LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13741-2016 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA MONTERISI;
– ricorrente –
contro
RASCHIA S.N.C. DEI FRATELLI S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO GIOACCHINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 328/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 26/04/2016 R.G.N. 167/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Ancona rigettava la domanda proposta dalla Raschia s.n.c. dei F.lli S. nei confronti di C.S., volta a conseguire la restituzione della somma di Euro 9.307,72 versatagli – in relazione al contratto di agenzia intercorso fra le parti dal ***** – a titolo di anticipo provvigioni per l’anno *****; in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal C., condannava la società al pagamento in suo favore della somma di Euro 6.974,21.
Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale che, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società, condannava l’ex agente al pagamento della somma di Euro 5.967,55 nonché alla restituzione della somma di Euro 13.015,88.
A fondamento del decisum, il giudice del gravame osservava, per quanto ancora qui rileva, che l’importo versato all’agente in concomitanza con l’inizio del rapporto di lavoro era da imputare ad anticipo provvigioni, come chiaramente desumibile dalla dizione apposta sulle ricevute rilasciate dall’agente, dato suffragato dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società. Soggiungeva come la circostanza che gli anticipi provvigionali fossero stati scomputati solo al termine del rapporto, non poteva costituire elemento dimostrativo della gratuità della dazione, secondo la tesi accreditata dall’agente, essendo invece plausibile, secondo l’id quod plerumque accidit, che le parti solo al termine del rapporto “verifichino le reciproche partite di dare ed avere onde riscontrare debiti e crediti”; in ogni caso non era stata raggiunta alcuna prova, neanche di carattere presuntivo, che gli importi descritti fossero stati erogati a diverso titolo, secondo la tesi accreditata dall’ex agente.
La cassazione di tale decisione è domandata da C.S. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la società intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 342 c.p.c.
Si deduce che il giudice del gravame sia incorso in error in procedendo per aver ritenuto ammissibile l’atto di appello, nonostante recasse generiche manifestazioni di puro dissenso rispetto alle valutazioni poste a fondamento della decisione di primo grado, espresse in forma tale da non incrinarne il fondamento logico-giuridico. Si rimarca come il ricorso in appello mirasse a conseguire un novum iudicium in ordine alla giustificazione causale dei pagamenti intervenuti nel ***** oltre ad essere privò di una precisa individuazione delle ricostruzioni che si assumevano errate e della prospettazione di un apparato argomentativo alternativo proposto in sostituzione di quello che si assumeva viziato.
2. Il motivo non è fondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi Cass. S.U. 16/11/2017 n. 27199, cui adde Cass. n. 30/05/2018 n. 13535, Cass. 19/3/2019 n. 7675).
Va quindi riaffermato, recuperando enunciazioni della Corte di legittimità relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte,dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. L’individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo giudice”, però, non dovrà necessariamente tradursi in un “progetto alternativo di sentenza”; il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
Tanto precisato non può sottacersi che la Corte territoriale, nel proprio incedere argomentativo, non ha compiuto un’attività deviante rispetto alla regola processuale prescritta dal legislatore, come desumibile dagli stralci dell’atto di appello riprodotti in atti, laddove ha osservato che dal tenore complessivo dell’atto di impugnazione si desumevano “sia le parti della sentenza” che la società aveva “appellato e le relative modifiche richieste sia l’indicazione delle circostanze dalle quali” si faceva “discendere la violazione”.
Nel pervenire alle rassegnate conclusioni, il giudice del gravame si è dunque conformato ai principi di diritto summenzionati, esprimendo un giudizio che, alla luce degli stralci dell’atto di appello riprodotti nel ò presente ricorso, appare del tutto coerente, recando tale atto una critica argomentata in ordine alla insussistenza di prova quanto al raggiungimento fra le parti, di un accordo relativo alla erogazione delle somme versate nel ***** a titolo di una tantum.
Nell’ottica descritta la censura formulata da parte ricorrente palesa la propria infondatezza.
3. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 228 c.p.c. nonché degli artt. 2730,2733 e 2909 c.c.
Si critica la statuizione con la quale la Corte di merito ha ritenuto “che la circostanza relativa allo scomputo degli anticipi provvigionali eccedenti effettuato solo al termine del rapporto di agenzia non poteva avere valore decisivo in merito all’esistenza dell’accordo dedotto dal Sig. C. se confrontato e rapportato…all’efficacia induttiva o comunque probatoria congiunta”.
