Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30529 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17553/2016 proposto da:

Dedalus S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tagliamento n. 55, presso lo studio dell’avvocato Di Pierro Nicola, rappresentata e difesa dall’avvocato Paratore Salvatore, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Casa di Cura Villa Donatello S.p.a., Centro Oncologico Fiorentino Casa di Cura Villanova S.r.l. in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via Baglivi n. 8, presso lo studio dell’avvocato Russo Pierpaolo, rappresentati e difesi dall’avvocato Capetta Gabriele, giuste procure in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 95/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 95/2016, depositata in data 22/1/2016, ha respinto l’impugnazione proposta dalla società Dedalus spa, nei confronti della Casa di Cura Villa Donatello spa e della Centro Oncologico Fiorentino Casa di Cura Villanova srl in liquidazione, avverso il lodo emesso da Collegio arbitrale il 26/3/2014, con il quale erano stati dichiarati risolti due contratti inter partes, stipulati il 22/6/2005, aventi ad oggetto la realizzazione, da parte di Dedalus, di un sistema informatico clinico sanitario ospedaliero per le Case di Cura, per inadempimento della Dedalus, per avere installato un software inutilizzabile, con condanna della stessa alla restituzione di Euro 96.674,40, a Villa donatello, e di Euro 87.360,00, a Villanova, nonché Euro 2.300,00 a ciascuna delle Case di Cura, per spese affrontate in sede di accertamento tecnico preventivo.

In particolare, i giudici di merito hanno sostenuto che il primo motivo di impugnazione (nullità del lodo per violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006) era infondato, avendo il Collegio arbitrale valutato complessivamente le contrapposte condotte e ritenuto “sussistente e risolutorio” quello della Dedalus, non rilevando che la prima richiesta – in data 12/7/2007, delle Case di Cura – di restituzione degli importi già pagati, sul presupposto dell’avvenuta risoluzione per inadempimento, fosse antecedente alla data di asserita consegna del software, atteso che la Dedalus, con successiva missiva del 31/7/2007, aveva “dedotto di avere comunque esattamente adempiuto”, e non essendovi prova di contestazioni ante causam circa la mancata collaborazione delle Case di cura; in ogni caso, il vizio dedotto, di inosservanza regole di diritto, in iudicando, implicava una denuncia di violazione di legge necessariamente ancorata agli elementi accertati dagli arbitri.

Avverso la suddetta pronuncia, la Società Dedalus spa propone ricorso per cassazione, notificato il 20/22-7-2016, affidato a tre motivi, nei confronti della Casa di Cura Villa Donatello spa e della Centro Oncologico Fiorentino Casa di Cura Villanova srl in liquidazione (che resistono con controricorso, notificato il 3-6/10/2016). La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 829 c.p.c., comma 2, in punto di rigetto del primo motivo di impugnazione del lodo, con il quale si lamentava che gli arbitri avessero esaminato la sola domanda di inadempimento contrattuale proposta dalle Case di Cura, malgrado la proposizione anche di una contrapposta domanda della Dedalus fondata sull’inadempimento delle Case di Cura; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 112 c.p.c., laddove la Corte d’appello si era limitata a condividere le conclusioni del lodo arbitrale, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento delle Case di Cura; c) con il terzo motivo, la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 per motivazione apparente, sempre in punto di rigetto del primo motivo dell’impugnazione proposta, con il quale si denunciava la nullità del lodo per violazione degli artt. 1453 e 2697 c.c., non essendosi gli arbitri pronunciati sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento contrattuale delle Case di Cura.

2. Le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto connesse, sono infondate, in parte, inammissibili, in altra parte.

Con esse la ricorrente censura la statuizione di rigetto del primo motivo di impugnazione, per omessa valutazione comparativa degli inadempimenti reciproci dedotti da entrambe le parti ed in particolare per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento delle Case di Cura, consistito nella “prematura e strumentale risoluzione contrattuale” operata dalle Case di Cura, sia sotto il profilo della violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo vigente anteriormente alla riforma del 2006, per violazione delle regole di diritto, gli artt. 1453 e 2697 c.c., in particolare, sia per omessa o apparente motivazione.

