LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8253-2019 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato RENATO MACRO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI FRANZESE;
– ricorrente –
contro
AUTOGRILL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio degli Avvocati PIERLUIGI RIZZO, e NUNZIO RIZZO, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 387/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 13/02/2019 R.G.N. 2456/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato GIOVANNI FRANZESE;
udito l’Avvocato AMALIA RIZZO, per delega verbale Avvocato PIERLUIGI RIZZO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 387/2019 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di P.G. intesa all’accertamento della nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento disciplinare intimatogli in data 8.11.2013 dalla datrice di lavoro Autogrill s.p.a. sulla base di contestazione disciplinare che ascriveva al dipendente, assegnato al punto vendita dell’area di servizio *****, con mansioni di banconista addetto fra l’altro alla cassa, la omessa registrazione ovvero la registrazione parziale della merce acquistata dai clienti e l’appropriazione dei corrispettivi percepiti in assenza di registrazione della corrispondente operazione.
2. Per quel che ancora rileva, il giudice del reclamo, premesso che la cessione del ramo di azienda al quale era addetto il P., assunto dalla società cessionaria il 24.7.2014, non aveva determinato la cessazione della materia del contendere e che sussisteva l’interesse di Autogrill s.p.a. ad una pronunzia nel merito, ha osservato che in relazione a tale vicenda traslativa si configurava una successione a titolo particolare della cessionaria nei rapporti preesistenti e tanto sul piano processuale determinava ai sensi dell’art. 111 c.p.c. la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o di chiamata in causa dello stesso; ha ritenuto provate all’esito di puntuale ricognizione delle deposizioni testimoniali le condotte ascritte al lavoratore e legittimo l’utilizzo da parte della società datrice di un’ agenzia investigativa, in quanto finalizzato all’accertamento di illeciti a carico del patrimonio aziendale e non di meri inadempimenti contrattuali, ulteriormente evidenziando che il servizio investigativo non si era svolto, come sostenuto dal ricorrente, in forme capziose subdole e sleali; ha ritenuto proporzionata la sanzione espulsiva stante la allarmante molteplicità degli addebiti verificatisi nei tre giorni passati al vaglio degli investigatori e considerata la delicatezza delle mansioni di cassa svolte dal P., restando inconferente la tenuità del danno patrimoniale sofferto dalla società a fronte di una condotta del lavoratore suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento.
3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso P.G. sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato la cessazione della materia del contendere quale conseguenza della cessione alla s.r.l. Maglione da parte di Autogrill s.p.a. del ramo di azienda al quale era addetto il lavoratore; sostiene, infatti, che l’effetto ripristinatorio connesso all’eventuale pronunzia di annullamento del licenziamento si sarebbe realizzato in capo alla cessionaria Maglione s.r.l. la quale, pertanto, costituiva unico soggetto legittimato passivo; l’assunzione senza riserva del P. da parte di quest’ultima società, che lo aveva adibito alle medesime mansioni di addetto alla cassa in precedenza espletate e non aveva inteso neppure intervenire nel giudizio instaurato nei confronti di Autogrill s.p.a., giustificava la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Anche a voler ritenere, comunque, persistente la legittimazione passiva di Autogrill s.p.a. non sussisteva in capo a quest’ultima l’interesse ad agire secondo quanto evincibile dalla comunicazione inviata al lavoratore da Autogrill s.p.a. la quale, nel prefigurare il subentro della Maglione s.r.l. nella titolarità del rapporto di lavoro con il P., non aveva formulato alcuna riserva né fatto riferimento al giudizio relativo al licenziamento.
2. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c. e degli artt. 2709, 2710 e 2697 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 5 e dell’art. 2729 c.c., censura la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di gravame inteso a denunziare il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure; il giudice di appello, nel ritenere le deposizioni rese dai testimoni indicati da controparte supportate da documentazione contabile, aveva erroneamente applicato il disposto dell’art. 2709 c.c. secondo il quale i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova solo contro l’imprenditore; non era stata considerata la circostanza, rilevante, rappresentata dal fatto che poiché il registratore di cassa non riconosce chi passa il badge ma solo quest’ultimo, nei giorni incriminati, il medesimo badge era stato utilizzato non solo dal P. ma anche da altri dipendenti, tra cui il direttore del punto vendita, T.A., secondo quanto emergente dalle richiamate deposizioni testimoniali e dalla documentazione prodotta; vi era stata errata applicazione del principio di non contestazione che la sentenza impugnata aveva riferito non alle allegazioni in fatto della società ma ai documenti dalla stessa prodotti; in ogni caso, alcuno specifico disconoscimento di tale documentazione da parte del P. era necessario avendo il lavoratore svolto difese incompatibili con la non contestazione del relativo contenuto; vi era stata, infine, omessa considerazione della circostanza rappresentata dal fatto che tutti i testi della società avevano riferito di avere visto il P. porre sempre il denaro ricevuto nella cassa per cui era da escludere la prova dell’indebita appropriazione di somme da parte del lavoratore; una diversa ricostruzione fattuale si sarebbe posta in contrasto con il criterio di ripartizione dell’onere probatorio sancito dalla L. n. 604 del 1966, art. 5 in base al quale l’onere della prova delle condotte addebitate era a carico del datore di lavoro.
3. Con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2086 e 2104 c.c., censura la sentenza impugnata per avere respinto l’eccezione relativa alle modalità “capziose subdole e sleali” con le quali era stato effettuato il servizio di vigilanza; in particolare erano state trascurate le emergenze probatorie ed il fatto che alla fine della giornata lavorativa non vi era stato un accertamento minuzioso delle giacenze di cassa.
4. Con il quarto motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., censura la statuizione di conferma della valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva agli addebiti contestati, valutazione che assume non conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e adottata senza considerare l’assenza di precedenti disciplinari ed il fatto che la cessionaria Magione s.r.l. aveva assunto il P. senza riserve e lo aveva adibito alle medesime mansioni che aveva nel precedente rapporto.
5. Preliminarmente deve essere disattesa la eccezione di tardività del controricorso formulata da parte ricorrente per essere la relativa notifica avvenuta, a mezzo p.e.c., in data 23 aprile 2019, a fronte della notifica, a mezzo p.e.c., del ricorso per cassazione, effettuata in data 13 marzo 2019; invero la scadenza del termine ultimo per la notifica del controricorso ai sensi dell’art. 370 c.p.c., cadeva in un giorno festivo, coincidente con il lunedì successivo alla Pasqua, per cui ai sensi dell’art. 155, comma 4 operava la proroga di diritto del termine di scadenza al primo giorno non festivo, vale a dire al 23 aprile.
6. Il primo motivo di ricorso è da respingere.
6.1. La sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione in diritto in contrasto con il contenuto normativo dell’art. 2112 c.c.; la vicenda traslativa del ramo di azienda al quale era addetto il P. non giustifica né l’assunto del difetto di interesse (a resistere) in capo ad Autogrill s.p.a., né l’assunto del venir meno della legittimazione passiva della detta società per effetto della cessione, né l’adozione di una statuizione di cessazione della materia del contendere come preteso dall’odierno ricorrente.
6.2. E’ sufficiente osservare che, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il trasferimento di azienda o di un suo ramo, non ha alcun effetto liberatorio del cedente in relazione ai crediti vantati dal lavoratore al tempo del trasferimento ma prefigura, in relazione a tali crediti, un meccanismo di solidarietà tra cedente e cessionario, ferma restando la possibilità per il lavoratore di consentire la liberazione del cedente, ipotesi nella specie neppure allegata; il permanere della responsabilità per i crediti maturati dal lavoratore al momento della cessione (fra i quali si annovera, tra gli altri, il credito per le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento, oggetto della pretesa azionata dal lavoratore con la originaria domanda di impugnativa del recesso datoriale) esclude il venir meno, per il solo fatto della cessione, della legittimazione passiva di Autogrill s.p.a. e del suo interesse a resistere nel giudizio instaurato dal P..
