LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28813/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
C.I., in proprio ed in qualità di erede di C.G., rappresentata e difesa dall’avv. Diego Giarratana del foro di Agrigento, elettivamente domiciliata in Roma alla via Tuscolana n. 1178 presso l’avv. Nelide Caci;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.2496/01/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata in data 27 marzo 2014, depositata in data 6 agosto 2014 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle Entrate ricorre con sei motivi contro C.I. per la cassazione della sentenza n.2496/01/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata in data 27 marzo 2014, depositata in data 6 agosto 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa di una serie di cartelle di pagamento, contestate sotto diversi profili, quali la prescrizione del credito azionato e l’intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi (sanzioni poi sgravate dall’ufficio);
a seguito del ricorso, C.I. si costituisce e resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio 10 marzo 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione di norme procedurali, con riferimento al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
secondo la ricorrente, nella fattispecie in esame, legittimato passivo sarebbe stato solo il concessionario, in quanto la controversia aveva ad oggetto atti riferibili a quest’ultimo (le cartelle di pagamento) ed errori imputabili unicamente ad esso, quali l’erronea intestazione della cartella di pagamento oppure l’invalidità della notifica della stessa;
con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione di norme procedurali, con riferimento all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la C.t.r. aveva completamente omesso di pronunziarsi sulla dedotta carenza di legittimazione passiva, senza motivare sul punto;
con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione di norme procedurali, con riferimento all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la C.t.r. aveva completamente omesso di pronunziarsi sulla dedotta carenza di legittimazione passiva, senza motivare sul punto;
sostiene la ricorrente che la C.t.r. avrebbe completamente omesso di motivare sull’eccepita carenza di legittimazione passiva dell’amministrazione finanziaria, senza rilevare l’inammissibilità del ricorso, derivante dalla circostanza che oggetto della presente controversia era unicamente l’impugnazione di atti riferibili alla responsabilità del concessionario della riscossione per eventuali vizi ed errori ad esso imputabili;
con il quarto motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione di norme procedurali, con riferimento al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
secondo la C.t.r., l’ufficio non aveva prodotto idonea documentazione comprovante la tempestiva notifica delle cartelle di pagamento alla dante causa della contribuente, per contrastare le eccezioni di nullità per intervenuta prescrizione e/o decadenza sollevate da quest’ultima;
la ricorrente sul punto lamenta l’assoluta insufficienza e la mera apparenza della motivazione, che non rende conto dell’iter logico giuridico seguito, a fronte delle specifiche deduzioni mosse dall’ufficio e documentate per ogni singola cartella di pagamento;
con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione di norme procedurali, con riferimento all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
la sentenza impugnata, secondo la ricorrente, avrebbe omesso di prendere in considerazione l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata sia in primo sia in secondo grado dall’Agenzia delle entrate con riguardo all’impossibilità di proporre un ricorso cumulativo avverso diverse cartelle di pagamento;
con il sesto motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione di norme procedurali, con riferimento all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
secondo la ricorrente, l’omessa pronunzia sulla dedotta inammissibilità del ricorso, cumulativo si tradurrebbe nella violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19;
preliminarmente, la Corte rileva che non risultano evocati in giudizio la Camera di commercio di Agrigento ed il concessionario della riscossione, parti nei precedenti gradi di giudizio;
come è stato detto, “l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che non aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate in quanto non convenuta nel giudizio d’appello, pur essendo stata parte nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento per TARSU)” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017);
pertanto, nel caso in esame, ove si controverte, tra l’altro, dell’individuazione del legittimato passivo in relazione all’impugnazione delle cartelle di pagamento, pur non essendovi un litisconsorzio di carattere sostanziale, vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Camera di commercio di Agrigento e del concessionario, che, peraltro, si era costituito in appello;
“nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa”, (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27616 del 30/10/2018 in un caso di mancata integrità del contraddittorio in appello);
come affermato da questa Corte nelle citate pronunce (in fattispecie in cui, impugnata da parte del contribuente la cartella esattoriale nei confronti dell’ente impositore e del concessionario per la riscossione, l’appello era stato proposto dal contribuente nei confronti della sola Agenzia delle Entrate), il concetto di causa inscindibile (di cui all’art. 331 c.p.c.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (cfr. anche Cass. 22 gennaio 1998 n. 567);
in conclusione, va disposto il rinvio del processo a nuovo ruolo affinché la ricorrente provveda, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., all’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione (oggi Agenzia delle entrate riscossione Sicilia) e della Camera di commercio di Agrigento entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
la Corte rinvia il processo a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., all’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione (oggi Agenzia delle entrate riscossione Sicilia) e della Camera di commercio di Agrigento.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021