uno degli elementi costitutivi del diritto azionato, perché la penale era stata richiesta in assenza del summenzionato presupposto.

Ne’ il ricorso poteva essere accolto sul rilievo che la risoluzione del contratto anteriormente al termine pattuito, fosse legittimamente avvenuta per effetto della cancellazione dell’agente dall’Albo, contemplata quale ipotesi di risoluzione dalla clausola inserita nel contratto inter partes ex art. 1456 c.c..

Secondo i principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità, anche in tali ipotesi la giusta causa rubricata all’art. 2119 c.c., assume, non diversamente che nel rapporto di lavoro subordinato, un’efficacia non derogabile dalle parti; ma nella specie, la ricorrenza di siffatto presupposto giuridico non era stata allegata dalla società, secondo l’onere sulla medesima gravante, considerato che la stessa non aveva espresso alcuna valutazione in ordine alle ragioni della cancellazione, alla gravità della mancanza e alle conseguenze da essa derivanti, tralasciando di considerare che l’agente aveva dopo solo due giorni provveduto a sanare l’inadempimento, ripristinando con la massima sollecitudine il presupposto per la re-iscrizione.

Avverso tale decisione interpone ricorso per Cassazione la Credem s.p.a. sulla base di quattro motivi, successivamente illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., ai quali resiste con controricorso, la parte intimata.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453,1456,1750,2119,1362 e 1363 c.c., dell’art. 8 e dell’art. 24 dell’Allegato C.

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito sul tema della interpretazione delle clausole contrattuali disciplinanti la risoluzione del rapporto.

Si osserva che in particolare, sulla base dell’art. 8, lett. C, la penale poteva essere richiesta dalla società a seguito di recesso anticipato dell’agente o di risoluzione e/o cessazione degli effetti del contratto per qualunque altro motivo, fatta salva la revoca o il recesso senza giusta causa da parte della società, il recesso dell’agente per giusta causa, l’impossibilità sopravvenuta da parte dell’agente ex artt. 1463-1464 c.c..

Nello specifico viene rimarcato che da un canto, la società non aveva provveduto alla revoca né al recesso senza giusta causa dal contratto, avendo risolto il contratto di diritto ex art. 1456 c.c.; dall’altro, che l’agente non aveva in alcun modo invocato una risoluzione del rapporto per giusta causa.

La Corte di merito avrebbe omesso di considerare che il predetto art. 8, faceva espressamente riferimento alla possibilità di applicare la penale alla risoluzione “per qualunque altro motivo” nel cui ambito andava considerata la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., come prevista dall’art. 24 del contratto.

Nell’ottica descritta la lettura offerta dalla Corte d’appello della clausola negoziale priverebbe di significato anche l’art. 8, innanzi citato giacché l’intenzione reale delle parti era quella di escludere la penale ove la società fosse receduta dal rapporto con preavviso o previo pagamento della relativa indennità sostitutiva ex art. 1750 c.c.. In tal senso sarebbero stati disattesi anche gli artt. 1362 e 1363 c.c..

Si deduce altresì l’erroneità della chiave di interpretazione offerta dell’art. 1456, in funzione di valutazione preventiva circa la gravità dell’inadempimento, nonostante nella ipotesi rubricata la risoluzione operi di diritto senza alcuna necessità di previa valutazione in merito alla gravità dell’inadempimento.

2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 102 del Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 e della comunicazione Consob del 12/3/2009.

Il giudice del gravame avrebbe trascurato di considerare che, in base alle richiamate disposizioni non solo la cancellazione dall’Albo dei promotori finanziari costituisse un fatto insanabile, ma che il pagamento da parte dell’agente fosse intervenuto con inescusabile ritardo oltre tutti i termini di legge.

3. Il terzo motivo concerne l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ci si duole che la Corte di merito abbia omesso di considerare quanto allegato in sede di memoria di appello in ordine alla circostanza che l’agente a seguito di ulteriore verifica, non si fosse reiscritto all’albo dei Promotori finanziari.

4. Con la quarta critica si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione – all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che la pronunzia sia affetta da evidente vizio di ultrapetizione giacché l’interpretazione del contratto inter partes resa dalla Corte di merito prescindeva dalle difese articolate dalle parti.

5. Ragioni di logica priorità inducono ad esaminare in via preliminare e congiuntamente, il primo e il quarto motivo di ricorso, che presuppongono la soluzione di questioni giuridiche connesse.

I motivi non sono fondati, per le ragioni di seguito esposte.

Non appare, innanzitutto, prospettabile il vizio di ultrapetizione denunciato.

Al riguardo non può sottacersi in via di premessa, che la doglianza risente di un difetto di specificità, non recando la riproduzione del tenore dell’atto di gravame che si deduce non recasse la prospettazione delle questioni giuridiche poste dalla Corte a fondamento del decisum; tanto in violazione dei principi affermati da questa Corte, alla cui stregua i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (vedi ex aliis, Cass. 13/11/2018 29093).

6. Al di là di tali, pur assorbenti rilievi, non può mancarsi di considerare che il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti (fra le molte, vedi Cass. 3/7/2019 n. 17897).

