LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3317-2020 proposto da:
S.A., (alias S.), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FILARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA ZOTTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 10367/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 20/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale di Napoli con decreto pubblicato il 23.12.2019, respingeva il ricorso proposto da S.A., cittadino del *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale (Caserta) aveva rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato;
2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisava che:
Il racconto del ricorrente non è credibile per genericità del narrato e in particolare con riguardo a quanto riferito sulla composizione della sua famiglia (dal modello C3 risulta aver dichiarato di essere coniugato ma di non avere figli, mentre davanti alla commissione dichiarava di averne due), nonché con riguardo al furto per il quale ha dichiarato di essere accusato ingiustamente (accusato dai cugini per ragioni di eredità paterna, ha dichiarato essere stati i cugini ad aver provocato la morte del padre, non chiarendone le circostanze).
Il ricorrente non è comparso all’udienza così non prestando dovere di collaborazione per l’accertamento dei fatti.
Non emergono per il *****, dalle fonti internazionali, particolari criticità su violenza indiscriminata.
Il tribunale ha escluso la possibilità della protezione “speciale” in quanto inapplicabile ratione temporis il D.L. n. 113 del 2018. Ha escluso la protezione umanitaria per carenza di prove su lavoro stabile e integrazione linguistica.
3. S.A., proponeva ricorso avverso detta decisione.
4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva e depositava memoria al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
5. il ricorso è articolato in quattro motivi;
5.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14.
Il ricorrente lamenta la errata valutazione circa il grave rischio di essere ucciso, in caso di rientro nel suo paese, ad opera dei familiari suoi e della moglie, trattandosi di paese in attuale stato di forte instabilità politica e sociale, come anche attestato da fonti internazionali (Rapporti amnesty International).
Il motivo risulta inconferente rispetto al decisum del tribunale. Il provvedimento impugnato ha infatti fondato la decisione sulla non attendibilità del racconto del ricorrente, “minato” dal riferimento a circostanze di fatto contrastanti (composizione della sua famiglia).
In tema di credibilità va richiamato e condiviso l’indirizzo di questa Corte secondo cui il dovere di cooperazione istruttoria si concretizza solo in presenza di allegazioni del richiedente precise, complete, circostanziate e credibili, e non invece generiche, non personalizzate, stereotipate, approssimative e, a maggior ragione, non credibili, competendo all’interessato di innescare l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria (vedi, per tutte: Cass. 12 giugno 2019, n. 15794; Cass. n. 14670/2020).
La credibilità della storia offerta, congiunta alla chiarezza e specificazione delle circostanze di fatto da cui muove l’interessato, costituisce la necessaria base anche per promuovere e dare seguito al dovere di cooperazione istruttoria. Pertanto l’assenza di tali primarie condizioni produce effetti negativi anche sul dovere in questione, non adeguatamente “innescato”.
La valutazione di non credibilità svolta dal tribunale non risulta quindi scalfita dal motivo di censura che, non confrontandosi con il giudizio espresso, risulta dunque inammissibile.
5.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 TU (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione del primo giudice circa la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno in ragione della esistenza dei gravi motivi di carattere umanitario.
La censura risulta assorbita da quanto già precisato con riguardo al primo motivo in riferimento alla non credibilità del racconto del ricorrente.
5.3. con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità o apparenza/mancanza motivazione. Violazione artt. 112,132,156 comma 2 c.p.c.art. 111 Cost., comma 6 violazione principio ragionevolezza ed uguaglianza art. 3 Cost.
Il ricorrente lamenta carenza motivazionale deducendo l’apparenza della motivazione addotta. Il motivo è inammissibile intanto per la carenza di specificazione delle censure ed inoltre per la reale finalità delle stesse, dirette ad ottenere nuova valutazione dei fatti. Al riguardo questa Corte ha chiarito che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. SU n. 34476/2019) 5.4. con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost. Il motivo lamenta la grave carenza istruttoria del tribunale che avrebbe dovuto vagliare anche l’ipotesi di concedere il diritto di asilo.
La censura è inammissibile in primo luogo per l’incongruenza del vizio denunciato (violazione di legge) rispetto al suo contenuto di omissione istruttoria, e poi per la incongruenza della stessa richiesta. Al riguardo va precisato che la disciplina della protezione internazionale – diretta a garantire la protezione di ogni condizione di vulnerabilità rilevante in base ai pertinenti obblighi costituzionali, UE o internazionali – nel diritto interno ha la sua base nell’art. 10 Cost., comma 3, che riconosce il diritto di asilo, diritto che è da considerare interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa dettata dal D.Lgs. n. 251 del 2007 (di attuazione della direttiva 2004/83/CE) come modificato dal D.Lgs. n. 18 del 2014 (di attuazione della direttiva 2011/95/UE, la quale ha sostituito la precedente, in sede di rifusione) nonché dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (nei limiti della sua residua applicabilità), cosicché non v’e’ più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (tra le tante Cass. Cass. 26 giugno 2012, n. 10686; Cass. 15 settembre 2020, n. 19176).
Il ricorso, per le ragioni poste, è inammissibile;
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato;
7. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, quanto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021