LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2599/2019 proposto da:
N.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
FIRE.NET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO N. 18, presso lo studio degli avvocati NUNZIO RIZZO, e AMALIA RIZZO, che la rappresentano e difendono;
FIRE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO N. 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6595/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/11/2018 R.G.N. 3463/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MICHELE DI FRANCESCO;
udito l’Avvocato AMALIA RIZZO per delega verbale Avvocato PIERLUIGI RIZZO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 6595/2018 la Corte di appello di Napoli, pronunziando in sede di reclamo ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della impugnativa di licenziamento per motivi disciplinari intimato da Fire Net s.r.l. a N.S., originaria ricorrente, con lettera del 6.12.2012; la Corte di merito, esclusa la fittizia interposizione di manodopera tra Fire Net s.r.l., formale datrice di lavoro della N., e Fire s.p.a., esclusa una situazione di codatorialità delle due società in relazione al rapporto di lavoro della N., ha ritenuto provato alla stregua delle emergenze in atti l’addebito contestato alla lavoratrice, consistente, in sintesi, in conversazioni denigratorie dell’immagine aziendale intrattenute con la responsabile della società Extragest e nel proferimento di epiteti offensivi all’indirizzo del legale rappresentante di Fire Net s.r.l., con allusioni a condizioni patologiche dello stesso attinenti a dati personali riservati e sensibili.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Ni.Si. sulla base di due motivi; entrambe le società intimate hanno depositato controricorso.
3. Fire Net s.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 31, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., censura la decisione impugnata per avere escluso la esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro riferibile ad entrambe le società convenute o, comunque, il ricorrere di una situazione di codatorialità tra le due società in relazione al rapporto di lavoro della N.; assume di avere assolto al relativo onere probatorio alla stregua delle richiamate deposizioni testimoniali e della documentazione prodotta; sostiene che la prova dell’utilizzazione promiscua dei dipendenti sarebbe stata insita allo identità dello scopo economico cui era finalizzata l’attività delle due società posto che i testi escussi erano stati concordi nell’affermare che Fire Net s.r.l. era una società di servizi che si occupava del recupero del credito per conto della Fire s.p.a..
Chiarisce che la mancata evocazione in giudizio anche della Fire Group SpA., segnalata dal giudice di appello come espressione di uno “scarto strutturale” esistente nell’ambito del giudizio instaurato, era giustificata dalla estraneità della detta società alla specifica vicenda processuale posto che la Fire Group SpA, si configurava quale società capofila del gruppo di imprese la quale, in concreto, svolgeva solo il ruolo di consulente del lavoro delle altre società, analogamente a quanto previsto in tema di delega da parte del Gruppo di impresa dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 31, commi 1 e 2.
2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 59 e L. n. 604 del 1966, art. 5, censura la sentenza di appello per avere ritenuto provata la giusta causa di licenziamento fondandola su motivi che non sono stati ritenuti dal giudice di prime cure causa “scatenante” del recesso datoriale; la Corte di appello aveva posto a base del licenziamento due contestazioni disciplinari, datate rispettivamente 13.9.2012 e 2.11.2012, ricollegando a quest’ultima il nucleo centrale dell’inadempimento contestato alla lavoratrice; tanto aveva determinato uno stravolgimento, con sostanziale valutazione di irrilevanza, di quanto accaduto il giorno 31.8.2012; ciò nonostante tali fatti avessero assunto un rilievo primario ed il giudice di prime cure avesse fondato sugli stessi la valutazione dell’accertamento della giusta causa di licenziamento.
Denunzia, inoltre, la mancata considerazione della inattendibilità delle deposizioni rese da alcuni testi che avevano presentato querela nei confronti della N. e, quanto alle dichiarazioni scritte della D.L., vale a dire della persona che aveva riferito delle frasi denigratorie della società datrice da parte della N. assume l’errore del giudice di merito nel valorizzarne la non contestazione da parte della lavoratrice; trattandosi di dichiarazioni provenienti da terzi era necessario, infatti, che fossero sorrette da riscontro probatorio del quale era onerata la parte datoriale.
3. Il primo motivo di ricorso è da respingere.
3.1. La sentenza impugnata, premesso in linea di principio che il collegamento economico organizzativo tra società non consente di estendere gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro costituito con una di essa alle altre, a meno che non si ritenga in concreto configurabile un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro quale conseguenza di una simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra vari soggetti, accertabile sulla base di una serie di requisiti quali la unicità della struttura organizzativa e produttiva, l’integrazione delle attività esercitate, il coordinamento tecnico finanziario, l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle società titolari delle distinte imprese, ha rilevato la carenza di allegazioni a riguardo formulate dalla originaria ricorrente e la assoluta insufficienza delle prove addotte, risultando, per contro, che la obbligazione retributiva nei confronti della N. era stata assolta da Fire Net s.r.l. e che l’espletamento dell’attività di lavoro avveniva sotto il controllo direttivo del Dott. C., superiore gerarchico e legale rappresentante della detta società datrice.
