LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25375-2015 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA ONORATO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO FUSCHINO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MONTERODUNI, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE CRISTINZIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 43/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 28/04/2015 R.G.N. 11/14;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che, con sentenza del 28 aprile 2015, la Corte d’Appello di Campobasso confermava la decisione resa dal Tribunale di Isernia e rigettava la domanda proposta da F.M. nei confronti del Comune di Monteroduni, alle cui dipendenze la F. prestava servizio in qualità di impiegata amministrativa, avente ad oggetto la condanna del Comune alla restituzione delle somme trattenute tra il 2008 ed il 2010 in relazione ad assenze qualificate come dovute a comune malattia ma da imputarsi viceversa alla patologia per cui alla F. era stata riconosciuta dal 26.5.1998, la causa di servizio;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inidonei, in quanto recanti l’attestazione di sintomi riferiti dalla paziente al medico e non di sintomi da questi direttamente rilevati, i certificati medici prodotti a comprovare uno stato patologico connesso alla malattia da causa di servizio e conseguentemente la dipendenza da quella dell’assenza dal lavoro;
che, per la cassazione di tale decisione ricorre la F., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Monteroduni.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale il travisamento, incidente in senso pregiudizievole sulla valutazione dell’efficacia probatoria dei certificati medici prodotti, del quadro clinico connesso alla patologia in relazione alla quale era stata riconosciuta alla ricorrente la causa di servizio, atteso che quella patologia (disturbo post traumatico da stress con cervico-artrosi) ha esiti invalidanti che coinvolgono l’apparato osteo-articolare ma altresì l’apparato nervoso, risultando, pertanto, erronea l’affermazione per cui erano da considerarsi esclusi problemi neurologici;
– che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di motivazione, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 191 c.p.c. nonché 21 e 22 del CCNL per il comparto Regioni e Autonomie locali 6.7.1995, la ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica della valutazione resa dalla Corte territoriale in ordine al contenuto delle certificazioni prodotte dalla ricorrente, considerato, ad un esame comunque superficiale della documentazione, parte della quale per di più ritenuta irrilevante, come relativo a fatti semplicemente riferiti dalla ricorrente e la non conformità a diritto di tale valutazione;
– che con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di motivazione nonché alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1173,1175,1375 c.c. e art. 97 Cost., la ricorrente imputa alla Corte la mancata valutazione del comportamento dell’Ente alla stregua degli obblighi di correttezza e buona fede con approdo ad un giudizio di illegittimità delle trattenute operate dopo un decennio in cui mai l’Ente aveva eccepito l’inidoneità giustificativa delle certificazioni presentate dalla ricorrente;
che tutti gli esposti motivi – i quali possono essere qui trattati congiuntamente in quanto convergenti in un’unica linea argomentativa, per la quale le diagnosi di cui ai certificati prodotti, nel riferirsi ad una situazione di stress e così ad una patologia nervosa che si afferma implicata dalla malattia (disturbo post traumatico da stress con cervico-artrosi) dichiarata derivante da causa di servizio, sarebbero a quella ricollegabili, anche in considerazione dell’esito negativo della visita di idoneità cui faceva seguito il licenziamento della ricorrente, che affiancava all’originaria patologia una grave sindrome ansioso-depressiva poi valutata come assorbita da quella originaria patologia ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, di modo che illegittimo in quanto contrario agli obblighi di buona fede e correttezza si rivelerebbe il comportamento di tardi va reazione del Comune devono ritenersi inammissibili, non confrontandosi quella linea argomentativa con l’apprezzamento della Corte territoriale, la cui motivazione riflette una valutazione incentrata su una lettura di alcune di dette certificazioni e segnatamente quelle del 28.7.2008 e del 29.1.2009 come recanti l’attestazione di una patologia, non solo meramente riferita dalla paziente e non riscontrata obiettivamente dal medico, ma identificata con uno stato di stress lavoro correlato, rispetto alla quale del tutto ultronea appariva l’attestazione del sanitario circa la riconducibilità della malattia dichiarata alla patologia dipendente da causa di servizio, lettura da cui la Corte territoriale stessa plausibilmente fa discendere l’essere quella patologia del tutto un’altra e, coerentemente/l’impossibilità di apprezzare in termini di inadempimento dell’obbligo di buona fede e correttezza la reazione diversa da quella di accettazione della certificazione tenuta per un decennio dall’Ente in ragione dell’essere quelle certificazioni effettivamente corrispondenti alla causa di servizio;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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