6.3. Per le medesime ragioni deve escludersi che la cessione del ramo di azienda abbia determinato il venir meno della posizione di contrasto tra il P. e la società sì da giustificare la statuizione di cessazione della materia del contendere, la quale, inoltre, presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. 26/07/04 n. 13969), circostanze neppure allegate dall’odierno ricorrente.
7. Il secondo motivo di ricorso è da respingere.
7.1. La Corte di merito ha confermato l’accertamento di prime cure alla base del rigetto della domanda del P., richiamando la univocità delle deposizioni testimoniali raccolte, supportate dalla documentazione contabile prodotta dalla reclamata e non smentita dai testi addotti dal lavoratore, ulteriormente osservando che la incerta ricognizione personale da parte della sola teste A., che aveva effettuato due controlli in giornate diverse, otre ad essere prova della genuinità della deposizione, risultava in sintesi priva di rilievo in quanto per tabulas emergeva che nei giorni in questione non si era verificata alcuna alternanza alla cassa che era stata in sostanza gestita dal solo P. il quale non aveva provato il contrario; la società Autogrill aveva poi evidenziato che la distinta dell’incasso giornaliero (circostanza non contestata dal lavoratore) era redatta manualmente da ogni cassiere e recava la firma dello stesso operatore o degli operatori che si erano avvicendati alla cassa se più di uno; tale alternanza non si era verificata nei giorni *****, oggetto dell’accertamento, essendo la distinta stata firmata dal solo P. e solo il giorno ***** da un altro operatore; il quadro istruttorio era univoco nel delineare la responsabilità del P. essendo fondato su una molteplicità di episodi di tenore analogo costituiti dall’omesso rilascio di scontrini o da emissione di scontrini irregolari, episodi più volte reiterati nei soli tre giorni oggetto della verifica investigativa, e non scalfiti dalle riscontrate divergenze di pochi minuti tra gli orari indicati nelle schede riepilogative degli investigatori e quelli risultanti dalle stampe della registrazione della società; l’omessa esibizione da parte di Autogrill di tutte le registrazioni di cassa del giorno ***** si rivelava inconferente posto che secondo quanto ricostruito dal primo giudice le contestazioni investivano essenzialmente la vendita di merce senza emissione di scontrino.
7.2. Da tanto si evince che l’accertamento del giudice del reclamo è frutto di una valutazione complessiva del materiale probatorio costituito in primo luogo dalle deposizioni testimoniali degli ispettori dell’agenzia investigativa alla quale si era rivolta Autogrill e quindi dalla documentazione prodotta dalla società datrice (registrazioni di cassa e stampe relative alla presenza degli addetti alla cassa, ecc.); la decisione, quindi, non risulta fondata sul riconoscimento alla documentazione contabile prodotta dalla società di un’efficacia in contrasto con il principio in tema di scritture contabili provenienti dall’imprenditore ma sul vaglio di una serie di elementi apprezzati alla luce del principio del libero convincimento del giudice quanto alla loro significatività e valenza probatoria tenendo altresì conto della complessiva condotta processuale del lavoratore, come consentito (v. tra le altre, cass. 06/12/2011 n. 26216).
7.3. Non vi è stata violazione della regola di ripartizione dell’onere probatorio, pacificamente gravante sulla parte datrice di lavoro ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5 violazione configurabile solo ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 17/06/2013 n. 15107) ed abbia deciso la causa in applicazione di tale criterio, ma non anche quando, come nel caso di specie, la decisione risulti fondata su un accertamento fattuale tratto dalle emergenze acquisite, le quali sono state ritenute univocamente convergenti nel delineare la responsabilità del P. per gli addebiti contestatigli in via disciplinare.
7.4. La censura che ascrive alla sentenza impugnata violazione dell’art. 2729 c.c. è inammissibile per non essere le critiche formulate riconducibili alla enunziata deduzione di violazione di norme di diritto.
7.5. La condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non già alla stregua dello stesso art. 360, n. 5), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. 26/06 2008, n. 17535; Cass. 04/08/2017, n. 19485); e’, invece, incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 18/03/2003, n. 3983; Cass. 09/02/2004, n. 2431; Cass. 04/05/2005, n. 9225; Cass. 23/01/2006, n. 1216; Cass. 08/03/2007, n. 5332; Cass. 07/07/2007, n. 15219; Cass. 17/01/2019, n. 1234).
