LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1594-2019 proposto da:
FONDAZIONE OPERA DIOCESANA ASSISTENZA ONLUS FIRENZE – O.D.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO BOMBACCI;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI S.R.L., rappresentato e difeso dall’avvocato VALTER CASSOLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 899/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/10/2018 R.G.N. 608/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI ROBERTO, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Firenze, rigettando il reclamo della Fondazione Opera Diocesana Assistenza Onlus – Oda Firenze, ha confermato la sentenza di primo grado di accertamento della nullità del licenziamento intimato a S.G. e di condanna della Fondazione alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto dovuta dal recesso alla reintegra e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
2. La conferma della declaratoria di nullità del licenziamento è stata fondata sulla insussistenza del giustificato motivo di licenziamento formalmente addotto a base del recesso datoriale e sulla natura ritorsiva dello stesso desumibile da una serie di elementi letti alla luce del progressivo deterioramento del rapporto fra la S. e la Fondazione; tanto giustificava la tutela applicata sulla base della L. n. 300 del 1970, art. 18, primi tre commi come modificati dalla L. n. 92 del 2012.
3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Fondazione Opera Diocesana Assistenza Onlus Firenze – Oda sulla base di quattro motivi; S.G. ha resistito con tempestivo controricorso.
4. Il PG ha depositato requisitoria scritta ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 – bis, conv. con modif. dalla L. n. 176 del 2020, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 108 del 1990, art. 3 dell’art. 1345 c.c. e violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4; contesta in sintesi che la lavoratrice, sulla quale ricadeva il relativo onere, avesse offerto prova del carattere ritorsivo del licenziamento e denunzia a riguardo apparenza di motivazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost. e della L. n. 604 del 1977, art. 3 censurando la sentenza impugnata in punto di valutazione del piano di riorganizzazione posto a fondamento del provvedimento espulsivo.
3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 5, comma 1, sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 8, comma 1, censurando la sentenza impugnata per avere affermato la illegittimità del licenziamento del lavoratore che rifiuta la riduzione del proprio orario di lavoro sulla base di un’interpretazione della disciplina di riferimento non conforme alla giurisprudenza di legittimità.
4. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la scelta di licenziare la S. rispetto all’altro dipendente in posizione fungibile, C., fosse contraria ai criteri di correttezza e buona fede; tale valutazione si poneva in contrasto con le emergenze probatorie e con quanto riferito dal C. medesimo escusso quale teste.
5. Ragioni di ordine logico giuridico impongono di esaminare con priorità i motivi secondo, terzo e quarto, che investono la verifica della effettività del motivo oggettivo posto a base del recesso datoriale; solo il riscontro giudiziale della insussistenza delle causale formalmente addotta a giustificazione del licenziamento consente infatti la astratta configurabilità del motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. che deve cioè costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed essere esclusivo (Cass. n. 9468 del 2019).
6. Tali motivi che si esaminano congiuntamente per connessione sono da respingere.
6.1. La sentenza impugnata ha ritenuto privo di riscontro il motivo oggettivo addotto dalla Fondazione a giustificazione del recesso, vale a dire la necessità di riduzione dell’organico connesso al progetto di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo dell’Azienda e il rifiuto della S., che aveva il ruolo di Direttore sanitario, di addivenire alla prospettata riduzione dell’orario di lavoro; il giudice di appello ha, infatti, osservato che: dalla parte del Piano di riorganizzazione dedicata alla Direzione sanitaria, l’unica alla quale fare riferimento non potendosi ricavare elementi relativi alla riduzione dell’orario del Direttore sanitario dagli obiettivi generali del detto Piano riguardante numerosissimi ambiti e settori, emergeva che la riduzione dell’orario era dipesa dalla necessità di adeguarsi alla normativa regionale in tema di orario settimanale pari a 18 ore previsto per i Direttori sanitari; tale normativa, peraltro, non imponeva l’orario di 18 ore settimanali che costituiva solo il minimo al di sotto del quale non era possibile scendere; la Fondazione, una volta ritenuto di avere bisogno di un orario complessivo di 36 ore settimanali da parte dei Direttori sanitari, stante la fungibilità della posizione della S. con quella dell’altro Direttore, C., avrebbe dovuto dimostrare le ragioni oggettive, coerenti con il criterio di buona fede, che la avevano indotta a far ricadere sulla F. la scelta della lavoratrice da licenziare; né tali ragioni potevano consistere, come prospettato, nella disponibilità del C. a prestare un orario ridotto, circostanza smentita dalla deposizione testimoniale del suddetto il quale aveva dichiarato che dopo avere accettato la riduzione di orario di lavoro aveva continuato a lavorare a tempo pieno fino a che non gli era stato proposto di svolgere entrambi gli incarichi di Direttore Sanitario; il recesso operato dal datore di lavoro per il rifiuto del dipendente di passare al tempo parziale era illegittimo ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 8, comma 1.
