LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9427/2015 proposto da:
INTESA SANPAOLO S.P.A., quale incorporante SANPAOLO IMI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO TOSI;
– ricorrente –
contro
D.L.A., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO;
– controricorrenti –
e F.G., L.L., M.G., P.F., T.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7816/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/04/2014 R.G.N. 8520/2010 + 1;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.
RILEVATO
che:
con sentenza n. 7816 del 2013, la Corte di appello di Napoli, decidendo sui procedimenti riuniti proposti avverso la stessa sentenza da Intesa Sanpaolo s.p.a. contro C.A.M. ed altri ex dipendenti (o loro eredi) del Banco di Napoli e da D.M.A. ed altri nei confronti della stessa società, accoglieva il gravame proposto dai dipendenti D.M.A., + ALTRI OMESSI e rigettava quello proposto dalla società, così riformando la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da C.A.M. e dagli altri litisconsorti, tutti ex dipendenti del Banco di Napoli e collocati in quiescenza con decorrenza anteriore al 31/12/1990, aveva condannato Intesa Sanpaolo s.p.a. al pagamento in favore dei suddetti delle differenze economiche sul trattamento pensionistico integrativo per i periodi e gli importi indicati in ricorso ed in particolare, quanto a D.M. e Tu., rispettivamente, sino al giugno 2006 ed al luglio 2006, epoche in cui la posizione integrativa previdenziale dei medesimi era stata capitalizzata;
ciò in applicazione del meccanismo perequativo aziendale di cui alla Delib. dell’Istituto 17 gennaio 1983, che i ricorrenti invocavano in quanto riconosciuto da una precedente sentenza del Pretore del lavoro di Napoli (n. 17800/1004), che aveva accertato il loro diritto a conservare il sistema di perequazione automatica delle pensioni, come disciplinato anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503;
la sentenza era stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Napoli, successivamente le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 9024/2001, avevano cassato con rinvio la sentenza di appello, riconoscendo tuttavia il diritto dei pensionati al mantenimento del regime perequativo aziendale, ove cessati dal servizio prima del 31 dicembre 1990 e limitatamente al periodo 1.1.1994 – 20.7.1990;
la Corte di appello di Napoli, nel giudizio di rinvio, aveva riconosciuto il diritto dei pensionati (tra cui gli odierni intimati o i loro danti causa) a conservare il suddetto regime perequativo aziendale relativamente al periodo 1.1.1991 – 26.7.1996, condannando per l’effetto la Sanpaolo Imi S.p.A. (incorporante del Banco di Napoli S.p.A.) alla corresponsione dei relativi aumenti di pensione. La pronuncia era stata confermata da questa Corte con sentenza n. 19937 del 2004 (che si era limitata ad una modifica della statuizione solo nella parte concernente il regime degli accessori), con conseguente formazione del giudizio;
riteneva la Corte territoriale, nella decisione ora impugnata, irrilevante ai fini della regolamentazione dei rapporti tra le parti lo ius superveniens costituito dalla L. 23 agosto 2004, n. 243 art. ad 1, comma 55, in ragione dall’intervenuto giudicato ed escludeva, altresì che la base di computo delle prestazioni per il periodo successivo potesse essere depurata degli incrementi erogati in virtù del regime perequativo poi abrogato, ciò sulla base del criterio di calcolo definitivamente accertato con riguardo agli anni 1994/1996, il cui risultato era destinato a stabilizzarsi anche per gli anni successivi;
quanto, poi, alla impugnazione proposta da D.M.A. ed altri otto consorti, ai quali la sentenza di primo grado aveva negato n diritto alla perequazione successivamente alla capitalizzazione della prestazione, la Corte territoriale ne ha rilevato la fondatezza in assenza di circostanze utili a ritenere che i pensionati avessero implicitamente rinunciato al proprio diritto ed alla affermazione che sulla somma capitalizzata non era stata inclusa la medesima perequazione;
per la cassazione della sentenza ricorre Intesa Sanpaolo s.p.a. (quale incorporante di Sanpaolo Imi s.p.a.), prospettando tre motivi di ricorso successivamente illustrati da memoria;
resistono con controricorso, pure illustrato da memoria, D.L.A., + ALTRI OMESSI, mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
preliminarmente, va rigettata la richiesta della ricorrente di rimessione alla pubblica udienza considerato che la valutazione della ricorrenza degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, cioè della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, rimane ampiamente discrezionale e rimessa al Collegio giudicante e, nel caso in esame, la sussistenza di un tale presupposto è esclusa con immediatezza dal carattere consolidato dei principi giurisprudenziali da applicare;