Si deduce il passaggio in giudicato della statuizione con la quale il giudice di primo grado aveva affermato che tale dizione non appariva del tutto corretta, atteso che la preponente aveva riconosciuto che nell’anno ***** l’agente aveva maturato anche delle provvigioni.
Si prospetta, pertanto, una violazione da parte della Corte territoriale, del principio del giudicato, avendo fondato la propria decisione sulla valutazione di una prova (la dizione apposta sulle fatture) contraria ad una statuizione della sentenza di prime cure, che non era stata oggetto di precipua impugnazione.
Sotto altro versante, si stigmatizza l’ulteriore argomentazione formulata a sostegno della fondatezza della tesi accreditata dalla società preponente, e ravvisata nella dichiarazione resa dal legale rappresentante della stessa in sede di interrogatorio formale, sul rilievo che le affermazioni rese in sede d’interpello hanno valore solo se rese contra se.
4. Il motivo non è fondato.
Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale ‘minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (vedi Cass. 8/10/2018 n. 24783, Cass. 16/5/2017 n. 12202).
Nell’ottica descritta la statuizione del primo giudice – il quale aveva usato peraltro una formula dubitativa affermando che la dizione “anticipi provvigionali” non appariva corretta – non si ritiene possa integrare la nozione di minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno secondo i principi innanzi enunciati, traducendosi nella mera opzione interpretativa di un dato documentale, di una mera attività di giudizio che, nella sua integralità, è stata oggetto di ragionata critica in sede di gravame, secondo quanto riportato nel contesto del primo motivo di censura.
5. Quanto alla ulteriore doglianza attinente alla prospettata violazione dell’art. 2730 c.c., mette conto rilevare che la Corte distrettuale ha proceduto allo scrutinio globale delle acquisizioni probatorie, modulandola non solo sulla esegesi del dato documentale integrato dalle fatture emesse dall’agente (e sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società), ma anche sulla valutazione del dato presuntivo costituito dall’uso fra le parti del contratto di agenzia, di verificare le reciproche partite di dare-avere solo al termine della collaborazione.
In tale prospettiva deve ritenersi che la censura non denunci alcuna violazione del paradigma normativo dell’art. 116 c.p.c. pur richiamato, bensì esprima un dissenso dalla valutazione di emergenze istruttorie, quali il già citato documento, sollecitando questa Corte ad una rivisitazione delle dette emergenze che ormai non trova nell’art. 360 c.p.c. il suo paradigma nel vigore del nuovo n. 5 di esso, siccome interpretato da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 c.p.c., (ex multis vedi Cass. 10/6/2016 n. 11892).
E’ infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello in ò base al quale se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d’ufficio), rientra però nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l’indagine sollecitata dalle parti.
In tal senso la statuizione censurata si sottrae ad ogni critica.
6. Il terzo motivo concerne l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.
Ci si duole che la Corte di merito abbia tralasciato di considerare che la ratio della erogazione degli importi predetti era rappresentata dalle obiettive difficoltà iniziali che l’agente avrebbe dovuto affrontare al fine di procurare il fatturato in zone commerciali nuove (*****). Si trattava di un fatto, inerente all’oggetto dell’incarico conferito all’agente, che era stato oggetto di discussione fra le parti e scrutinato dal giudice di primo grado, ma non dalla Corte territoriale.
Il mancato esame di tale fatto storico – costituito dall’accordo intervenuto sulla misura e le modalità di determinazione del corrispettivo per la peculiare attività svolta dall’agente – aveva poi inciso sull’individuazione del fatto ignoto ricavabile dagli elementi presuntivi noti.
7. Il motivo va disatteso.
Con la suddetta censura, il ricorrente non chiede la valutazione di un fatto, di valenza decisiva, che sarebbe stato trascurato dalla Corte di merito, bensì di procedere ad un rinnovato vaglio delle acquisizioni probatorie non consentito dagli angusti limiti entro i quali è consentito il sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella interpretazione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui lo scrutinio sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053) Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può infatti rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
La formulata doglianza si traduce, dunque, in un vulnus ai summenzionati principi in base ai quali l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità (Cass. 7/4/2017 n. 9097).
In definitiva alla stregua delle superiori argomentazioni il ricorso è respinto.
La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processualiò per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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