Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30519 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22520/2017 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio dell’avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE STARA;

– ricorrente –

contro

F.C.I. – FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/03/2017 R.G.N. 312/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Oristano accoglieva solo in parte le domande proposte da S.A. nei confronti della Forniture Chimiche Industriali – F.C.I. s.r.l. in relazione al rapporto di agenzia intercorso fra le parti dal 2002 al 2011; accertava il suo diritto alla indennità di risoluzione del rapporto nella misura di Euro 5.721,00, ed, operata la compensazione di detto importo con quello oggetto delle domande riconvenzionali proposte dalla società, in parziale accoglimento delle stesse, lo condannava al pagamento della somma di Euro 24.967,33.

Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte d’appello di Cagliari la quale, nel pervenire a tale decisione, in estrema sintesi, per quanto ancora qui rileva, osservava che:

1) in rito la pronuncia del Tribunale con deposito della motivazione nella stessa udienza di lettura del dispositivo, era corretta, perché coerente coi dettami di cui all’art. 429 c.p.c. e la censura attinente alla mancata considerazione in motivazione delle istanze e conclusioni formulate nell’ultima udienza da parte del primo giudice, era oltremodo generica, priva di supporto allegatorio e probatorio, come tale inammissibile;

2) correttamente il primo giudice aveva disatteso le istanze di prove orali articolate, in quanto superflue, avendo ad oggetto circostanze già documentalmente provate;

3) la responsabilità della risoluzione del rapporto non era ascrivibile alla società, essendo emersa in sede istruttoria la regolare comunicazione dei fatturati da parte della preponente e la congruità delle provvigioni erogate, tutte regolarmente percepite; né si era profilato alcun elemento di responsabilità in capo alla società, quanto al ritiro del prodotto “Biostrasse”, che era stato giustificato dalle gravi problematiche evidenziate dalla clientela; il recesso dal contratto di mandato era dunque riconducibile ad una iniziativa autonoma ed unilaterale dell’agente;

4) quale corollario di tali premesse, lo S. era tenuto a corrispondere alla controparte, l’indennità di mancato preavviso, a lui non spettando l’indennità suppletiva di clientela né quella meritocratica;

avverso tale decisione S.A. interpone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

la società intimata non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; in subordine violazione dell’art. 429,132 e 434 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

ci si duole che la Corte di merito abbia del tutto omesso di pronunciarsi sui motivi d’appello attinenti alla irritualità della pronuncia del primo giudice che non avrebbe tenuto conto nella motivazione, depositata contestualmente alla lettura del dispositivo, di tutte le istanze e conclusioni formulate in udienza dal difensore del ricorrente, attinenti alle domande di ammissione di produzioni documentali nonché di prove per testimoni;

2. il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; in subordine violazione degli artt. 429,132 e 434 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

si lamenta che la Corte d’appello non si sia pronunciata, in particolare, sulle istanze di ammissione delle prove testimoniali;

3. i motivi possono essere trattati congiuntamente siccome connessi; essi palesano profili di inammissibilità;

s’impone l’evidenza di un difetto di specificità delle censure, che non riproducono il tenore delle difese e delle istanze probatorie alle quali si è fatto richiamo (istanze istruttorie di cui alla memoria 15/2/2013, richiesta di ammissione delle produzioni, richiesta di revoca della ordinanza 2/7/2013 con ammissione dei mezzi istruttori ivi negati), che si assume siano state trascurate dal primo giudice, e sulla cui violazione della legge processuale si lamenta che la Corte distrettuale abbia omesso di pronunciarsi; né recano la riproduzione del tenore della sentenza di primo grado, onde consentire di apprezzare la fondatezza dei rilievi formulati;

secondo l’insegnamento di questa Corte, il riconoscere al giudice di legittimità il potere di cognizione piena e diretta del fatto processuale, non comporta il venir meno della necessità di rispettare le regole poste dal, codice di rito per la proposizione e lo svolgimento di qualsiasi ricorso per cassazione, ivi compreso quello con cui si denuncino errores in procedendo; nemmeno in quest’ipotesi viene meno l’onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (vedi per tutte, ò Cass. S.U. 22/5/2012 n. 8077);

le suesposte doglianze sono altresì infondate, non potendo configurarsi un difetto di motivazione di tale gravità da tralignare in assenza di motivazione, come rubricata all’art. 132 c.p.c.;

al riguardo deve rammentarsi che è costante l’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui in materia di contenuto della sentenza, affinché sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum”;

la nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili; è necessario, in definitiva, che la pronuncia sia sostenuta da argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (vedi ex plurimis, Cass. 18/9/2009 n. 20112, Cass. S.U. 3/11/2016 n. 22232);

la statuizione oggetto di critica non incorre nella enunciata mancanza, avendo la Corte distrettuale argomentato in ordine alla genericità del relativo motivo di censura, privo di supporto allegatorio e probatorio, che non ne consentiva l’esame in sede di gravame, con statuizione che si sottrae alla censura all’esame;

4. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; in subordine violazione dell’artt. 2,3,12 dell’AEC e degli artt. 1749,1750,1751 c.c., nonché dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

si deduce che la Corte territoriale con motivazione apparente, avrebbe ripercorso l’iter motivazionale della pronuncia emessa dal giudice di prima istanza in ordine alla esclusiva responsabilità dell’agente con riferimento alla risoluzione del contratto inter partes;

5. il motivo va disatteso;

la critica articolata sotto i molteplici enunciati profili, propone, la questione della motivazione per relationem; questa, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità, da ribadirsi in questa sede, è ammissibile ove contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, e fornisca, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate, nell’atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, in guisa tale da rendere appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze (vedi ex aliis Cass. 23/8/2018 n. 21037);

la Corte distrettuale non si è discostata dagli enunciati principi; dopo ampia ricognizione del quadro istruttorio, è pervenuta ad un giudizio di non ascrivibilità alla casa mandante, di alcuna responsabilità in ordine al recesso dal rapporto inter partes, desunto:

dalla produzione di parte appellata, che denunciava la puntuale comunicazione del fatturato all’agente, cui non aveva fatto riscontro alcuna contestazione da parte di quest’ultimo, in relazione a mancanze o ritardi nell’invio;

dalla lettura degli statini sulle provvigioni, dalle quali era emerso che l’agente non avesse raggiunto gli obiettivi minimi di fatturato, inadempimento che costituiva giusta causa di recesso da parte della società (punto 9 contratto 16/7/2012);

dalla ulteriore documentazione attinente alle diverse problematiche evidenziate dalla clientela in relazione all’utilizzo del prodotto “Biostrasse”, che avevano giustificato la scelta aziendale di non continuare nella produzione, scelta che non poteva ridondare in termini giustificativi del recesso posto in essere dal ricorrente;

dalla documentata erogazione di tutte le provvigioni spettanti all’agente, quale Capo Area Sardegna;

l’iter argomentativo che innerva la pronuncia impugnata costituisce, dunque, espressione di un autonomo processo deliberativo, che non si è limitato ad una mera condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, ma ha tenuto conto delle deduzioni poste dal ricorrente a sostegno del gravame, rendendo possibile ed agevole il controllo della motivazione, la quale risulta dettagliata, specifica, intrinsecamente coerente, non meramente sovrapponibile a quella svolta dal giudice di prima istanza; in definitiva, non riconducibile alle ipotesi di motivazione apparente evocate da parte ricorrente, nella nozione definita in sede di legittimità;

6. il quarto motivo attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4; in subordine alla violazione dell’artt. 12 e 7 dell’AEC e degli artt. 1749, 1750,1751 c.c., nonché dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

si stigmatizza la pronuncia della Corte territoriale per aver denegato riconoscimento alle indennità suppletiva di clientela e meritocratica, richiamandosi esclusivamente alla sentenza di primo grado, in assenza di motivazione;

7. con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; in subordine alla violazione dell’artt. 2,3,12 dell’AEC e degli artt. 1749,1750,1751 c.c., nonché dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

si addebita al giudice del gravame di non essersi pronunziato sulla istanza concernente l’indennità di preavviso avendo recepito pedissequamente le argomentazioni del primo giudice;

8. le doglianze, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, palesano le medesime carenze denunciate in relazione ai motivi che precedono, e, segnatamente, al terzo;

anche in questo caso, la Corte distrettuale, dopo aver richiamato i principi regolatori delle indennità oggetto del diritto azionato, che riposano sulla non ascrivibilità della risoluzione del rapporto a responsabilità della casa mandante, ha dato conto del proprio autonomo convincimento espresso all’esito della disamina critica delle censure formulate, negandone la fondatezza con argomentazioni che sfuggono alla censura teste’ enunciate;

9. in definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto; nessuna statuizione va emessa in ordine alla regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, non avendo la parte intimata, svolto attività difensiva;

trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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