con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, artt. 9 e 11 come interpretati autenticamente dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 (art. 360 c.p.c., n. 3), dolendosi del fatto che la Corte territoriale abbia attribuito una erronea portata alla norma di interpretazione autentica della citata L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 ed ai suoi rapporti con il giudicato, rendendo il trattamento perequativo degli originari ricorrenti, andati in pensione prima del 31 dicembre 1990, sostanzialmente indifferente alla esistenza o meno della suddetta norma di interpretazione autentica in forza della quale, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, il sistema di perequazione automatica aziendale è abrogato, per tutti i pensionati (ante e post 31 dicembre 1990), a far data dal gennaio 1994;
conseguentemente, in relazione al diritto di conservare, successivamente al mese di luglio 1996, gli aumenti perequativi ottenuti in virtù del sistema previgente, non venendo in rilievo il principio di intangibilità del giudicato, né il rilievo del ne bis idem, la pretesa azionata avrebbe dovuto essere decisa alla luce della citata norma di interpretazione autentica, e non già in base alla regula iuris affermata dalla sentenza passata in giudicato, siccome sostituita dalla normativa di interpretazione autentica. Ciò in quanto il diritto alla conservazione dell’assegno perequativo non è parte integrante del giudicato, bensì un diritto conseguente che permane, rebus sic stantibus, al permanere della relativa fonte costitutiva;
il motivo è infondato;
deve infatti essere confermato quanto già sostenuto da questa Corte (cfr. Cass. nn. 19825/2011, 22269/2016, 5447/2015 e 6496/2021) ed in particolare che:
– il giudicato, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto; per conseguenza, con efficacia riguardante anche i rapporti di durata, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano rifornimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 13916/2006 e le numerose successive conformi);
– con riferimento poi alla sopravvenienza di una normativa incidente sulla disciplina giuridica in base alla quale il giudicato si è formato, deve considerarsi che il fondamento del giudicato sostanziale, che si realizza nei casi in cui la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art. 324 c.p.c.), incide sul diritto fatto valere (art. 2909 c.c.). e che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore, costituendo quindi ostacolo all’esplicarsi dell’effetto retroattivo della norma di interpretazione autentica;
– ne consegue, con riferimento ai limiti cronologici del giudicato sostanziale (sempre fatta salva un’eventuale diversa espressa previsione del legislatore intesa a travolgere i giudicati già formatisi ovvero i loro effetti futuri), che la sopravvenienza di una legge interpretativa che contraddica l’interpretazione recepita nella sentenza irrevocabile vale a evidenziare l’ingiustizia di questa, ma non a comprometterne il valore, che è indipendente dall’esattezza della statuizione con essa resa, pertanto sebbene l’intangibilità del giudicato riguardi solo quanto sia stato oggetto del giudicato stesso con esclusione di quanto non fosse deducibile nel giudizio in cui esso si è formato, tale non deducibilità non può ricollegarsi alla mera sopravvenienza di una norma, che, senza introdurre una nuova azione, si sia limitata ad interpretare autenticamente una disposizione precedente (cfr., ex plurimis, Cass., n. 8797/1995; n. 12701/1995; n. 4030/2000; n. 18339/2003; n. 1583/2010), – l’intangibilità del giudicato sostanziale si concretizza non solo con riferimento allo ius superveniens e all’emanazione di norme si interpretazione autentica, ma anche rispetto alla caducazione, ab origine, delle norme su cui il giudicato si fonda per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale delle stesse, costituendo appunto il giudicato, al pari di altre situazioni giuridiche consolidate in conseguenza di eventi che l’ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, uno dei limiti che incontra l’efficacia retroattiva della decisione di illegittimità costituzione (cfr. ex plurimis, Cass., SS.UU. n. 1707/1963; Cass., nn. 1860/1983; 891/1996; 7057/1997; 4766/1999);
deve allora convenirsi, nel caso di specie, che la norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55; che non contiene previsione alcuna di caducazione dei giudicati sostanziali già formatisi, non è suscettibile di incidere, nel caso concreto, in relazione alle situazioni giuridiche già oggetto di sentenza definitiva passata in giudicato;
né può ritenersi che tale norma di interpretazione autentica venga ad incidere sugli effetti futuri del giudicato sostanziale, posto che, giusta l’interpretazione resane dalla giurisprudenza sii questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 22700/2006; 16206/2009), la stessa non introduce una nuova disciplina della normativa di riferimento, destinata ad esplicare la propria efficacia sui rapporti giuridici di durata a cui si applica, ma, conformemente alla sua natura interpretativa, individua soltanto la corretta portata precettiva della normativa già esistente, la stessa, cioè, sulla base della quale si è formato il giudicato sostanziale;
