LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10766-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 10956/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
Rilevato che:
P.R., socia della Euro Promo Service s.r.l., società a ristretta base partecipativa, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con il quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi per Euro 63.009,00.
Si costituiva l’Agenzia delle entrate eccependo – tra l’altro che l’avviso di accertamento notificato a P.R. in qualità di socio per reddito di partecipazione era divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La CTP rigettava il ricorso rilevando che l’avviso di accertamento era stato notificato alla società e non alla ricorrente, respingendo nel merito le doglianze della contribuente.
Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente e l’Ufficio spiegava appello incidentale ribadendo l’eccezione concernente l’intervenuta definitività dell’avviso di accertamento notificato al socio.
La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello principale e rigettava l’appello incidentale. Rilevava la CTR che – contrariamente all’assunto del primo giudice – l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società era stato notificato al socio sicché sussisteva l’interesse della ricorrente ad impugnarlo. Concludeva quindi nei seguenti termini: “L’appello principale, pertanto, è parzialmente fondato, nel senso che la P. non è legittimata a chiedere la declaratoria di nullità dell’atto impugnato, ma la domanda va accolta nei limiti del riconoscimento dell’illegittimità della notifica nei suoi confronti dell’avviso di accertamento in questione, riguardante la società di capitali di cui era semplice socia. L’appello incidentale dell’Ufficio, in virtù di quanto rilevato, risulta infondato e va conseguentemente rigettato”.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La contribuente non ha svolto difese.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Considerato che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa/apparente motivazione. Violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio.
I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha trascritto nel ricorso per cassazione la documentazione, già prodotta in appello, volta a dimostrare che alla contribuente era stato notificato un plico contenente l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per redditi di partecipazione, al quale era stato per completezza allegato anche l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
Tale documentazione, nella parte concernente la dedotta notifica alla contribuente (anche) dell’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione, il cui esame avrebbe potuto determinare una decisione diversa basata sulla definitività di tale atto con conseguente irretrattabilità della pretesa tributaria, non è stata in alcun modo presa in considerazione dalla CTR, la quale si è limitata ad affermare, in modo del tutto apodittico, che la documentazione prodotta comprovava la notifica alla contribuente dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
Inoltre, le argomentazioni svolte nella parte finale della decisione impugnata, sopra riportate, appaiono obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarle con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016; Cass. n. 13977 del 2019).
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021