Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3056 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34151-2018 proposto da:

IAR SILTAL SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELE PORTINARO;

– ricorrente –

contro

IRCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO N. 172, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OZZOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA PEDRON;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 753/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – L’amministrazione straordinaria di Iar Siltal s.r.l. conveniva in giudizio IRCA s.p.a. per la declaratoria di inefficacia L.Fall. ex art. 67, comma 2, di alcuni pagamenti eseguiti in favore della società convenuta nel periodo ricompreso tra il novembre 2004 e l’aprile 2005 per complessivi Euro 267.996,62. L’attrice assumeva la piena consapevolezza, in capo ad IRCA, dell’insolvenza in cui versava la società Iar Siltal prospettando l’esistenza di numerosi indici della scientia decoctionis, quali la predisposizione di un piano di rientro concordato, le risultanze dei bilanci, le notizie di stampa.

Nella resistenza della convenuta il Tribunale di Vercelli respingeva la domanda negando esistesse prova della consapevolezza, da parte della stessa IRCA, dell’insolvenza della società poi posta in amministrazione straordinaria.

2. – In sede di gravame la sentenza di primo grado era confermata. In sintesi, la Corte di appello di Torino rilevava che il piano di rientro può assumere valenza indiziaria circa l’acquisita consapevolezza, da parte del creditore, della reale situazione economica e finanziaria del debitore solo in presenza altri di elementi presuntivi: elementi da cui il creditore stesso possa trarre la consapevolezza dell’irreversibilità del dissesto della controparte e che, nel caso in esame, non ricorrevano; la Corte di merito rilevava, inoltre, che la statuizione del giudice di primo grado circa l’assenza di allegazione e prova delle modificate modalità di pagamento non era stata oggetto di specifica impugnazione da parte dell’appellante (giacchè solo nella comparsa conclusionale d’appello era affermato che IRCA aveva imposto tempi di pagamento diversi da quelli precedentemente in uso tra le parti: circostanza, questa, che era peraltro risultata priva di riscontro); il giudice distrettuale riteneva, da ultimo, che la scientia decoctionis non potesse desumersi da indici ulteriori, quali l’esistenza di procedure monitorie ed esecutive a carico della società in amministrazione straordinaria, le risultanze dei bilanci e delle relazioni degli amministratori della stessa Iar Siltal e gli articoli di stampa che riguardavano quest’ultima: era rimarcato, in proposito, come non esistesse prova della conoscenza di tali dati da parte di IRCA.

3. – La detta sentenza della Corte di appello di Torino, pubblicata il 23 aprile 2018, è impugnata per cassazione dalla amministrazione straordinaria di Iar Siltal con un ricorso basato su di un unico motivo. Resiste con controricorso IRCA.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo di impugnazione viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.. Rileva la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe mancato di valutare tutti gli elementi presuntivi posti in evidenza, omettendo, altresì, di considerare le prove testimoniali che, unitamente agli indizi forniti, avrebbero fornito certezza logica circa l’impossibilità, da parte della controricorrente, di ignorare l’incapacità di Iar Siltal di onorare le proprie obbligazioni. Dopo aver rilevato che le presunzioni semplici costituiscono prova alla quale il giudice di merito può attribuire rilievo anche in via esclusiva, al fine della formazione del proprio convincimento, ed evidenziato, altresì, che la presunzione può fondarsi anche su di un singolo elemento, purchè preciso e grave, la ricorrente evidenzia come la sottoscrizione del piano di rientro provasse, da un lato, il convincimento, in capo al creditore, dell’insolvenza del debitore e, dall’altro, il collegamento tra l’odierna resistente e i manifesti sintomi della decozione della ricorrente. Con riguardo alle condizioni di pagamento, l’istante rileva come dall’esame della scheda contabile si ricavasse che nel periodo sospetto i versamenti erano stati operati non più, come d’abitudine, alla scadenza dei sessanta giorni dall’emissione della fattura, bensì anticipatamente o in pari data rispetto al momento dell’emissione di tale documento. La ricorrente contesta, inoltre, quanto affermato dalla Corte di appello circa la valenza probatoria da essa attribuita alle procedure monitorie, a quelle esecutive, ai bilanci di esercizio, alle relazioni degli amministratori e alle notizie di stampa, richiamando, in proposito, informazioni apparse nel corso degli anni 2004 e 2005 sulle edizioni on line del Corriere della sera. Osserva inoltre che la manifestazione del progressivo aggravarsi delle difficoltà economiche di Iar Siltal era desumibile dall’accordo di ristrutturazione dei debiti concluso dalla ricorrente con il sistema bancario in data 22 settembre 2004.

2. – Il motivo è inammissibile; così il ricorso.

In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo deve essere effettiva e non meramente potenziale, sebbene la relativa dimostrazione possa fondarsi anche su elementi indiziari purchè caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt. 2727 e 2729 c.c. (per tutte: Cass. 12 novembre 2013, n. 25379; Cass. 14 gennaio 2016, n. 526).