ne consegue che il giudicato sostanziale ha cristallizzato il maturato pensionistico per il periodo considerato, che resta insensibile, anche nei suoi effetti, alla successiva norma di interpretazione autentica e che, pertanto, deve essere riconosciuto nella sua entità (con le eventuali variazioni legate alla dinamica perequativa legale, non essendo più applicabile quella aziendale) anche per i ratei successivi;
essendosi la sentenza impugnata conformata ai suindicati principi, il primo motivo va rigettato;
con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1197 e 1362 c.c. e con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 1230 e 1197 c.c.;
rileva, in particolare, che i signori D.M.A., + ALTRI OMESSI, avevano esercitato tra il 2002 ed il 2004, nelle sdate per cui ciascuno indicate, la facoltà di capitalizzare il trattamento pensionistico integrativo, possibilità prevista dallo Statuto del Fondo, mediante la percezione di una somma in capitale con risoluzione del relativo rapporto previdenziale e che in conseguenza dal mese successivo non avevano più percepito la pensione integrativa;
osserva che fin dal primo grado aveva sostenuto l’infondatezza delle pretese successive alla capitalizzazione del trattamento pensionistico per l’inesistenza del titolo e cioè la pensione integrativa, oggetto di perequazione e che la Corte, nel valutare l’esistenza o meno di una rinuncia, non aveva compreso il rapporto tra l’intervenuta capitalizzazione e la pretesa azionata nel giudizio;
infatti, la capitalizzazione costituiva una modalità alternativa di adempimento della prestazione pensionistica erogata in unica soluzione il cui adempimento estingueva l’originaria obbligazione ex art. 1197 c.c., e che tale capitalizzazione, in quanto modalità alternativa di adempimento della prestazione pensionistica ex art. 1197 c.c., rendeva ultronea ogni espressa rinuncia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, rinuncia che era implicita nella estinzione a seguito dell’erogazione di una somma in capitale;
inoltre anche a volere escludere che ai sensi dell’art. 1197 c.c., il pagamento della somma capitale avesse estinto l’obbligazione pensionistica già maturata, la sentenza avrebbe comunque violato l’art. 1230 c.c., in quanto i pensionati avevano manifestato la volontà di sostituire l’originaria prestazione pensionistica mensile con un importo in somma capitale, nonché di estinguere l’obbligazione originaria ed in virtù di tale novazione oggettiva la prestazione pensionistica doveva ritenersi estinta ex art. 1230 c.c., con conseguente infondatezza di ogni pretesa concernente l’obbligazione originaria esercitata dopo la novazione;
sul punto la Corte territoriale ha chiaramente escluso che potesse desumersi una implicita rinuncia ad eventuali differenze sul trattamento pensionistico percepito e da percepirsi;
rinuncia di tale portata avrebbe infatti dovuto essere formulata in maniera espressa e chiara ed al contrario gli appellati avevano sempre continuato a richiedere le differenze non riconosciute e non computate, derivanti dal giudicato, nel calcolo relativo alla capitalizzazione, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
in continuità con Cass. n. 6461 del 2021, va rilevata l’infondatezza dell’affermazione della Banca secondo cui una espressa rinuncia sarebbe stata ultronea in applicazione dell’art. 1197 c.c., in quanto l’intervenuta capitalizzazione del trattamento pensionistico avrebbe estinto la relativa obbligazione, precludendo ogni ulteriore e successiva rivendicazione in merito alla pensione mensile;
la capitalizzazionem infatti, non è riconducibile all’ipotesi della “datio in soltum” di cui alla norma citata in base alla quale, se sussiste il consenso del creditore, si verifica l’estinzione ipso iure dell’obbligazione originaria sulla base della semplice esecuzione della prestazione sostitutiva dell’adempimento, con conseguente liberazione del debitore: secondo la Banca con la capitalizzazione essa si sarebbe liberata di ogni successiva pretesa avanzata dagli eredi del pensionamento;
nella specie, infatti, la capitalizzazione della pensione costituisce soltanto una diversa modalità di erogazione della medesima prestazione pensionistica la quale, tuttavia, avrebbe dovuto essere quantificata dal Fondo correttamente in applicazione del giudicato e, dunque, la diversa ed inferiore quantificazione di detta capitalizzazione operata dal Fondo, in spregio al giudicato, mai avrebbe potuto estinguere l’originaria prestazione dovuta;
