LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7714-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4550/102019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 19/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
Agenzia delle Entrate ha proceduto ad indagini finanziarie, ed in particolare bancarie, nei confronti di L.P.A. accertamento per l’anno di imposta 2005, sulla base dei versamenti sui conti correnti non giustificati nel previo contraddittorio, i maggiori imponibili in materia di Irpef, determinando la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni.
Avverso tale accertamento la contribuente ha proposto autonomo ricorso dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Messina che lo accoglieva con sentenza n. 577/2012.
L’Ufficio impugnava la pronuncia avanti alla CTR della Sicilia, sez. distaccata di Messina, la quale con sentenza nr4550/2019 respingeva l’appello.
Il giudice di appello rilevava, alla stregua delle risultanze di causa che la pretesa impositiva dell’Ufficio non trovava legittima giustificazione “nelle scritture e nei libri contabili, nel bilanci e nelle dichiarazioni fiscali dai quali emergeva la regolarità delle operazioni contestate sia al socio che alla società in quanto esattamente contabilizzate.
Riteneva infatti che la contribuente avesse assolto al suo onere probatorio in maniera adeguata depositando la documentazione utile per giustificare le operazioni contestate in un arco temporale maggiore rispetto a quello esiguo e comunque insufficiente assegnato dall’Agenzia.
Osservava che la documentazione giustificativa era stata riscontrata positivamente in sede di CTU e ritenuta in diversi procedimenti tributari e in un procedimento penale idonea a provare l’infondatezza della pretesa impositiva dell’Ufficio anche per l’inutilizzabilità della presunzione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.
Avverso tale sentenza l’Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui non replica la parte intimata.
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp att c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, n. 2, e artt. 4,53 e 54; nullità della sentenza per motivazione apparente Si lamenta che i giudici di appello si sarebbero limitati a considerare la documentazione prodotta idonea a giustificare” le operazioni incriminate” senza però prendere in esame nel dettaglio una per una le 75 operazioni contestate precisando su quali elementi probatori hanno fondato il loro convincimento.
Con il secondo motivo ed in via subordinata si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
L’Ufficio si duole che la CTR con una motivazione generica non avrebbe preso in esame le 75 operazioni precisando per ognuna su quali elementi probatori avrebbe concluso per la regolarità delle stesse.
Con un terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Si critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto idonea ad assolvere l’onere della prova del contribuente il richiamo operato alla consulenza d’ufficio effettuata in altro giudizio tra altre parti e relativo ad una diversa annualità.
Il primo motivo è infondato.
Sul punto si ricorda il fondamentale arresto con cui è stato precisato che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose altre conformi successive).
Ciò posto la motivazione della sentenza impugnata, sebbene estremamente sintetica e lacunosa, non è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e non integra, di conseguenza, un’ipotesi di motivazione apparente, poiché non si pone al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U, 7/04/2014, n. 8053).
Nella specie la CTR ha enunciato le ragioni in fatto e diritto -consistite nell’avere il contribuente assolto al suo onere probatorio per l’anno in contestazione attraverso la ctu e le scritture contabili la dimostrazione della regolare contabilizzazione delle operazioni contestate – che sorreggono il decisum in modo da rispettare il parametro del “minimo costituzionale”.
Il secondo motivo è fondato con l’assorbimento del terzo.
Giova ricordare che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, trattandosi di presunzione legale relativa (in tal senso anche Corte Cost., 6 luglio 2000, n. 260; Corte Cost., 8 giugno 2005, n. 225; sentenze n. 4829/2015; 5758/2018; n. 3441 del 2019;), determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass., 29 luglio 2016, n. 15857). Infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass., 30 dicembre 2015, n. 26111).
Va, poi, osservato che, in tema di accertamenti bancari, ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi (Cass., 28 novembre 2018, n. 30786; Cass., sez. 6-5, 3 maggio 2018, n. 10480).
Infatti, come detto, in materia di accertamenti bancari, all’onere probatorio gravante sul contribuente che vuole superare la presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell’Erario – che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici -, di fornire non una prova generica, ma una prova analitica (sul punto, v. Cass. 26111 del 2015 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata) idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014), corrisponde l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie – in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale (Cass. n. 21800 del 2017) -, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica.
Al riguardo si rileva che per questa Corte, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, dovendo in questo caso il giudice di merito “individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass. n. 11102 del 2017).
Il giudice di appello, con una motivazione del tutto generica ha del tutto omesso l’esame analitico di ciascuna movimentazione bancaria, per palesare il ragionamento posto alla base del suo convincimento.
A fronte della contestazione mossa dalla Agenzia delle entrate e delle prove contrarie fornite dal contribuente, la Commissione regionale avrebbe dovuto sindacare analiticamente ogni singola operazione bancaria, dando conto del ragionamento seguito per giungere alla conclusione che tutti i versamenti ed i prelevamenti” non erano assoggettabili a tassazione.
Al contrario, il giudice di appello ha trascurato l’esame di tutte le movimentazioni bancarie non conformandosi pertanto ai principi sopra richiamati.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo; rigetta il primo ed assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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