LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3799-2015 proposto da:
UNIVERSITA’DEGLI STUDI *****, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
F.C., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO BERTI, FRANCO BERTI, PAOLO LONGO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 230/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 07/08/2014 R.G.N. 87/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI ROBERTO, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 7 agosto 2014 n. 230 la Corte d’Appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, in accoglimento della domanda proposta da F.C., dipendente dell’UNIVERSITA’ DI ***** in forza di plurimi contratti a termine come collaboratore ed esperto linguistico, aveva accertato la nullità del termine apposto al contratto del 27.10.2006 (primo impugnato), disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato e condannato l’UNIVERSITA’ al pagamento dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, nella misura di 2,5 mensilità di retribuzione.
2. La Corte territoriale premetteva che il gravame riguardava esclusivamente le conseguenze della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra le parti, in quanto l’UNIVERSITA’ appellante non sollevava censure in ordine alla statuizione di accertamento della nullità della clausola del termine, per violazione dei requisiti di forma e di sostanza.
3.Riteneva che non potesse invocarsi, per escludere la conversione del rapporto, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 stante la natura speciale – e segnatamente privatistica – del rapporto tra i collaboratori esperti linguistici e l’Università, come delineata dalla L. n. 236 del 1995, art. 4 (di conversione del D.L. n. 120 del 1995), richiamato nelle premesse del contratto.
4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI *****, articolato in tre motivi di censura; F.C. ha resistito con controricorso.
5. Le parti hanno depositato memoria.
6. Il PM ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed il secondo motivo la parte ricorrente denuncia – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 120 del 1995, art. 4 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 nonché la violazione del medesimo D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5.
2. Assume, in sintesi, che il rapporto di lavoro che si instaura fra l’Università ed il collaboratore esperto linguistico, seppure qualificato di diritto privato e connotato da specialità, intercorre con una pubblica amministrazione e, pertanto, non si sottrae al divieto di conversione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, norma da considerare applicabile a tutti i datori di lavoro pubblici, a prescindere dalla tipologia del rapporto instaurato con il dipendente.
3. Aggiunge che il divieto di conversione discende da tale natura del datore di lavoro e dai vincoli posti dall’art. 97 Cost., dei quali il legislatore ordinario ha tenuto conto nel dettare la disciplina di cui al richiamato art. 4, che valorizza le esigenze di bilancio ed impone come requisito di assunzione la selezione pubblica.
4. La terza censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, addebita alla Corte territoriale l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in riferimento all’asserita illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato.
5. La ricorrente UNVERSITA’ sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare che l’attività dei collaboratori esperti linguistici non rispondeva ad esigenze costanti, essendo direttamente condizionata da due fattori variabili, la disponibilità di risorse e le specifiche esigenze linguistiche.
6. Ragioni di priorità logica e giuridica impongono di anteporre l’esame della terza censura, concernente la nullità della clausola appositiva del termine, allo scrutinio del primo e del secondo motivo, riguardanti le conseguenze della dichiarata nullità.
7. Il motivo è inammissibile, in quanto inconferente al decisum.
8. La Corte territoriale ha premesso che l’appello dell’Università riguardava esclusivamente le conseguenze della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro mentre non era stata sollevata censura alcuna avverso la statuizione di nullità.
9. Sulla nullità del termine si era dunque formato il giudicato interno, trattandosi di un capo della sentenza di primo grado autonomo rispetto alla decisione resa sulle conseguenze giuridiche di tale accertamento.
10. In coerenza con tale rilievo, il giudice dell’appello non ha affatto esaminato la questione.
11. Sono invece fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per l’intrinseca connessione.
12. La sentenza impugnata contrasta con il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 21831/2014) secondo cui “l’instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle UNIVERSITA’ con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4 convertito in L. 21 giugno 1995, n. 236, non comporta la conversione del primo nel secondo, ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2 e poi del D.Lgs. n. 6 settembre 2001, n. 368, art. 5 poiché il D.L. n. 120 del 1995, art. 4 nel prevedere che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti- ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di “buon andamento e imparzialità dell’amministrazione” (ai sensi dell’art. 97 Cost., comma 2) – esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato”.
13. Il Collegio intende dare continuità a detto orientamento, ribadito dalla costante giurisprudenza successiva (ex aliis: Cass. nn. 5220 e 14776 del 2016, Cass. n. 18709/2019, Cass. 12876/2020): nei rapporti che si svolgono alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni non è sufficiente la qualificazione privatistica- seppure ex lege – per escludere che possa operare il divieto di conversione (stante l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 165 del 2001).
14. La natura pubblica non economica dell’ente datore di lavoro impone di orientare l’esegesi della normativa speciale al rispetto dei principi fissati dall’art. 97 Cost., la cui applicabilità, come da tempo ha evidenziato la Corte Costituzionale, dipende dalla natura pubblica del soggetto cui fa capo il rapporto di impiego e non dalle caratteristiche dello strumento giuridico utilizzato per costituirlo (per tutte: Corte Cost. n. 59 del 1997).
15. In sostanza, le ragioni che stanno alle base del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 impediscono l’instaurazione di stabili rapporti di impiego con enti pubblici non economici – anche nell’ipotesi in cui il rapporto sia qualificato di diritto privato – che non tengano conto dell’effettivo fabbisogno di personale, delle esigenze finanziarie dell’amministrazione, della necessaria pubblicità delle forme di reclutamento (in relazione alle quali la selezione bandita per l’instaurazione di un rapporto a termine non può essere assimilata a quella finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato), cioè degli interessi pubblici e dei principi consacrati dall’art. 97 Cost.
16. Da ultimo, va ribadito che il divieto di conversione non può essere ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione; come già affermato da questa Corte in altri giudizi nei quali si è esclusa la conversione del rapporto pur nella pacifica inapplicabilità del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (cfr. Cass. nn. 5229 e 6413 del 2017), i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016 possono senz’altro estendersi, da un punto di vista soggettivo, alle fattispecie in cui la conversione non può operare in ragione della natura pubblica del soggetto datore di lavoro. Le norme di diritto interno che disciplinano il risarcimento del danno vanno anche in tal caso interpretate “in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto”.
17. Gli scritti difensivi delle parti non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare gli orientamenti richiamati nei punti che precedono, sulla base dei quali, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata.
18. Non essendovi impugnazione, né principale né incidentale, in ordine al quantum liquidato in via risarcitoria, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda di conversione.
19. La cassazione della statuizione di conversione del rapporto a tempo indeterminato non incide, infatti, sulla misura del risarcimento del danno; le Sezioni Unite nella citata sentenza n. 5072/2016 hanno chiarito che il danno presunto L. n. 183 del 2010, ex art. 32 non è quello derivante dalla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge – con una previsione conforme ai parametri costituzionali e comunitari – ma quello connesso alla perdita di una migliore opportunità di lavoro.
20. Resta ferma la condanna al risarcimento del danno di cui alla sentenza impugnata.
21. L’esito del giudizio, con il parziale accoglimento della domanda originaria, giustifica la compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo.
22. Non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.
Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021