LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17600-2012 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA SAN GIORGIO DI C.G. & C. SAS, incorporante la TECNICO AGRICOLA S. GIORGIO DI C.G. &
C. SAS e la IMMOBILIARE AGRICOLA GIENNE DI C.G. & C.
SAS, C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE MEDAGLIE D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CIUFO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO TOMASELLI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 92/45/2011 della COMM. TRIB. REG. della LOMBARDIA, depositata il 23/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso not. il 9-7-2012 la Azienda Agricola San Giorgio di C.G. sas e & quale società incorporante la Tecnico Agricola S Giorgio di C.G. c. sas e la Immobiliare agricola Gienne di C.G. c. Sas, impugna la sentenza della CTR n. 92/45/2011.
Il ricorrente propone in questo giudizio di legittimità, 4 motivi così sintetizzabili:
violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. n. 2697 c.c., e dell’art. 2721 c.c., in merito alla violazione dell’onere della prova.
Violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 20 e 25, dell’art. art. 654 c.p.p., dell’art. art. 116 c.p.c., nonché della circolare min. n. 154 del 2000 sul punto relativo alla asserita inutilizzabilità delle sentenze penali nel giudizio tributario;
Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2697 e 2721 c.c. e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, in merito al mancato riconoscimento dei costi;
Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla illegittima duplicazione dell’imponibile e sulla omessa valutazione di prove in violazione dell’art. 116 c.p.c.;
Si costituiva con controricorso l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Va premesso che la vicenda giudiziaria prendeva le mosse dalla notifica effettuata alla società azienda agricola San Giorgio di C.G. sas quale società incorporante della Tecnico e della Gienne, di vari avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2003 e 2004 per iva irap e sanzioni.
Tali avvisi erano tempestivamente impugnati e la Commissione Provinciale, dopo averli riuniti, li accoglieva.
A seguito di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, la Ctr invece, in accoglimento del gravame, confermava gli accertamenti emessi.
Al riguardo deve ricordarsi che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. V, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. V1-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16). Nel caso poiché il ricorso in cassazione risulta proposto dal socio accomandatario quale legale rappresentante dalla società di persone, come desumibile anche dalla concorde ricostruzione dei fatti, e tenuto conto che in appello era costituito anche il socio accomandante L.L., nel caso non vi è un problema di violazione del contraddittorio nelle fasi antecedenti quanto quello di integrare il contraddittorio in questo grado, in considerazione che il socio accomandante non ha proposto ricorso né gli è stato notificato il ricorso in cassazione.
P.Q.M La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandante entro 120 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza con le formalità di cui all’art. 371-bis c.p.c., e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021
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