analoga considerazione va svolta con riferimento alla novazione oggettiva che è configurabile allorché le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto e titolo diverso, determinando l’estinzione dell’obbligazione originaria, la modificazione deve riguardare un mutamento sostanziale dell’oggetto o del titolo originario dell’obbligazione: la legge prescrive che la volontà di novare il rapporto deve risultare in modo non equivoco (cd. animus novandi). Non risultano dedotti dalla ricorrente argomenti o fatti emersi dal giudizio a conforto di tale tesi, che si configura, pertanto, del tutto priva di fondamento;
va, tuttavia, rilevato che con i due motivi in esame la ricorrente sembra dolersi anche di una richiesta economica degli originari ricorrenti relativa alla incidenza degli effetti del giudicato in relazione ad un periodo successivo all’intervenuta capitalizzazione;
le censure di cui al secondo e terzo motivo, sotto questo ulteriore aspetto, dovrebbero avere ad oggetto, secondo la ricorrente, anche gli importi maturati successivamente alla capitalizzazione, oggetto di una illegittima richiesta dei pensionati, in quanto posta in essere pur a fronte dell’estinzione definitiva dell’obbligazione originaria;
per tali aspetti, le censure risultano sufficientemente specifiche in relazione ai periodi (successivi alla capitalizzazione) per i quali si pretendeva di continuare a mantenere l’adeguamento oggetto di causa, posto che la ricorrente ha espressamente riportato il contenuto degli atti di causa nei quali risultavano indicate le date di esercizio della facoltà di capitalizzazione della pensione per ciascuno degli interessati e la sentenza impugnata, nel rappresentare i termini del devolutum alla luce dei contenuti della sentenza di primo grado, ha specificato che il primo giudice aveva rigettato integralmente le domande di Fa.Va., + ALTRI OMESSI perché le differenze sui ratei richieste riguardavano periodi successivi alla capitalizzazione ed aveva accolto solo in parte, con riferimento rispettivamente al periodo gennaio 2005 – giugno 2006 e gennaio 2005- luglio 2006, le domande di D.M. e Tu.;
in tali limitati sensi i motivi in esame appaiono fondati;
come è noto, alle forme integrative istituite con il D.Lgs. n. 20.11.1990, n. 357 (art. 5) e risultanti dalla soppressione dei fondi esonerativi ed esclusivi delle banche pubbliche privatizzate, la facoltà di capitalizzazione è stata mantenuta, là dove prevista dai rispettivi regolamenti precedenti (nel caso di specie Statuto del Banco di Napoli, art. 47, comma 1, lett. a), non oltre i limiti già fissati dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 7, comma 6, relativo alla previdenza complementare (e cioè nel limite massimo del 50% della pensione, con possibilità di capitalizzare l’intero trattamento nel caso in cui esso risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 6 e 7).
relativamente, dunque, alla posizione degli odierni controricorrenti che hanno optato per la capitalizzazione, si è realizzata l’ipotesi del D.Lgs. n. 124 del 1193, art. 7, sub a) (oggi abrogato per effetto del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) che prevedeva la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare, così evidentemente determinandosi l’estinzione della medesima prestazione unitamente al meccanismo di rivalutazione applicato;
questa Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che con la richiesta di percepire il capitale una tantum, dal quale sarebbero stati dedotti i ratei mensili di trattamento integrativo a carico del Fondo percepiti sino al momento del percepimento del capitale, si è determinato (con effetto da tale percepimento) l’effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (vd. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito, Cass. n. 25215 del 2020 dal punto 14);
la sentenza impugnata, quanto alle pretese economiche relative a periodi successivi al momento in cui ciascun interessato ha percepito il capitale una tantum con il quale gli è stato liquidato l’intero trattamento pensionistico, non si è attenuta al principio sopra espresso secondo il quale: fermo restando il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo di perequazione statuito dal giudicato formatosi tra le parti e loro aventi causa nonostante l’intervento sul punto della Legge Interpretativa n. 243 del 2004, art. 1 comma 55, il diritto a tale modalità di perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correla, alla data in cui risulta percepita la somma in capitale una tantum di liquidazione dell’intero trattamento pensionistico integrativo;
da ciò deriva che la sentenza impugnata, nei limiti in cui il secondo e terzo motivo risultano accolti, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che, nell’esaminare le domande a suo tempo proposte dagli originari ricorrenti D.M.A., + ALTRI OMESSI, terrà conto del principio sopra formulato considerando che i medesimi hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 47, comma 1, lett. a) dello statuto del Banco di Napoli, al giudice del rinvio è determinata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo ed il terzo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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