Ora, la Corte di merito non si è limitata ad evidenziare, in relazione al primo motivo di gravame della Dedalus, la carente allegazione del canone di diritto applicato e la prospettazione di mere lacune di indagine e di motivazione ma ha altresì affermato che il Collegio arbitrale aveva altresì rilevato che l’anticipata risoluzione del contratto (in data 12/7/2007, a fronte di una scadenza del 31/7/2007), da parte delle Case di Cura, non era stata puntualmente contestata dalla Dedalus, la quale aveva solo, successivamente, “dedotto di avere comunque esattamente adempiuto”, e che non risultavano pregresse contestazioni, prima del giudizio arbitrale, di una mancata collaborazione da parte delle Case di Cura, cosicché il giudizio comparativo degli opposti inadempimenti era stato compiuto dagli arbitri. Inoltre, nella parte relativa allo svolgimento del processo, la Corte d’appello ha dato atto del fatto che, dalla consulenza svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, posta a base della decisione arbitrale, era emerso che le lacune ed anomalie presenti nelle funzionalità del sistema informatico lo rendevano “non utilizzabile”, oltre che non conforme al voluto.

Non essendo neppure contestato che sia effettivamente applicabile la formulazione dell’art. 829 c.p.c. ante Novella del 2006, va poi osservato che il comma 2 di tale disposizione prevedeva che “l’impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”.

Quindi non vi erano i limiti posti dall’attuale formulazione per l’esame degli errores in iudicando – vale a dire ove tale possibilità sia stata espressamente prevista dalla legge ovvero contemplata dalle parti, in maniera chiara ed inequivocabile, nella clausola compromissoria o in altri atti anteriori all’instaurazione del procedimento arbitrale, ovvero in caso di contrarietà all’ordine pubblico, – salvo che le parti non lo avessero escluso in sede di compromesso. Questa Corte aveva chiarito che la nullità derivante dall’inosservanza delle regole di diritto ex art. 829 c.p.c., comma 2, era ammissibile, in presenza di un “error in iudicando”, solo entro i confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. 21802/2006) e che “la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non e’, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo” (Cass.5633/1999; Cass. 19324/2014; Cass. 28997/2018).

Ora, nella specie, l’allegazione di violazione del canone di diritto applicato in tema di inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale (specificamente gli artt. 1453 e 2697 c.c.) risulta inammissibile, in quanto l’impugnazione del lodo arbitrale, anche nella disciplina ante Novella 2006, non può mirare ad una rivalutazione dei fatti, nemmeno in via di controllo sull’adeguatezza e congruità dello iter argomentativo seguito dagli arbitri.

La devoluzione in via esclusiva agli arbitri della ricostruzione in fatto del rapporto controverso, in linea con la scelta operata dalle parti con il compromesso, si riverberava poi sui confini entro i quali, in base al predetto art. 829 c.p.c., comma 2 poteva essere denunciata la nullità del lodo per inosservanza di regole di diritto in iudicando, in quanto tale denuncia era ancorata agli elementi accertati dagli arbitri e quindi circoscritta in ambito analogo a quello della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, postulando l’allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a quegli elementi, di modo che non è proponibile in collegamento con la deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo in esito al riscontro dell’omesso od inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo; la denuncia medesima, inoltre, per ottemperare all’onere della specificazione delle ragioni dell’impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell’impugnazione di controllarne l’osservanza da parte degli arbitri, ma esige un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi.

Nella specie, la doglianza involge necessariamente censure su questioni di fatto.

La Corte d’appello ha, sia pure sinteticamente, motivato il rigetto del primo motivo di impugnazione del lodo arbitrale, pronunciandosi sugli inadempimenti reciproci, condividendo il giudizio degli arbitri, secondo i quali quello della Dedalus era preponderante ed assorbente, posto che il programma oggetto del contratto tra le parti era inutilizzabile, e non essendo stata, per contro, neppure mai contestata la mancanza di collaborazione delle case di cura, posta a fondamento della domanda di risoluzione della Dedalus.

Non ricorre pertanto neppure il vizio denunciato di omessa pronuncia o omessa o apparente motivazione.

Come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.0 22232/2016) “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (conf. Cass. 16611/2018).

In realtà, il motivo sottende una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero mira ad ottenere una rivalutazione del giudizio arbitrale sugli inadempimenti reciproci, correttamente confermato dalla Corte d’appello, inammissibile in questa sede.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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