Il giudice può infatti assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. n. 25140 del 13/12/2010; Cass. n. 12943 del 24/7/2012).

In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del “tantum devolutum quantum appellatum”, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante (vedi Cass. 11/1/2019 n. 513) né incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del “petitimi” e della “causa petendi”, valorizzi ragioni diverse da quelle formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto o di diritto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati.

E nella specie, detto principio – non risulta in alcun modo vulnerato.

Nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c., può dirsi consumata, perché nel caso – all’attenzione del Collegio nella sostanza non si discute effettivamente di una pronuncia ultrapetita, quanto piuttosto della ricostruzione della fattispecie alla stregua di norme giuridiche diverse da quelle invocate dalle parti, che nella specie è intervenuta senza immutare i fatti sottesi alla domanda.

Nell’ottica descritta deve ritenersi che il giudice del gravame abbia proceduto alla interpretazione del contratto, vagliando in particolare, il tenore dell’art. 8, lett. C, nell’esercizio di un potere ad esso riservato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione).

Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007 n. 22536, Cass. 9/8/2018 n. 20694).

D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12/7/2007 n. 15604; Cass. 22/2/2007 n. 4178).

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede’ di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (cfr. ex aliis, Cass. 6/12/2016).

E nella specie, quella offerta dalla Corte di merito, secondo cui “la società che risolveva il contratto poteva richiedere la penale solo sussistendo una giusta causa di recesso” – giusta causa non invocata dalla società a fondamento del diritto azionato – era una interpretazione coerente con il tenore dello statuto negoziale, che in nessun modo vulnerava i canoni ermeneutici sanciti dalle invocate disposizioni codicistiche.

7. Sotto altro versante deve ritenersi corretta anche la statuizione relativa all’interpretazione dell’art. 1456 c.c., assunta quale ulteriore ratio decidendi.

La pronunzia è conforme all’orientamento espresso da questa Corte secondo cui in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell’impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In particolare, ove si faccia ricorso da parte dell’impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve verificare anche che sussista un inadempimento dell’agente integrante giusta causa di recesso (vedi Cass. 18/5/2011 n. 10934).

E’ stato sostenuto, in via di premessa, che la previsione da parte dell’art. 1750 c.c., della facoltà delle parti di recedere con preavviso dal rapporto di agenzia a tempo indeterminato deve intendersi integrata dalla facoltà di recedere senza preavviso nel caso di ricorrenza di una giusta causa, essendo il rapporto di agenzia ascrivibile a quel genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato per i quali, in considerazione del loro particolare oggetto (diretta collaborazione giuridica o materiale all’attività di un altro soggetto) sono previsti meccanismi risolutivi affidati, salvo gli eventuali e successivi controlli giudiziali, alle dirette determinazioni delle parti interessate anche in caso di inadempimento.

Rispetto al problema di una determinazione dei presupposti dell’integrazione di una giusta causa e di quello della validità di eventuali clausole risolutive espresse, si è valorizzato il punto secondo cui il codice civile ha fornito una disciplina circostanziata relativamente alle modalità di svolgimento dell’attività dell’agente e agli obblighi reciproci delle parti, qualificando e “proteggendo” l’attività professionale dell’agente’ in un quadro di norme inderogabili da integrare con una disciplina affidata agli accordi collettivi di categoria.

Si è quindi ritenuto che l’art. 1750 c.c., debba essere integrato con il riferimento ad una nozione di giusta causa che assume, non diversamente che nel rapporto di lavoro subordinato, un’efficacia non derogabile dalle parti del contratto individuale, perché la contraria conclusione attribuirebbe alle parti stesse la facoltà di incidere in senso limitativo su quel quadro di tutele normative minime delineato dal legislatore.

Quale corollario di siffatte premesse, questa Corte ha osservato che una clausola risolutiva espressa può ritenersi legittima (similmente, alle clausole dei contratti collettivi che prevedano ipotesi di licenziamento disciplinare) solo nei limiti in cui (oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto) non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco (Cass. cit. n. 10934/2011).

Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, invero, in tema di rapporto di agenzia, la regola dettata dall’art. 2119 c.c., deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto (cfr. Cass. 19/1/2018 n. 1376).

8. Tanto precisato, deve ritenersi che l’impianto motivazionale che innerva la pronuncia impugnata, si muove, in linea con la giurisprudenza summenzionata, sul piano del mancato accertamento della gravità dell’inadempimento ascritto all’agente, oggetto dello statuto negoziale ed individuato in sede di clausola risolutiva espressa. E detto accertamento con il quale si è evidenziata la tempestività del ripristino del presupposto di re-iscrizione all’Albo e la mancata valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento e alle ragioni stesse della cancellazione – risulta condotto secondo modalità ineccepibili, non riconducibili entro il paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i ristretti limiti di sindacato delineati dalla esegesi elaborata dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. 7/4/2014 n. 8053).

Quale corollario delle suesposte argomentazioni, discende anche la reiezione del secondo e del terzo motivo di ricorso, che investono profili attinenti alla importanza dell’inadempimento, il cui vaglio è riservato al giudice di merito, per quanto sinora detto.

In definitiva al lume delle superiori argomentazioni il ricorso è respinto:

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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