Ora, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. 2 aprile 2009, n. 8023; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15737): principio, questo, che conserva attualità a seguito della modificazione dell’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, giacchè anche oggi – secondo quanto insegnato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 – la motivazione può essere censurata per “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o per essere la medesima “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”

Ciò detto, la ricorrente nemmeno lamenta, nella rubrica del mezzo di censura, un vizio motivazionale del provvedimento impugnato; nel corpo del ricorso si limita a dedurre che le circostanze da essa prospettate presenterebbero valenza indiziaria e avrebbero pertanto consentito di affermare che la controparte sarebbe stata a conoscenza del dissesto di IRCA: le deduzioni svolte al riguardo si risolvono, però, nel contrapporre all’apprezzamento del giudice del merito un’opinione contraria.

In particolare, sfugge al sindacato di legittimità l’apprezzamento della valenza indiziaria del piano di rientro. Oltretutto, sul punto, parte ricorrente mostra di non confrontarsi con l’intero apparato motivazionale del provvedimento impugnato: infatti, la Corte di appello, a conferma della ignoranza della reale situazione della società oggi in amministrazione straordinaria da parte di IRCA, ha posto in evidenza come in presenza della dilazione di pagamento concordata “le forniture erano proseguite” (pag. 5).

Anche con riguardo alla dedotta modificazione delle modalità di pagamento il motivo di ricorso risulta privo di aderenza alla decisione impugnata: come accennato, il giudice distrettuale ha rilevato che l’affermazione del Tribunale circa l’assenza di allegazione e di prova delle nuove condizioni del rapporto non era stata censurata con l’atto d’appello: per superare tale rilievo la ricorrente avrebbe dovuto quindi prospettare un error in procedendo e spiegare come, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di merito, essa istante aveva specificamente gravato, con la citazione di appello, quella statuizione del giudice di primo grado. L’amministrazione straordinaria si è invece limitata a dedurre che un documento da essa prodotto (la scheda contabile indicata a pag. 13 del ricorso) dava conto dei nuovi termini di pagamento.

L’apprezzamento, da parte della Corte di appello, degli ulteriori elementi che lo stesso giudice distrettuale ha escluso fornissero riscontro della dedotta scientia decoctionis è poi contestato in modo generico.

Va osservato, in punto di diritto, che nel fare uso delle presunzioni per accertare la consapevolezza dello stato di insolvenza, il giudice del merito deve aver riguardo al parametro della prudenza ed avvedutezza, oltre che della normale ed ordinaria diligenza, attribuendo rilevanza peculiare alla condizione professionale dell’actipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (cfr. Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081 e Cass. 18 aprile 2011, n. 8827): onde la certezza logica dell’esistenza dello stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito (Cass. 3 maggio 2012, n. 6686). Nondimeno, nella fattispecie che interessa, la ricorrente manca di articolare la censura in modo congruente col detto principio e non deduce di aver prospettato, nel giudizio di merito, le ragioni per cui, in concreto, la società controricorrente avrebbe dovuto aver precisa contezza dei procedimenti monitori ed esecutivi, dei bilanci, delle relazioni degli amministratori e delle notizie di stampa che riguardavano Iar Siltal. Allo stesso modo, l’amministrazione istante rileva, bensì, che IRCA farebbe parte del gruppo Zoppas, il che la renderebbe un imprenditore “abile nel reperimento di informazioni chiave sui propri partner commerciali”, ma non spiega se e come abbia formulato tale rilievo nella precorsa fase di merito. Non solo: essa confina la propria affermazione sul piano del giudizio di fatto, non sindacabile nella presente sede, e omette di confrontarsi con quella parte della motivazione della sentenza impugnata che conferisce centralità all'”assenza di prova della esistenza di una funzione nell’ambito della società appellata, deputata alla valutazione specifica del rischio commerciale e finanziario” (pag. 5 della pronuncia). Non coglie nel segno nemmeno l’ulteriore considerazione svolta dalla ricorrente intorno alle notizie di stampa apparse sulla testata on line del Corriere della sera: la medesima è imperniata su di un dato di fatto (la difficile ipotizzabilità dell’ignoranza di quelle informazioni) che sfugge al sindacato di legittimità e la deduzione è finanche carente di autosufficienza, non risultando esplicitato il preciso contenuto delle dette informazioni (che sarebbero evidentemente prive del connotato della decisività ove non dessero conto di una situazione di vera e propria decozione di Iar Siltal). Da ultimo, si profila inammissibile quanto sostenuto con riguardo alla possibilità di desumere l’aggravarsi delle difficoltà economiche della società ricorrente all’accordo ristrutturazione dei debiti col sistema bancario: si tratta infatti di questione di cui la sentenza impugnata non parla e che l’istante non spiega se e come sia stata prospettata al giudice del merito.

3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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