Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30631 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16899/2020 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in Roma V.le Medaglie D’oro, 169, presso lo studio dell’avvocato Di Giovanni Jacopo, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Torino;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 19/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/05/2021 da Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Torino, con decreto del 28/11/2017, ha rigettato il ricorso proposto da O.D., cittadina nigeriana, avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso in data 26/08/2016 dalla competente Commissione Territoriale.

1.1. La cittadina straniera, avverso il presente decreto, ha proposto ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ed ha cassato con rinvio il decreto impugnato per mancata fissazione dell’udienza di comparizioni delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis.

1.2. Con atto di citazione in riassunzione del 07/08/2019, la ricorrente ha riassunto il procedimento dinanzi al Tribunale di Torino chiedendo, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via subordinata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.3 Il Tribunale di Torino, con provvedimento del 19/02/2020 (depositato il 25/05/2020), rilevato preliminarmente che si tratta di domanda reiterata, ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria poiché ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dalla ricorrente, relativa ai conflitti religiosi tra cristiani e musulmani presenti in Nigeria (nella specie il padre musulmano avrebbe picchiato la madre cristiana per convertirla) ed ha escluso, alla luce delle fonti internazionali consultate, che la zona di provenienza della ricorrente sia caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata, essendo quest’ultima confinata nella parte nord orientale della Nigeria. In via subordinata, ha accolto la domanda di protezione umanitaria atteso che la richiedente si trova in stato di gravidanza certificato dalla documentazione medica depositata nel ricorso.

2. La cittadina straniera avverso il presente decreto del Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione ed ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. L’Amministrazione intimata si è costituita oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Il PM ha depositato conclusioni scritte per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, posto che la ricorrente ha dedotto di aver subito mutilazioni genitali femminili (come documentato dal certificato medico rilasciato il 7/03/2019, allegato all’atto di citazione in riassunzione e riprodotto nel presente ricorso) ed ha posto tale fatto a base della domanda di protezione internazionale (pagg. 10-14 dell’atto di citazione in riassunzione). La ricorrente ha inoltre evidenziato che le MGF costituiscono atti di persecuzione per l’appartenenza ad un particolare gruppo sociale e comportano il rischio effettivo, in caso di rimpatrio, di essere sottoposta ancora ad un trattamento inumano o degradante, come confermato dalle fonti internazionali indicate al Tribunale.

4. Nel secondo motivo si lamenta la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35 bis e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1,3,14 e 16, per avere il Tribunale rigettato l’istanza di audizione proposta dalla ricorrente con motivazione apodittica e sostanzialmente apparente, senza indicare le eccezionali circostanze che avrebbero reso inutile l’audizione.

5. Con il terzo motivo si deduce la nullità del provvedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 135 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., e violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35 bis e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1,3,14 e 16, poiché il Tribunale non ha correttamente esercitato il proprio dovere di cooperazione istruttoria, avendo indicato solo l’indirizzo internet delle fonti informative utilizzate per la decisione ed avendo omesso di specificarne il contenuto.

6. Nel quarto motivo si censura la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, lett. c), posto che le informazioni acquisite dal Tribunale e poste a fondamento della decisione sono state assunte fuori dal contraddittorio con la ricorrente.

7. Il primo motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione.

7.1. Rileva il Collegio, in via preliminare, che il caso di specie integra un’ipotesi di rinvio improprio o restitutorio, avendo la Corte di Cassazione cassato il decreto del Tribunale per un vizio di carattere processuale rappresentato dalla mancata fissazione dell’udienza di comparizione delle parti. Ne consegue che, in sede di rinvio, il Tribunale è tenuto ad esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidono sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e sugli effetti che quest’ultimo ha sulla decisione della causa (Cass. 23315/2018; Cass. 4290/2015; Cass. 25244/2013). Tale principio generale deve considerarsi rafforzato in materia di protezione internazionale, ove la relativa disciplina normativa non prevede preclusioni istruttorie e richiede che la domanda del richiedente sia esaminata con riferimento all’attualità. Pertanto, anche se la ricorrente non ha posto le mutilazioni genitali a fondamento della domanda originaria, non si ravvisa alcuna preclusione alla possibilità di allegarle in sede di riassunzione del processo, sicché il Tribunale è tenuto ad esaminarle ai fini della decisione.

7.2. Si evidenzia, successivamente, che la ricorrente, in sede di riassunzione, ha dedotto di essere stata vittima di MGF (come documentato dalla certificazione medica rilasciata il 7/03/2019) e, per tale ragione, di temere, in caso di rimpatrio, di subire ulteriori violenze di genere considerato il contesto socio-culturale del Paese di origine, come documentato dalle fonti internazionale indicate. Per contro, il Tribunale ha negato le protezioni maggiori sulla base del difetto di credibilità del racconto inerente a motivi religiosi, posto dalla richiedente a fondamento della domanda originaria di protezione, senza fare alcun riferimento a quanto dedotto nell’atto di citazione di riassunzione in merito alle MGF.