7.6. Le doglianze di parte ricorrente sono inidonee alla valida censura della decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 2739 c.c.; il P. si limita a contestare l’accertamento alla base del decisum su un piano di mera contrapposizione della valutazione probatoria degli elementi utilizzati e senza alcun riferimento ad un non corretto procedimento sussuntivo così da configurare un vizio di diritto astrattamente riconducibile al mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (Cass. 15/01/2015 n. 635; Cass. 26/06/2013, n. 16038; Cass.16/01/2007 n. 828).
7.7. Le ulteriori deduzioni articolate da parte ricorrente, veicolate con la formale deduzione del mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sono inammissibili in quanto in concreto intese alla rivisitazione nel merito degli elementi tratti dalla emergenze in atti, ed in definitiva a sollecitare un sindacato non consentito al giudice di legittimità, essendo consolidato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale, con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357Cass. 06/04/2011, n. 7921; Cass. 12/08/2004, n. 15693).
8. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
8.1. La denunzia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto è priva di adeguata specificità; il vizio di violazione di legge, infatti, va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012), onere non assolto dall’odierno ricorrente.
8.2. Le censure articolate in realtà non vertono sul significato e sulla portata applicativa delle norme delle quali è denunziata violazione ma, ancora una volta, sulla ricognizione della concreta fattispecie a mezzo delle risultanze di causa, delle quali viene propugnata una lettura alternativa a quella fatta propria dalla Corte di merito, con specifico riferimento alla valutazione delle modalità – che si assumono subdole e sleali – con le quali aveva operato il personale dell’agenzia investigativa.
8.3. Esse quindi investono un apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità per cui si richiamano le considerazioni (e la giurisprudenza di legittimità) di cui al precedente paragrafo 7.7.; l’accertamento fattuale alla base della decisione poteva essere incrinato solo dalla deduzione di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto controverso e decisivo, deduzione in concreto preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c. dalla esistenza di “doppia conforme”, avendo la sentenza di secondo grado confermato la decisione di primo grado per le medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto alla base della sentenza reclamata.
9. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
9.1. Il giudice di appello ha ritenuto proporzionata la massima sanzione espulsiva sulla base di una serie di elementi, attinenti al profilo oggettivo e soggettivo dell’illecito addebitato, che ha ritenuto integrare la giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c.; ha fatto, quindi, riferimento alle previsioni del contratto collettivo, come argomentazione aggiuntiva, destinata ad avvalorare la considerazione in termini di gravità del complessivo comportamento del lavoratore.
9.2. La condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici. (v., tra le altre, Cass. 26/04/2012 n. 6498).
9.3. Parte ricorrente, pur formalmente denunziando violazione di norme di diritto sotto il profilo della non corretta applicazione delle clausole generali di cui agli artt. 2119 e 2106 c.c., non individua alcuno specifico contrasto con i criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale nei parametri astratti ai quali ha fatto riferimento il giudice di merito nel ritenere proporzionata la sanzione espulsiva; le critiche articolate, infatti, tendono a contestare la valutazione di proporzionalità del licenziamento sotto il profilo della mancata considerazione di alcune circostanze di fatto, che – si sostiene – avrebbero condotto ad escludere l’applicabilità della sanzione espulsiva (es. assenza di precedenti disciplinari). In altri termini, ciò che viene in concreto criticato è l’apprezzamento di fatto delle circostanze del caso concreto ed il giudizio di proporzionalità, censurabile in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (v. tra le altre, Cass. 25/05/2012, n. 8293; Cass. 19/10/2007, n. 21965) e quindi, trovando applicazione ratione temporis il testo attualmente vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo mediante la denunzia di omesso esame di un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti, neppure formalmente formulata dall’odierno ricorrente e comunque, in concuto preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c. dall’esistenza di ” doppia conforme” (v. parag. 8.3.).
10. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza.
11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 20/09/2019 n. 23535).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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