3.2. Le doglianze articolate sono inidonee alla valida censura della decisione in quanto non incentrate sulla ricognizione della fattispecie astratta da parte del giudice di merito, come prescritto in relazione al mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. Sez. Un. 28/10/2020, n. 23745; Cass. 21/08/2020, n. 17570Cass. 26/06/2013, n. 16038; Cass. 28/02/ 2012, n. 3010; Cass. 28/11/ 2007, n. 24756; Cass. 31/05/ 2006, n. 12984), ma sulla ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa; esse sollecitano un sindacato relativo all’accertamento fattuale possibile solo nei ristretti termini delineati dall’attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, neppure formalmente dedotto dall’odierna ricorrente e comunque nello specifico precluso dalla esistenza di “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., non avendo parte ricorrente neppure allegato, prima che dimostrato, che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, sono tra loro diverse (Cass. 10/03/ 2018, n. 5528; Cass. 27/09/ 2016, n. 19001; Cass. 22/12 2016, n. 26774).
3.2. I parametri normativi ai quali è stato ancorato l’accertamento fattuale risultano corretti siccome conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 28/03/2018, n. 7704; Cass. 31/07/2017, n. 19023; Cass. 20/12/2016, n. 16346).
3.3. La denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., è inammissibile; le censure in concreto articolate non vertono, infatti, sulla errata applicazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova da parte della Corte di merito ma investono la concreta valutazione del significato probatorio degli elementi della prova orale e documentale. E’ dunque un fuor d’opera il richiamo al principio dell’onere della prova che si configura solo se il giudice del merito abbia applicato la relativa regola di giudizio in modo erroneo (cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, così come verificatosi nella specie (Cass. 05/09/2006, n. 19064; Cass. 17/06/2013, n. 15107; Cass. 21/02/2018, n. 4241). La deduzione di incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie così come dell’errore nel ritenere compiutamente assolto l’onus probandi a carico della parte tenuta si risolvono nella sollecitazione di una rivisitazione nel merito degli elementi tratti dalla emergenze in atti, non consentito al giudice di legittimità, essendo consolidato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale, con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357Cass. 06/04/2011, n. 7921; Cass. 12/08/2004, n. 15693).
3.4. Inammissibile, per difetto di pertinenza con le ragioni alla base della decisione, la deduzione di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 31; la contestata affermazione del giudice di merito relativa allo scarto strutturale, nell’ambito del giudizio instaurato, per non avere la originaria ricorrente convenuto in giudizio anche Fire Group SpA, pur deducendo che la stessa era società capofila del gruppo di imprese al quale faceva capo anche la formale datrice di lavoro, costituisce, infatti, nella economia della motivazione del giudice di appello solo la premessa per definire i limiti dell’accertamento devoluto, limiti in alcun modo investiti dalle censure articolate.
4. Il secondo motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità scaturenti sia dalla modalità di deduzione del vizio di violazione di norme di diritto non coerenti con le prescrizioni di questa Corte (per cui si richiamano le considerazioni espresse nel paragrafo 3.2.) sia dalla violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per mancata trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto delle lettere di contestazione alla base delle censure articolate.
4.1. Parimenti inammissibile la doglianza di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., riferita in particolare alla valutazione di attendibilità di alcuni dei testi escussi che si assumono essere in qualche modo direttamente coinvolti nella vicenda. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, infatti, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 17/01/2019, n. 1229; Cass. 27/12/2016, 27000).
4.2. E’ infondata la critica che ascrive al giudice di appello di avere ritenuto provato l’addebito relativo alle espressioni denigratorie dell’immagine aziendale nella conversazione telefonica intercorsa con la rappresentante di altra società sulla base della non contestazione della dichiarazione resa da un soggetto.
4.3. La Corte di merito ha ritenuto fondato l’addebito relativo alle espressioni denigratore dell’immagine aziendale rilevando che la lavoratrice, nel rispondere alla lettera di contestazione, non aveva specificamente negato il fatto, né aveva allegato il contenuto delle conversazioni avute con la responsabile di Extragest, né offerto prova contraria, e che la società aveva offerto un riscontro documentale costituito dalle dichiarazioni scritte rilasciate dalla detta responsabile di Extragest (sentenza, pag. 8).
4.4. Gli elementi richiamati, sufficienti a sorreggere l’accertamento alla base del decisum, al di là di alcune improprietà lessicali da parte della Corte di merito nel richiamare gli oneri probatori a carico del lavoratore licenziato, escludono che la statuizione relativa al primo addebito scaturisca dalla errata applicazione del principio di non contestazione riferito agli elementi documentali. Essa si rivela pertanto coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo il quale non può porsi un onere di disconoscimento di un documento proveniente da terzi a carico della parte non onerata che è liberamente valutabile come prova atipica (Cass. Sez. Un. 15169/2010).
5. Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza 6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 20/09/2019 n. 23535).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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