Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30513 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3924/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE PAOLIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ERMINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1752/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 28/01/2014 R.G.N. 1112/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

RILEVATO

Che:

Con sentenza emessa in data 30.6.09 il Tribunale di Salerno rigettava la domanda formulata da G.P. nei confronti dell’INPS, volta ad ottenere la declaratoria di sussistenza del suo diritto all’inquadramento nell’Area C1, posizione economica VII, con decorrenza dall’1.7.1998 o, quanto meno, la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze retributive derivanti dall’espletamento di mansioni superiori, quantificate in complessivi Euro 3.918,00.

Nella motivazione della sentenza il giudicante, premesso che la domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento si poneva in netto contrasto con il disposto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, rilevava che “le circostanze riferite dai testi” in ordine all’attività espletata dalla ricorrente erano “di per sé insufficienti a dimostrare il diritto al trattamento retributivo corrispondente all’inquadramento superiore con riferimento alle complesse mansioni descritte nella narrativa del ricorso, che non hanno trovato riscontro alcuno”.

Avverso tale sentenza la G. proponeva appello deducendo, in prmo luogo, che l’Inps, nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, non aveva in alcun modo contestato le mansioni indicate in ricorso e, in particolare, non aveva posto in discussione che ella, quanto meno a far tempo dall’1.7.1998, era stata preposta all’Area lavoratori autonomi presso la sede di Salerno ed aveva svolto in autonomia operativa, decisionale ed esecutiva “più linee e/o fasi e/o attività e/o adempimenti del processo” cui era assegnata, utilizzando la sua elevata professionalità e competenza dovuta anche alle conoscenze normative e delle circolari Inps.

L’appellante evidenziava, inoltre, che le circostanze descritte nel ricorso introduttivo della lite avevano trovato piena conferma nelle deposizioni rese dai testi ( R. e D.), i quali avevano concordemente riferito che ella aveva espletato mansioni chiaramente riconducibili all’invocato livello di inquadramento.

Con sentenza depositata il 20.1.14, la Corte d’appello di Salerno accoglieva parzialmente il gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’INPS al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1.7.98 al 30.9.99, pari ad Euro 2.041,47, oltre accessori di legge, condannando l’Istituto al rimborso di un terzo delle spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS, affidato a due motivi, cui resiste la G. con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo l’Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), oltre ad omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

2. Con secondo motivo l’Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16 e 74 del CCNL dipendenti enti pubblici non economici 1998/2001. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ora art. 52. Violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., con riferimento alla interpretazione delle declaratorie contrattuali delle aree, Allegato A al CCNL 1998-2001 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta l’INPS che ai fini del superiore inquadramento è necessario, ai sensi della disciplina legale e contrattuale collettiva richiamata, fornire la prova di aver svolto pienamente e con relativa assunzione di responsabilità tutte le mansioni corrispondenti alla qualifica reclamata e non soltanto una parte di esse (gestione dell’ufficio ex SCAU, rientrante nella più vasta articolazione Lavoratori Autonomi).

3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono sostanzialmente inammissibili, in base dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5.

La sentenza impugnata ha infatti chiaramente accertato che “dall’espletata prova orale è emerso che l’appellante, piuttosto che svolgere mansioni di supporto, ovvero riguardanti una singola fase del processo produttivo, si è occupata in piena autonomia delle varie fasi e dei diversi adempimenti relativi al settore a lei affidato (area Lavoratori Autonomi), curando la definizione delle pratiche ed assumendo la responsabilità dei risultati conseguiti”.

Tale accertamento di fatto non può porsi in discussione per effetto della citata norma del codice di rito.

Peraltro all’epoca dei fatti non era ancora vigente il nuovo c.c.n.l. 2006/2009, prevedente l’individuazione delle mansioni non più per singole posizioni ma per aree funzionali, al cui interno coesistono più posizioni meramente economiche, mentre la disciplina delle aree (art. 6) individua al loro interno “livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative” (comma 2) e che ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, “ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area” (comma 6), con previsione, all’interno delle aree, soltanto di diversi livelli economici (art. 11, lett. a, nonché artt. 12 e 13) e stabilendosi infine (art. 9) che “nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori” quelle proprie dell’area immediatamente superiore”.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore dei difensori della G., dichiaratisi anticipanti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna L’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv. A. De Paolis e P. Ermini. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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