LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27314/2020 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, via Bisi 11, presso l’avv. Enrico Corradini, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Bologna Ministero Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 405/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/05/2021 da Dott. DI STEFANO PIERLUIGI.
FATTI DI CAUSA
C.A., cittadino della Guinea-Bissau, ricorre con un unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 30 gennaio 2020 che accoglieva l’impugnazione del Ministero dell’Interno, commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che, rigettate le altre richieste, accoglieva la sua domanda riconoscimento del permesso per gravi motivi umanitari.
La Corte di appello, in difformità della decisione del Tribunale, riteneva la totale assenza di prova dei seri motivi rilevanti per la protezione umanitaria.
La assenza di legami familiari nel paese di origine, difatti, era solo dichiarata dalla parte e il suo narrato era inattendibile come dimostra la stessa decisione di primo grado che aveva concluso per il rigetto delle domande principali di protezione. Il Tribunale aveva considerato la integrazione sociale in Italia che, però, assume rilievo solo se comparata con le condizioni di estrema indigenza o altra situazione di vulnerabilità nel paese di origine. Nel caso di specie ciò non è stato accertato e, anzi, rilevano le buone condizioni generali del paese di provenienza come riferite proprio nella sentenza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di varie disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Espone che è dovuto fuggire dal proprio paese d’origine perché il fratello della propria fidanzata, su ordine del padre, gli aveva sparato per averla messa incinta; aveva timore di essere nuovamente oggetto di tentato omicidio da parte della famiglia della ragazza.
Ritiene la sua condizione di vulnerabilità in caso di rientro nel paese di origine perché sarebbe soggetto a vendette private; ciò giustifica il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il motivo è inammissibile sia in quanto generico, sia in quanto introduce temi non oggetto del giudizio di appello.
Risulta dal testo della sentenza di appello che non era stata proposta da C.A. impugnazione avverso le statuizioni della decisione di primo grado circa la insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale e di quella sussidiaria. In ogni caso, ove pure non si ritenesse necessario l’appello incidentale dell’appellato sul punto, non risulta neppure dedotto in ricorso che egli abbia riproposto, come richiesto dall’art. 346 c.p.c., le domande oggetto di diniego in primo grado.
Rettamente, pertanto, la corte d’appello non ha esaminato la questione relativa al rischio di morte cui il ricorrente assume di essere esposto, essendo tale esame precluso dalla definitività del rigetto della richiesta di protezione sussidiaria. Inammissibile, quindi, perché incongrua rispetto al decisum, è la doglianza espressa nel ricorso in ordine alla mancata considerazione di quel rischio.
Per quanto riguarda i temi specificamente oggetto della valutazione del giudice di appello, quanto alla assenza di allegazione di condizioni di vulnerabilità nel paese di provenienza, il ricorso è del tutto generico non contenendo la illustrazione del motivo censure apprezzabili nei riguardi di tale ratio decidendi.
La declaratoria di inammissibilità si impone dunque.
Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021