Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30496 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19410/2020 proposto da:

B.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Adriano Galli;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 710/2020 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 30/3/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipa del 5/0/2021 del Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 710/2020, depositata in data 30/3/2020, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi C.M. ed B.A., su domanda di quest’ultima del gennaio 2016, respingendo le reciproche domande di addebito e ponendo a carico del C. un contributo al mantenimento del coniuge pari ad Euro 400,00.

In particolare, i giudici d’appello, respingendo i due contrapposti gravami proposti dai coniugi, hanno sostenuto, per quanto qui ancora interessa, che: a) in relazione alla domanda di addebito formulata dalla moglie, difettava una prova compiuta circa le minacce e i maltrattamenti denunciati dalla B. (e le prove testimoniali articolate al riguardo erano inammissibili, perché de relato actoris e valutative) e doveva ritenersi, valutata la documentazione prodotta dalle parti e la richiesta del PM di archiviazione sia della denuncia, a carico del marito, per maltrattamenti della B., sia di quella per calunnia del C. a carico della moglie, che la crisi coniugale fosse sorta nell’immediatezza del matrimonio (contratto nel 2010) e fosse dovuta alla diversità caratteriale dei coniugi, unitisi in matrimonio allorché ambedue erano non più giovani e con abitudini e caratteri ben radicati; b) tenuto conto del tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio (definito “parco”, avendo i coniugi vissuto, senza alcuna forma di spesa utile ed in modo assai riservato, in una località del Monte Argentario ed in una casa isolata), nonché della situazione patrimoniale rispettiva dei coniugi (il C. era proprietario di una casa del valore di Euro 1.250.000,00, percepiva un reddito mensile netto di Euro 2.400,00 ma doveva contribuire al mantenimento di una figlia disabile ultraquarantenne; la B. percepiva una pensione di invalidità di circa Euro 400,00 mensili ed abitava in immobile condotto in locazione dall’ex coniuge, da cui aveva divorziato prima di sposare il C., non essendovi prova specifica però dell’effettiva dazione mensile del canone) era congruo l’importo di Euro 400,00 mensili già fissato in primo grado a carico del C., a titolo di contributo al mantenimento.

Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 15/5/2020, B.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 10/7/2020, affidato a tre motivi, nei confronti di C.M. (che non svolge difese).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione al rigetto della richiesta di aumento del contributo al mantenimento a carico del marito, malgrado l’enorme divario economico tra i coniugi; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’affermazione in sentenza in ordine alla mancanza di effettiva prova della dazione, da parte di essa B., del canone mensile pattuito con il contratto di locazione con l’ex coniuge divorziato, malgrado deposito del contratto di locazione, contemplante la previsione del canone mensile; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 151 c.c., comma 2, e art. 156 c.c., comma 1, e art. 2697 c.c., in relazione al rigetto della domanda di addebito, malgrado prove decisive già acquisite e non valutate, e alla declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale articolata a tal fine.

2. La prima censura è inammissibile.

Quanto, invero, alle doglianze relative all’assegno di mantenimento del coniuge, il vizio di violazione di legge è inammissibile, avendo la Corte territoriale proceduto ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e traducendosi il motivo di ricorso – sub specie della violazione di legge – in una domanda di rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito.

Questa Corte (Cass. 9915/2007) ha già precisato che “in tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato”, cosicché “il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; e, nell’esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l’entrata derivante dalla percezione dell’assegno di separazione”, accertamenti questi che “si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch’esso deve essere quantificato, tra l’altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro”. Sempre questa Corte (Cass.17199/2013) ha chiarito che “l’art. 156 c.c., comma 2, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno non solo valutando i redditi dell’obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. 605/2017).

In sostanza, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli “necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio” (Cass. 12196/2017).

La sentenza ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, rilevando che, in rapporto al tenore di vita goduto dai coniugi durante i cinque anni di durata dell’unione coniugale, il contributo fissato di Euro 400,00 mensili doveva ritenersi congruo, in rapporto ai reciproci redditi dichiarati dai due coniugi e considerato che il C., pur essendo proprietario di casa di un certo valore economico, doveva provvedere al mantenimento di una figlia disabile e percepiva un reddito mensile di Euro 2.500,00.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha semplicemente rilevato che, a fronte della specifica contestazione mossa dal C. e considerato che il contratto di locazione era stato stipulato dalla B. non con un terzo ma con il proprio ex coniuge divorziato, alcuna prova era stata offerta dalla prima in ordine all’effettivo versamento all’ex coniuge del canone pattuito in contratto.

Non ricorre violazione dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., in quanto, poiché si verte in tema di comparazione dei rispettivi redditi dei coniugi ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l’assegno di mantenimento richiesto dalla moglie, la prova della spesa effettiva sostenuta da quest’ultima, quale conduttrice di immobile locato dall’ex coniuge doveva essere assolta dalla B..

Invero, questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 1691/1987) che “il diritto al mantenimento, in seguito a separazione personale, sorge non solo quando il coniuge beneficiario incolpevole versa in stato di bisogno, ma anche quando i redditi dello stesso non sono adeguati a sostenere il tenore di vita tenuto in precedenza; la prova della ricorrenza di tali estremi, che incombe su chi chiede il mantenimento, non deve essere necessariamente specifica e diretta, essendo sufficiente che venga dedotta anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell’altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito e sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l’infondatezza della domanda. In ogni caso, il coniuge tenuto alla prestazione non può ritenersene esonerato per il fatto che altro familiare la esegua nella sua inerzia”.

4. La terza censura è inammissibile.

Questa Corte ha chiarito che “in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. 16859/2015; Cass. 16270/2013).

Ora, la Corte d’appello ha fondato la propria decisione in punto di addebito (confermando la pronuncia di primo grado) anche sul rilievo della mancata prova di una riconducibilità della crisi coniugale ad un comportamento del marito, valutata la documentazione in atti e ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata dalla B..

In questa sede, la ricorrente non ha provveduto a ritrascrivere nella sua formulazione la prova testimoniale, non ammessa, come invece era suo onere (Cass. 17915/2010: “Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative”; conf. Cass.19985/2017).

Inoltre, in difetto di violazione di legge, la valutazione delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 11511/2014). Le censure poste a fondamento del ricorso si risolvono nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 7972/2007; Cass.25332/2014).

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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