6.2. Tanto premesso si rileva che i motivi in esame sono inidonei ad inficiare le ragioni della decisione circa l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo; in particolare la deduzione di violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost., articolata con il secondo motivo, non è pertinente alle ragioni della decisione, ragioni che non negano il diritto alla libera iniziativa economica dell’imprenditore, anche nelle implicazioni relative all’organizzazione dell’impresa, ma rilevano, in sintesi, che la Fondazione, sulla quale ricadeva il relativo onere, non aveva dimostrato la effettività delle giustificazioni di carattere oggettivo formalmente poste a base dell’intimato licenziamento. Le ulteriori deduzioni formulate con il motivo in esame sono inammissibili in quanto, pur formalmente denunziando violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 si sostanziano in una richiesta di riesame nel merito di elementi già presi in considerazione dal giudice di appello (es. in tema di piano di riorganizzazione), riesame che per consolidato orientamento giurisprudenziale è precluso al giudice di legittimità (Cass. n. 24679 del 2013, Cass. n. 2197 del 2011, Cass. n. 20455 del 2006, Cass. n. 7846 del 2006, Cass. n. 2357 del 2004).
6.3. L’accertamento relativo alla insussistenza delle ragioni formalmente addotte alla base del recesso datoriale, non incrinato dalle argomentazioni svolte con il secondo motivo, assorbe la necessità di esame del terzo e del quarto motivo incentrati su argomentazioni che nel contesto della motivazione della decisione impugnata si configurano quali argomentazioni aggiuntive, destinate a corroborare l’assunto della mancanza di riscontro delle ragioni addotte a base del licenziamento, assunto che si configura quale effettiva ed autonoma ratio decidendi della ritenuta illegittimità- per insussistenza delle dichiarate ragioni organizzative – dell’intimato licenziamento.
7. Tanto impone la necessità di procedere alla verifica sollecitata con il primo motivo di ricorso. Esso è infondato.
7.1. Non sussiste la denunziata apparenza di motivazione con riferimento all’accertamento del carattere ritorsivo del licenziamento. Le argomentazioni in fatto ed in diritto della Corte di merito consentono infatti di ricostruire il percorso logico giuridico che ha indotto il giudice di appello a confermare la valutazione di ritorsività del licenziamento intimato alla S.; la sentenza impugnata ha indicato concrete circostanze tratte dalle emergenze in atti, che ha valutato alla luce del contesto deteriorato di rapporti tra la S. e la Fondazione, tenendo altresì conto dell’assoluta carenza di riscontro probatorio delle dichiarate ragioni di carattere obiettivo poste a base del recesso datoriale.
7.2. Tale accertamento non risulta inficiato dalla censure articolate che pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 108 del 1990, art. 3 e dell’art. 1345 c.c., non sono incentrate sul significato e sulla portata applicativa di dette norme, come prescritto ai fini della valida deduzione del mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 avendo questa Corte chiarito che l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. Un. 23745 del 2020, Cass. n. 17570 del 2020, Cass. n. 16038 del 2013, Cass. n. 3010 del 2012, Cass. n. 24756 del 2007, Cass. n. 12984 del 2006) ma tendono ad un diverso apprezzamento nel merito degli elementi in atti, sindacato precluso al giudice di legittimità.
7.3. In particolare la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove, come in concreto avvenuto, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 13395 del 2018, Cass. n. 15107 del 2013). Dalla sentenza impugnata non è dato evincere alcun sovvertimento della regola dell’onere probatorio in tema di motivo ritorsivo o discriminatorio, onere pacificamente ricadente sul lavoratore né affermazioni in diritto in contrasto con tale regola.
7.4. Premesso che la ricostruzione fattuale alla base della valutazione di ritorsività del licenziamento poteva in astratto essere incrinata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, neppure formalmente prospettata dalla parte ricorrente e comunque in concreto preclusa ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c. dalla esistenza di “doppia conforme”, l’accertamento operato dal giudice di merito in punto di verifica dell’intento ritorsivo alla base del recesso datoriale risulta coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudice di merito ben può a tal fine valorizzare tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. 23583 del 2019).
8. Al rigetto del ricorso segue il regolamento secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione.
9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 7.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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