Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30559 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4277-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI STROZZI N. 30, presso lo studio dell’avvocato ITALO MASTROLIA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3597/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in controversia su impugnazione da parte di B.E. di avviso di rettifica di rendita catastale, determinata ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. La CTR ha rilevato che l’Agenzia non ha apportato “alcuna motivazione tecnica o perizia da cui si deduca il nuovo valore catastale”, dichiarando inammissibile l’appello per la genericità dei motivi del nuovo valore catastale.

Il contribuente si costituisce con controricorso, eccependo l’inesistenza della sentenza impugnata per difetto di notifica dell’appello (via PEC vuoto e senza firma digitale) e l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in relazione alla consolidata giurisprudenza in relazione alla revisione degli estimi catastali, non idoneamente contrastata.

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità delle eccezioni del controricorrente in relazione al difetto di notifica dell’appello, in quanto motivo nuovo, non essendo dimostrata la sua proposizione del giudizio di appello. Va altresì respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione dell’Agenzia, contenendo i motivi del ricorso, contrariamente a quanto affermato, i riferimenti al parametro di cui all’art. 360 c.p.c..

2. Col primo motivo del ricorso si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e degli artt. 342 e 163 c.p.c., per genericità dei motivi di appello.

Col secondo motivo si deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dei principi generali sulla motivazione degli atti in materia catastale e art. 2697 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3, va dichiarato assorbito.

2.1. Il principio della “ragione più liquida”, che comporta la possibilità che la controversia sia definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, e che trova applicazione anche nel giudizio di legittimità, e i principi in materia di giusto processo (art. 111 Cost.) consentono l’esame prioritario del secondo motivo del ricorso, che è infondato in base a giurisprudenza ormai consolidata sul tema.

2.2. Costituisce infatti principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale -motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019).

2.3. Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

2.4. Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019). Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. (Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019) 2.5. E va rimarcato come la stessa Corte Costituzionale, – nel rilevare che i criteri di determinazione delle tariffe di estimo e delle rendite catastali, che non costituiscono “atti di imposizione tributaria”, debbono ispirarsi a principi di ragionevolezza, potendosi altrimenti integrare “le premesse per l’incostituzionalità delle singole imposte che su di essi si fondino” (così Corte Cost. n. 249/2017; v., altresì,Corte Cost., 24 giugno 1994, n. 263), – abbia inteso richiamare al rispetto dell’obbligo di motivazione che, quanto agli “elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare”, “proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento” (Corte Cost. n. 249/2017, cit.).

2.6. In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivota a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’appicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

2.7. L’avviso di accertamento per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non può ritenersi congruamente motivato ove faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l’immobile rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 1543/2020).

3. Così fissati i principi, può dirsi che la CTR abbia fatto buon governo degli stessi laddove ha ritenuto non assolto, nell’avviso di accertamento in questione, l’obbligo motivazionale, di cui sopra si è detto, per cui il ricorso va respinto. Le spese vanno compensate in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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