7.3. Deve osservarsi che gli atti di MGF possono integrare gli estremi di un atto persecutorio per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 ed 8, ove è previsto espressamente che gli atti di persecuzione possono assumere la forma di violenze fisiche o psichiche (lett. a), o di atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia (lett. f). In questo senso si è espressa sia la giurisprudenza di merito sia quella di legittimità (Cass. Sez. 1, n. 29836/2019). Precisamente, quest’ultima, nel censurare l’omesso esercizio dei poteri di cooperazione istruttoria in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato, ha affermato che l’accertamento istruttorio correlato alla specificità delle allegazioni del ricorrente non riguarda solo l’indagine sull’obbligatorietà o meno della pratica di mutilazione nel Paese di origine (il caso ineriva all’infibulazione), atteso che la mera non obbligatorietà di detta pratica a livello legale o religioso non può ritenersi di per sé decisiva, ove la stessa sia ampiamente imposta da un costume sociale cogente in quel Paese. Il potere-dovere istruttorio demandato ai Giudici di merito dovrà, quindi, esercitarsi acquisendo informazioni accurate ed aggiornate anche sul costume sociale cogente nel Paese di origine e fornite dagli organismi internazionali che si occupano del monitoraggio della pratica dell’infibulazione, al fine di un suo efficace contrasto in nome della dignità e della salute delle donne.

7.4. Del pari, la nota orientativa dell’UNHCR (2009) sulle domande di asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile considera le MGF come una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce persecuzione in quanto vìolano una serie di diritti umani delle ragazze e delle donne, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai più alti possibili standard sanitari e, nei casi più estremi, al diritto alla vita (par. 7). Inoltre, è specificato che le domande correlate alle MGF non riguardano soltanto richiedenti che affrontano un’imminente minaccia di essere sottoposte alla pratica, ma anche donne e ragazze che l’hanno già subita, atteso che in base alle circostanze individuali del caso e delle specifiche pratiche della sua comunità, la richiedente potrebbe temere di essere sottoposta ad un’altra forma di MGF e/o soffrire conseguenze di lungo periodo particolarmente gravi derivanti dalla pratica iniziale (par. 14). Anche se la mutilazione è considerata un’esperienza unica e trascorsa, le conseguenze della stessa non cessano con la pratica iniziale poiché la ragazza o la donna, più avanti nel corso della vita, potrebbe essere costretta a sottoporsi ad infibulazione, defibulazione e reinfibuazione, ad esempio subito dopo il matrimonio o la nascita del figlio. Una ragazza o donna sottoposta inizialmente a una forma minore di MGF può successivamente essere sottoposta ad una forma più grave di pratica. Le vittime di MGF devono inoltre affrontare rischi maggiori durante il parto, tra i quali la possibilità di perdere il bambino durante o immediatamente dopo la nascita (par. 6).

7.5. Al riguardo, si evidenzia che la ricorrente è in stato di gravidanza certificato medicalmente, come riconosciuto dallo stesso Tribunale che, sulla base di tale circostanza, ha riconosciuto la protezione minore di carattere umanitario. Dunque, a cagione di tale condizione soggettiva, la ricorrente rientra nel novero dei soggetti che, secondo quanto previsto dalla nota dell’UNHCR, rischiano, a seguito della pratica iniziale, di subire conseguenze gravi nel lungo periodo.

7.6. In materia di MGF, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l’11/05/2011 e ratificata dall’Italia con L. n. 77 del 2013, definisce le MGF come grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e come principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi. All’art. 60, rubricato “richieste di asilo basate sul genere”, onera le Parti contraenti ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basate sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezione complementare/sussidiaria.

7.7. Da ultimo, si segnala che la Risoluzione del Parlamento Europeo del 14/06/2012 sull’abolizione delle mutilazioni genitali femminile, dà atto che le MGF sono indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari di altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne.

7.8. Alla luce di quanto si è osservato, è possibile concludere che il Tribunale, a fronte dell’allegazione da parte della ricorrente di aver subito mutilazioni (come documentato dal certificato medico) e di temere, in caso di rimpatrio, di subire ulteriori trattamenti inumani o degradanti atteso il clima socio-culturale caratterizzante la Nigeria, avrebbe dovuto valutare, per mezzo dell’acquisizione di fonti aggiornate e precise sulla zona di provenienza della ricorrente, la fondatezza e l’attualità del rischio come prospettato da quest’ultima, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte della autorità locali, tenuto conto che le MGF integrano un atto persecutorio del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7, ovvero un danno grave di cui dell’art. 14 D.Lgs. cit., lett. b).

7.9. Ciò determina l’accoglimento del primo motivo e la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione anche per le spese di lite.

8. Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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