LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2864-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
LUCIANINI GLOBAL SERVICE SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4235/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 10/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
La Ctr della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’ufficio avverso la decisione emessa dalla CTP di Milano nei riguardi di L.V.M. con cui era stato accolto il ricorso della contribuente relativamente all’impugnativa di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006 avente ad oggetto la contestazione di una maggiore Ires, Irap ed Iva correlata ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Il Giudice di appello rilevava che l’Amministrazione finanziaria, alla luce dello scarno quadro probatorio indiziario emergente dal PVC richiamato per relationem nell’avviso di accertamento, non aveva assolto al proprio onere probatorio dimostrando la natura fittizia dell’operazione descritte nelle fatture.
Avverso tale pronuncia l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria.
Nessuno si è costituito per la parte intimata.
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 del in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si sostiene che nella decisione impugnata sarebbe stata del tutto omessa l’indicazione dei motivi per i quali gli indizi rilevati dall’Ufficio fossero insufficienti a provare la natura fittizia delle operazioni indicate nelle fatture contestate. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, del D.P.R. n. 1986 n. 917, art. 109, nonché degli art. 2697 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si lamenta che la CTR avrebbe solo apparentemente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ed evincibili dalle disposizioni indicati in rubrica in ordine al riparto degli oneri probatori tra Amministrazione e contribuente in caso di contestazione dell’inesistenza delle fatture.
Si contesta la qualifica espressa in ordine al quadro indiziario che sarebbe stato a torto definito “scarno”.
Il primo motivo è infondato.
A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), ove la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).
Nella specie, la sentenza impugnata ha fondato il proprio convincimento sulla insufficienza degli elementi indiziari addotti dall’Ufficio e riportati nel processo verbale di constatazione richiamato per relationem nell’avviso di accertamento.. Il Giudice di appello ha infatti ritenuto che lo scarno quadro indiziario non fosse idoneo a superare neppure in via presuntiva la natura fittizia di operazioni descritte nelle fatture contestate e correttamente registrate e contabilizzate.
Il secondo motivo è infondato.
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c., (Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass., Sez. VI, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., Sez. VI, 27 dicembre 2016, n. 27000).
Tale denunciata inversione dell’onere della prova non sussiste, posto che la sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente il quadro indiziario addotto dall’Ufficio a sostegno della inesistenza delle operazioni sottostanti di cui alle fatture contestate nell’avviso di accertamento.
Va rilevato che, comunque, si tratta di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”,qui non dedotto con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le tante Cass. n. 23940 del 2017; Cass. 2020 n. 12032).
La Corte di cassazione non può procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e il vizio non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006). Pertanto, con riguardo alle prove, mai può essere censurata la valutazione in sé degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 1414/2015 Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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