Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30501 del 28/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10087-2020 proposto da:

I.G., I.D., I.R. quest’ultimo in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società I. SNC di I. Raffaele & C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BORGO ANGELICO 6, presso lo studio dell’avvocato VINCENZA CASALE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO ZIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 516/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata l’11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 11 settembre 2019 la Commissione tributaria regionale del Molise accoglieva l’appello proposto da I.G., I.D. e I.R., quest’ultimo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ” I. s.n.c. di I.R. e & C”, avverso la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti dalla società e dai soci contro gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, in relazione all’anno d’imposta 2010, aveva recuperato a tassazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, maggior reddito d’impresa in capo alla società e maggior reddito di partecipazione in capo ai soci.

La CTR, dopo aver ritenuto – contrariamente all’assunto del primo giudice – che gli atti impugnati erano stati validamente sottoscritti dal funzionario delegato, osservava che l’Ufficio legittimamente si era avvalso di presunzioni nella determinazione del maggiore reddito in quanto aveva “analiticamente provato e contestato i maggiori ricavi non dichiarati, indicando chiaramente l’an ed il quantum. In contraddittorio l’Ufficio ha preso in considerazione taluni beni tipici per un bar tra cui il caffe’ ed ha applicato i coefficienti ordinari, considerando pienamente anche lo sfrido ovvero il calo quantitativo che le merci subiscono durante la lavorazione. Peraltro il contribuente ha errato nella indicazione dei proventi derivanti dalle slot machines, cui era dedicata una sala e che non poteva essere considerata certamente attività occasionale”.

Avverso la suddetta sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

Va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata in quanto affetta da motivazione meramente apparente.

Il motivo è fondato.

Va rammentato che:

– “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014);

– “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; conf. Cass. n. 13977 del 2019);

– “Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9097 del 2017).

I ricorrenti hanno trascritto in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, le eccezioni non esaminate nella decisione di primo grado in quanto ritenute assorbite e riproposte in appello. La CTR, per quanto concerne, in particolare, la dedotta carenza nelle presunzioni utilizzate dall’Ufficio dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, si è limitata ad asserire, in modo del tutto apodittico, che l’Ufficio aveva “analiticamente provato e contestato i maggiori ricavi non dichiarati, indicando chiaramente l’an ed il quantum”, mentre in ordine alle specifiche contestazioni concernenti la asserita falsità o inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi e gli errori che sarebbero stati commessi dai verificatori nella determinazione della percentuale di ricarico medio ponderato, si è limitata a svolgere alcune generiche ed astratte considerazioni in merito ai beni presi in considerazione dall’Ufficio e ai coefficienti applicati nonché riguardo ai proventi derivanti dalle slot machines, sì da non rendere intellegibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

La motivazione della decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, ponendosi al di sotto del “minimo costituzionale”.

Resta assorbito il primo motivo di ricorso, concernente il dedotto vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472